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UN VADEMECUM PER SVOLGERE CORRETTAMENTE IL RUOLO DI COORDINATORE

Proseguiamo, con l’articolo di Massimo Caroli – geometra libero professionista e Componente Comitato Scientifico “Sicurezza in Cantiere” della Federarchitetti – la pubblicazione del contenuto della rivista edita per l’VIII Giornata per la Sicurezza nei Cantieri dal tema “Sicurezza in Evoluzione”.

Non me ne vogliano i colleghi “Coordinatori della sicurezza” che avranno la bontà di leggere questo articolo, ma preciso subito che lo scopo che mi sono posto non è tanto quello di evidenziare quali sono i disagi e le difficoltà che spesso ci portano giustamente a lamentarci dei coni d’ombra e delle criticità presenti nel DLgs 81/2008 e smi., quanto quello di:

  1. evidenziare quali pessimi risultati e criticità abbiano portato in questi anni anche alcune nostre fuorvianti abitudini nel modo di gestire la sicurezza nei “cantieri temporanei o mobili”;

  2. riflettere su cosa possiamo fare per migliorare sin d’ora il nostro operato professionale, anche se ovviamente ci auguriamo che arrivino al più presto dei giusti correttivi alla legislazione vigente.

In primo luogo vediamo di riepilogare quali sono quelle CRITICITA’ che molto spesso si rilevano nei “Cantieri temporanei o mobili” e che noi Coordinatori abbiamo contribuito ad ampliare:

  • Innanzitutto l’abolizione delle tariffe professionali che ha di fatto innescato, con la corsa sfrenata al ribasso delle parcelle, anche un drastico abbassamento del livello medio delle prestazioni che, di conseguenza, offrono i CSP/CSE nello svolgimento delle loro mansioni.

  • L’uso smodato di programmi informatici che, se utilizzati senza essere correttamente modificati di volta in volta, generano solo modelli di PSC che male si adattano alle esigenze specifiche che sono proprie di ogni singolo cantiere.

  • I coni d’ombra e le carenze che sono emerse in questi anni nell’applicare il DLgs 81/2008 e smi., presi a giustificazione del poco impegno profuso nel lavoro.

  • La convinzione tra molti tecnici che il ruolo di CSP/CSE sia di secondo piano rispetto a quello del Progettista e del Direttore dei lavori.

  • La preparazione pressoché nulla dei Committenti e Responsabili dei lavori privati (che noi tante volte accettiamo passivamente) e quella spesso insufficiente di chi ricopre questi ruoli nei pubblici lavori.

  • La tolleranza che anche nei lavori pubblici si ha nell’accettare ribassi anomali e insostenibili per svolgere correttamente i compiti di CSP/CSE.

  • La poca disponibilità che gli “organi di vigilanza” prestano nel fornire e/o promuovere aiuti nella fase di prevenzione (che in realtà è il loro compito istituzionale) e la riduzione dei loro compiti alla sola applicazione sanzionatoria durante le visite in cantiere.

Dai problemi che ho sommariamente indicato quasi sempre derivano le carenze che si riscontrano:

  1. Nello svolgimento del ruolo di CSP perché:

  • Il suo ruolo spesso non è svolto in maniera incisiva, le sue scelte non sono ben delineate e di conseguenza il PSC – anche se a volte è voluminoso e ridondante – non è specifico rispetto al cantiere al quale si riferisce ma contiene solo una serie di “buoni propositi” che non mettono in evidenza quali sono i reali rischi aggiuntivi e le interferenze che debbono essere coordinate.

  • Analogo discorso può essere fatto per quanto riguarda la redazione del “Fascicolo dell’opera” che, non dimentichiamolo, non è un documento di serie “B” ma è di pari dignità con il PSC (ed anzi, è di più lunga durata nel tempo)!

  1. Nello svolgimento del ruolo di CSE perché:

  • spesso si dimentica che il suo rapporto con le Imprese diventa concreto prima ancora che le lavorazioni abbiano inizio e si conclude con la restituzione del Fascicolo al Committente solo dopo che i lavori sono stati formalmente conclusi;

  • dovrà occuparsi responsabilmente di tutti gli obblighi che gli impone l’art. 92 del DLgs 81/2008 e smi. sia nei cantieri piccoli che in quelli grandi, a prescindere dall’importo dei lavori da eseguire e dalla inadeguata parcella che ha accettato dal Committente per le sue prestazioni di verifica, coordinamento e controllo.

Ma allora – in attesa che vengano adottati dei correttivi alle norme vigenti nel campo della sicurezza nei “Cantieri temporanei o mobili” – cosa possiamo fare per migliorare fin d’ora le procedure applicative previste nella versione attuale del DLgs 81/2008?

La risposta è forse più semplice di quanto si possa credere!

Basterà riflettere su alcune possibilità che, con un po’ di attenzione e volontà, già possiamo attuare come CSP/CSE.

Mi riferisco innanzitutto alla redazione di un corretto PSC che – è bene ricordarlo – è parte integrante non solo del “progetto esecutivo” ma anche del contratto fra Committente e Impresa affidataria!

Questo significa che l’Impresa – oltre che per gli obblighi imposti dal DLgs 81/2008 e smi – sarà tenuta a rispettarne i contenuti anche per gli impegni assunti contrattualmente.

E questo aspetto, se ci riflettiamo, ci permette fin d’ora di utilizzare il PSC integrando quelli che sono i contenuti che ci impone l’Allegato XV.2 del DLgs 81/2008 con le prescrizioni integrative con le quali possiamo e dobbiamo guidare la condotta operativa delle imprese presenti in cantiere.

In termini più espliciti, sto suggerendo agli amici Coordinatori di inserire nella prima parte del PSC delle prescrizioni di carattere generale (non generiche, attenzione!), dettagliandole però come se si trattasse di un “Capitolato speciale della sicurezza” o un “Disciplinare della sicurezza” da rispettare nella realizzazione di quell’opera; saranno certamente di aiuto in fase di esecuzione dei lavori all’attività del CSE.

Qui di seguito, non per vanagloria ma nella convinzione di poter essere utile anche ad altri colleghi, ho ritenuto opportuno riportare una traccia ed un commento alla composizione di un PSC tipo – frutto di un metodo di lavoro elaborato con profitto nel corso degli anni – nel quale sono inserite delle procedure e prescrizioni che a volte sono più dettagliate e chiare nella loro esposizione (ma non “contra legem”) rispetto alle stesse, più generali, indicate nel DLgs 81/2008 e smi; posso assicurarvi che continuano ad aiutarmi in maniera determinante, come CSE, nella gestione in sicurezza dei miei cantieri.

Breve premessa al PSC tipo.

La traccia che segue rispetta la stessa progressione logica e costruttiva che ci viene indicata nei “contenuti minimi del PSC” previsti nell’Allegato XV, punto 2 del DLgs 81/2008 e smi.

E, proprio per rendere evidente questo collegamento, nell’indice che vi propongo potrete già notare che, dopo il titolo di ogni capitolo inserito nel PSC, è stato sempre aggiunto (tra parentesi) il riferimento a quella parte dell’Allegato XV. 2 che è alla base di ogni argomento trattato.

E’ una precisazione molto utile perché aiuta, anche in fase di verifica e/o di gestione del PSC, ad individuare se sono stati rispettati tutti i contenuti minimi che ci impone lo stesso Allegato e a prendere spunto per inserire delle procedure e prescrizioni a volte anche più dettagliate.

Il PSC tipo proposto è diviso in tre parti.

Nella prima parte del PSC sono state inserite le prescrizioni di carattere generale (non generiche, attenzione!) dettagliandole, però, come già accennato, come se si trattasse di un “Capitolato speciale della sicurezza” o un “Disciplinare della sicurezza” da rispettare nella realizzazione di quell’opera.

Ad esempio: in questo primo blocco di informazioni sono riportate – oltre l’identificazione e la descrizione dell’opera, l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, ecc. – anche come questi ultimi debbono interagire tra loro e come debbono operare al fine di rispettare le procedure inserite nel PSC e mantenere un rapporto corretto fra il Committente (e per lui il CSE) e l’Impresa.

Nella seconda parte invece è inserito il “Cronoprogramma”, il “Computo estimativo dei costi della sicurezza”, le “Schede di sicurezza” ecc.

E, a proposito di schede, attenzione a non abusarne (per aumentare le pagine del PSC), perché alla fine la loro lettura può diventare noiosa, e perciò magari non vengono considerate, anche se sono ben fatte.

Nella terza parte infine sono riportati iGrafici”, ecc. che possono essere utili come integrazione delle prescrizioni già fornite sui percorsi, le recinzioni, le stratigrafie del terreno (se necessarie), ecc.

Chiarito perché il PSC è stato diviso in tre parti, ovviamente l’attenzione deve essere posta sulla progressione logica degli argomenti che contiene.

Così, sin dalla lettura dell’indice, il passaggio da un argomento all’altro appare logico e graduale:

  • Solo dopo aver valutato i rischi concreti (che dovrebbe avvenire solo dopo una ricognizione visiva iniziale dei luoghi di lavoro) sarà possibile passare alle relative scelte progettuali ed organizzative (che debbono garantirne la fattibilità, anche per quanto riguarda le misure di tutela della sicurezza in generale).

  • Le successive prescrizioni operative, come pure le misure di coordinamento, le modalità organizzative, i costi della sicurezza riconducibili al committente (che sono tali solo quando sono di natura collettiva ed organizzativa) e tutta la progressione degli argomenti trattati nel PSC non possono essere altro che la conseguenza logica della iniziale “valutazione dei rischi” e delle successive “scelte progettuali ed organizzative”.

COMMENTO E GUIDA AL PSC

Parte prima Prescrizioni di carattere generale

Capitolo1: Premessa sulla specificità del PSC [Allegato XV punto 2.1.1]

In pratica, in questo primo capitolo dobbiamo confermare che il PSC non contiene solo informazioni generiche, ma che è stato redatto nell’intento di renderlo specifico per il “cantiere temporaneo o mobile” che dovrà essere realizzato.

L’Allegato XV, nel punto 2.1.1 (citato nel titolo del capitolo 1) ci richiede proprio questa “specificità” ricordandoci anche che i contenuti del PSC sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative che debbono essere conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del DLgs 81/2008 e smi (che tratta delle misure generali di tutela che ogni Datore di lavoro deve attuare nei luoghi di lavoro dei quali è responsabile; quindi anche quel Datore di lavoro che noi chiamiamo Committente deve attuarle con la valutazione dei rischi, la programmazione della prevenzione dei fattori ambientali e dell’organizzazione dei lavori, l’informazione, le misure di emergenza, ecc.).

Capitolo 2: Contenuti del PSC [Allegato XV punto 2.1.2]:

  • 2.1: Identificazione e descrizione dell’Opera. [All. XV, punto 2.1.2, lettera a)].

  • 2.2: Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al Committente dell’Opera [All. XV, punto 2.1.1, lettera b)].

  • 2.3: Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo alle Imprese esecutrici dell’Opera, inclusi i Lavoratori autonomi. [All. XV, punto 2.1.1, lettera b)]

Queste prime informazioni dovranno essere sufficienti per far capire anche a chi non ha una approfondita conoscenza di tutto il progetto (subappaltatori, RLS, ecc.):

  • che tipo di lavori verranno eseguiti in cantiere;

  • quali soggetti dovranno svolgere mansioni di sicurezza nella fase esecutiva e come questi debbono interagire fra loro e con il CSE.

Capitolo 3. Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze [Allegato XV punto 2.1.2 lett. c].

  • 3.1: Analisi e valutazione dei rischi [Allegato XV punti 2.1 e 2.2]

  • 3.2: Rischi particolari presenti in cantiere [Allegato XI]

  • 3.3: Area e organizzazione del cantiere [Allegato XV punti 2.2.1 e 2.2.4]

  • 3.4: Interferenze tra le varie lavorazioni [Allegato XV punti 2.2.1 e 2.2.4].

Il titolo del capitolo e quello dei paragrafi che vi sono contenuti, danno subito l’idea della progressione che bisogna seguire per arrivare alla valutazione dei rischi concreti che abbracciano tutti gli aspetti organizzativi delle aree interne e limitrofe al cantiere, delle lavorazioni e delle interferenze previste.

  • Il primo paragrafo servirà anche a chiarire che è proprio dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione che è scaturita la successiva valutazione dei rischi, che ha permesso di sviluppare le “Tabelle riepilogative, il Cronoprogramma di esecuzione dei lavori, le Schede di sicurezza ecc.” inserite nello stesso PSC.

  • Nel secondo paragrafo inizieremo “l’individuazione dei rischi” che possono essere presenti in cantiere partendo proprio dai contenuti dell’ALLEGATO XI del DLgs 81/2008 e smi che fornisce un elenco composto da 10 punti (cioè da dieci tipologie di lavori che comportano sempre rischi particolari).

Ovviamente sarà necessario procedere alla successiva “valutazione” solo per quei rischi che avremo selezionato come presenti in cantiere.

  • Nel terzo paragrafo si procederà alle analisi e valutazione dei rischi dividendoli in due grandi raggruppamenti.

  1. quelli sullo stato iniziale dei luoghi dove verranno poi eseguiti i lavori, (che sono poi quelli più facilmente rilevabili, perché sono rischi concreti e basterà rilevarli con attenzione nelle ricognizioni ed indagini iniziali);

  2. quelli relativi all’esecuzione dei futuri lavori, (che invece ci porteranno a progettare le procedure organizzative tenendo conto delle nostre precedenti esperienze maturate in cantieri simili e dei dati statistici INAIL che ci aiuteranno a riconoscere le lavorazioni più rischiose e la gravità delle conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infortunio).

  • Nel quarto paragrafo dovremo essere in grado di analizzare:

  • Le interferenze di attività derivanti dalla presenza di più Imprese in cantiere.

  • Le interferenze derivanti dall’esecuzione di fasi lavorative eseguite da più squadre di lavoratori (anche se appartenenti alla stessa Impresa, come è specificato nel punto 2.3.1 dell’Allegato XV).

Solo dopo aver valutato nel Capitolo 3 “i rischi concreti relativi a tutte le attività” necessarie per l’impostazione del cantiere, delle lavorazioni e delle interferenze previste, potremo passare alle conseguenti “scelte progettuali ed organizzative …” da inserire nel successivo Capitolo del PSC.

Capitolo 4. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative [Allegato XV punti 2.1 e 2.2]

  • 4.1: Area di cantiere e relativo allestimento – Organizzazione del cantiere [Allegato XV punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.4]

  • 4.2: Organizzazione delle lavorazioni [Allegato XV punti 2.2.3 e 2.2.4]

  • 4.3: Tabelle riepilogative della valutazione della “gravità” e “frequenza” dei rischi fisici, chimici e biologici [Allegato XV punto 2.1.2, lett. c)]

  • 4.4: Valutazione del rischio rumore in fase di progettazione [Allegato XV punto 2.2., lett. l) e Titolo VIII, art. 188 e succ.].

Vediamo, nei 4 paragrafi che compongono questo capitolo, quali sono le scelte progettuali ed organizzative che è necessario inserire.

    1. In pratica, insieme ai “Riferimenti legislativi” dovremo indicare all’Impresa quali sono le “modalità di esecuzione” e le “procedure di sicurezza generali” delle quali dovrà tenere conto prima di allestire ed organizzare il cantiere.

    2. In questo paragrafo debbono essere indicate all’Impresa “le misure generali delle quali dovrà tenere conto nella fase organizzativa delle “scelte progettuali ed organizzative” selezionate. (Per praticità, nel PSC tipo sono state inserite queste “misure generali” in alcune tabelle riepilogative che si riferiscono alle tipologie più comuni dei lavori in un cantiere).

    3. Le Tabelle riepilogative della valutazione della “gravità” e “frequenza” dei rischi fisici, chimici e biologici inserite in questo paragrafo sono una risposta semplice alla valutazione della gravità e frequenza dei rischi evidenziati nei precedenti punti, tenendo conto proprio del principio di concretezza e chiarezza richiestoci anche nell’Allegato XV.

    4. In questo paragrafo sono state inserite delle “Tabelle riepilogative per la “Valutazione del rischio rumore” dove sono riportati i “valori limite di esposizione che sono presumibili in fase di progettazione” (il cantiere non esiste ancora, e per questo possiamo attingere a valori tabellari di riconosciuta validità).

Spetterà poi invece al Datore di lavoro dell’impresa dare una valutazione reale di questi rischi con il “Rapporto di valutazione del rumore” che deve inserire nel suo POS (in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme vigenti).

Capitolo 5. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni [Allegato XV, punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3]

  • 5.1: Interferenze di attività derivanti dall’esecuzione di fasi lavorative, nella stessa area di lavoro, di più Imprese.

  • 5.2: Interferenze derivanti dall’esecuzione di fasi lavorative effettuate da più squadre di Lavoratori (della stessa o di più Imprese).

  • 5.3: Protezioni collettive e DPI previsti in riferimento alle necessità del cantiere ed alle interferenze tra le lavorazioni.

  • 5.4: Segnaletica di sicurezza, in riferimento alle necessità del cantiere ed alle interferenze tra le lavorazioni.

In questo capitolo dovremo occuparci invece delle “prescrizioni operative ecc.” in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni che – come detto in precedenza – non possono essere altro che la conseguenza logica della iniziale “valutazione dei rischi” e delle successive “scelte progettuali ed organizzative”.

Come farlo?

5.1. Nel primo paragrafo dovremo spiegare:

– perché si ritiene che sarà rispettata l’ipotesi di un “cantiere in cui è prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporaneamente” (di cui all’art. 90 del DLgs 81/2008 e smi);

quali sono le interferenze che presumibilmente sarà necessario gestire (per garantire l’organizzazione generale e soprattutto l’attività di coordinamento delle attività presenti in cantiere);

come sono state suddivise le fasi lavorative che risultano nella “Progressione dei lavori ipotizzata nel Cronoprogramma”.

5.2. Naturalmente quanto detto fin ora vale anche per le “Interferenze derivanti dall’esecuzione di fasi lavorative effettuate da più squadre di Lavoratori” inserite in questo secondo paragrafo, dove oltretutto viene spiegato che al Cronoprogramma sono strettamente collegate specifiche “Schede di sicurezza per fasi lavorative programmate”.

5.3. In questo paragrafo vengono indicati quali soni i DPI necessari per gestire situazioni potenzialmente pericolose in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

5.4. In quest’ultimo paragrafo debbono essere indicati all’impresa:

– quali sono i punti strategici e di maggior frequentazione dove la segnaletica dovrà essere collocata;

– quali sono i segnali che “presumibilmente” dovranno essere collocati (perciò, non sarà necessario ripetere tutta la segnaletica prevista nel Titolo V del DLgs. 81/2008 e smi).

Capitolo 6. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più Imprese e Lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva [Allegato XV punti 2.3.4 e 2.3.5]

  • 6.1: Attribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza nel cantiere [Allegato XV punto 3.2.1, lett. a) e successivi].

  • 6.2: Pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva dell’area logistica del cantiere.

  • 6.3: Pianificazione di attività con procedure comuni anche a più Imprese, squadre di Lavoratori ecc. [Allegato XV punti 2.3.4 e 2.3.5].

Dopo aver specificato nel capitolo precedente quali sono le “prescrizioni operative”, ora siamo passati alle “misure di coordinamento”, necessarie per pianificare in sicurezza gli stessi lavori.

6.1. In questo paragrafo richiederemo all’Impresa:

– di dettagliare nel proprio organigramma tutti i ruoli ed i compiti delle persone che dovranno mettere in atto le relative “misure di coordinamento in cantiere”, anche con compiti di sicurezza;

– di formalizzare le competenze e gli obblighi dei Responsabili di cantiere con compiti relativi alla sicurezza con specifiche deleghe personali prima dell’inizio dei lavori;

di divulgare i compiti e le responsabilità di ogni componente l’organico del cantiere anche utilizzando, tra l’altro, le riunioni per la formazione ed informazione del personale e la distribuzione di opuscoli.

6.2. Nel secondo paragrafo, dopo aver ricordato brevemente il collegamento con il cap. 3 per quanto riguarda l’impostazione e i requisiti che deve avere l’area logistica, abbiamo cercato di pianificare e programmare la loro realizzazione, evidenziandola all’impresa che provvederà all’apprestamento del cantiere. Ovviamente, per completare le informazioni, abbiamo richiamato l’attenzione anche sulla necessità di consultare le “Schede di sicurezza per le fasi lavorative” che sono inserite nel PSC.

6.3. Nel terzo paragrafo abbiamo cercato di riepilogare e di descrivere quali possono essere “le procedure relative alle possibili interferenze” tra più Imprese o comunque tra più squadre di lavoratori in questo cantiere (integrando così “le misure generali nella fase organizzativa delle lavorazioni” già previste nel cap. 4).

Capitolo 7. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali Lavoratori autonomi) [Allegato XV punti 2.3.1 e 2.3.5]

  • 7.1: Coordinamento tra le Ditte che interverranno nel corso dei lavori.

  • 7.2: Formazione ed informazione del personale.

Dopo aver individuato nel capitolo precedente quali sono le “misure di coordinamento”, necessarie per pianificare in sicurezza i lavori, il passo successivo non può essere altro che quello di definire le “modalità organizzative” necessarie per attuarle.

E queste, ovviamente, sono rivolte principalmente “alla cooperazione ed al coordinamento” fra i datori di lavoro (ed i lavoratori autonomi) che saranno presenti in cantiere.

7.1. Pertanto, nel primo paragrafo prescriveremo alle stesse imprese “come e in che maniera” dovranno:

coordinarsi tra loro, durante l’esecuzione di quei lavori che le vedranno direttamente coinvolte;

– attuare il coordinamento “di livello superiore” che verrà loro imposto dal CSE.

In altri termini: dovremo indirizzare le modalità organizzative che le stesse imprese dovranno far eseguire da quelle persone che nel loro organigramma ricoprono quei ruoli che sono necessari per attuare le “misure reciproche di coordinamento in cantiere”.

7.2. In questo paragrafo sarà bene prescrivere a tutte le Imprese che saranno coinvolte nell’esecuzione dei lavori, cosa dovrà contenere “la formazione ed informazione del proprio personale”.

Capitolo 8. Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di emergenza esistenti sul territorio [Allegato XV punto 2.1.2, lett. h)]

  • 8.1: Organizzazione sanitaria e di Pronto soccorso.

  • 8.2: Organizzazione antincendio ed evacuazione.

  • 8.3: Elenco delle strutture presenti sul territorio al servizio del Pronto Soccorso e della

Prevenzione Incendi (numeri telefonici utili in caso di emergenza).

In questo capitolo 8 ci occuperemo di un altro aspetto di quella che abbiamo definito come “sicurezza collettiva” che fa capo al Committente; cioè dell’organizzazione e delle procedure necessarie per attivare “il Pronto soccorso, l’antincendio ed evacuazione dei lavoratori” ed i conseguenti “riferimenti telefonici delle strutture esistenti sul territorio”.

Chiariamo subito che è un grossolano errore quello di inserire nel PSC soltanto i numeri telefonici per chiamare il 112 “Pronto Intervento dei Carabinieri”, il 113 “Pronto Intervento della Polizia Stradale”, il 115 “Soccorso dei Vigili del Fuoco” e il 118 “Emergenza Sanitaria”.

Perciò, nei tre paragrafi dovremo dettagliare:

    1. In che maniera verrà concretamente organizzata la tutela sanitaria di quanti saranno presenti operativamente in cantiere;
    2. Se il rischi d’incendio – sia nel cantiere logistico che nelle aree di lavoro – potrà essere definito “basso”, oppure “medio”, o addirittura “alto” (questo ci consentirà di informare preventivamente l’impresa sull’obbligo di redigere il “Piano delle Emergenze” o di attenersi a quello esistente, perché già redatto dal Committente).

8.3. Ovviamente i contenuti di questo paragrafo, dove inseriremo l’elenco delle strutture presenti sul territorio al servizio del Pronto Soccorso e della Prevenzione Incendi (numeri telefonici utili in caso di emergenza) sono conseguenti a tutto quello che abbiamo detto fin ora sulla “Organizzazione sanitaria e di Pronto soccorso” e sulla “Organizzazione antincendio ed evacuazione”.

Capitolo 9. Entità presunta del cantiere espressa in U/G. Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni. Dati relativi alla notifica preliminare [Allegato XV punto 2.1.2, lett. i)]

  • 9.1: Entità presunta del cantiere espressa in U/G.

  • 9.2: Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni.

  • 9.3: Dati relativi alla notifica preliminare.

Tutti questi dati sono di fondamentale importanza per determinare il dimensionamento e l’organizzazione del cantiere e quindi, di conseguenza, anche le procedure necessarie per salvaguardare la “sicurezza” di quanti vi svolgeranno la loro attività lavorativa.

    1. In questo paragrafo viene spiegato un procedimento molto semplice per ottenere una “previsione attendibile”, per il dimensionamento e l’organizzazione del cantiere.

    2. I dati da inserire in questo secondo paragrafo (durata prevista delle lavorazioni) possono essere considerati come una “integrazione e dettaglio” dell’entità presunta richiesta nel calcolo degli U/G.

    3. Non è un obbligo direttamente prescritto al CSP o al CSE quello di inserire i “Dati relativi alla notifica preliminare” nel PSC. Perciò, inserirli in questo terzo paragrafo può essere considerato uno “scrupolo professionale” o un “semplice atto di cortesia” nei confronti del Committente e/o del Responsabile dei lavori.

Capitolo 10. Stima dei costi della sicurezza ai sensi dell’Allegato XV.4 del DLgs 81/2008 e smi.

  • 10.1: Individuazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso

[Allegato XV.punto 4.1.1, lettere a)b)c)d)e)f)g)]

  • 10.2. Metodo di stima dei costi della sicurezza [Allegato XV, punto 4.1.3]

  • 10.3: Indicazioni sulle “Voci di computo stimate“ [Allegato XV punto 4.1.1].

Spesso si dimentica che oltre i “costi della sicurezza riconducibili al committente” esistono anche i “costi della sicurezza aziendali”. Per questo motivo permane ancora oggi un disagio abbastanza comune nell’individuare correttamente “cosa deve essere stimato, come deve essere stimato e chi deve farsi carico della stima” di tutti i costi della sicurezza che, per definizione sono “incomprimibili” e quindi “non ribassabili”.

Perciò, nella premessa di questo capitolo è stato innanzitutto precisato alle Imprese che in fase di gara dovranno dichiarare di aver letto il presente PSC condividendone ed approvandone anche tutti i contenuti esposti in questo capitolo; per questo motivo, nei tre paragrafi che lo compongono sono stati trattati gli argomenti che seguono.

10.1. Individuazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’Allegato XV del DLgs 81/2008 e smi specifica che debbono essere soggetti a stima nel PSC soltanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta relativi all’elenco delle voci presenti nel punto 4.1.1, lettere a) b) c) d) e) f) g).

E’ quindi da questo elenco che sono stati individuati e selezionati quei costi della sicurezza non soggetti a ribasso che debbono essere considerati come il risultato della programmazione, della prevenzione e della gestione delle fasi critiche del processo di costruzione che sono da attribuire al Committente.

10.2. Metodo di stima dei costi della sicurezza.

In questo paragrafo sono state fornite informazioni sul tipo di prezziario utilizzato nella stima, precisando poi che essi sono stati utilizzati dal Coordinatore in fase di Progettazione nella stima dei costi della sicurezza del PSC con l’approvazione del Committente.

10.3. Indicazioni sulle voci di computo stimate.

In questo terzo paragrafo sono stati selezionati i costi della sicurezza riconducibili al committente. E, per praticità, sono state inserite delle tabelle dalle quali è possibile selezionare direttamente:

  • il “Tipo di apprestamento/misura/procedura” previsto in ogni voce presente nell’elenco inserito nel punto 4.1.1 dell’Allegato XV (lettere a, b, c, d, e, f, g);

  • se la voce descritta nella precedente colonna è prevista tra quelle che si ha la necessità di stimare;

  • le Motivazioni” date per giustificare se il “Tipo di apprestamento / misura / procedura” di ogni voce descritta è stata selezionata tra quelle che ho previsto di stimare oppure no.

Una precisazione:

Solo dopo aver spiegato chiaramente in questo capitolo il “Metodo di stima” e le “Motivazioni”, è stato inserito nella “Parte seconda del PSC” (Piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro) il vero ”Computo estimativo dei costi della sicurezza”.

Non è un obbligo tenere separati i due capitoli, ma certamente è fondamentale lo sforzo che il CSP deve fare per chiarire alle Imprese (che, in fase di gara, dovranno dichiarare di aver letto il PSC insieme al “Capitolato speciale”, al “Computo metrico estimativo”, ecc.):

  • quali sono realmente i “Costi della sicurezza attribuiti al Committente, nel lavoro di cui trattasi”;

  • che i rimanenti “Costi della sicurezza”, riconducibili alle proprie e specifiche attività lavorative svolte, restano a carico delle singole imprese esecutrici”.

Capitolo 11. Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome dell’Impresa esecutrice, da esplicitare nel POS [Allegato XV punto 2.1.3]

– 11.1: Modalità di presentazione di proposte di integrazioni e modifiche al PSC, da parte dell’Impresa esecutrice.

– 11.2: Obbligo delle Imprese esecutrici di redigere il POS come Piano complementare di dettaglio del PSC.

– 11.3: Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del POS.

– 11.4: Contenuti minimi da inserire nel POS di ogni Impresa esecutrice [Allegato XV punto 3.2.1].

La normativa vigente consente all’Impresa di presentare al CSE delle proposte di integrazione al PSC, ma queste debbono avere come scopo quello di “poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propria esperienza”; e non quello di modificare i contenuti iniziali del PSC, per ottenere un risparmio nell’impegno di spesa da parte dell’Impresa.

Perciò, nei 4 paragrafi previsti in questo capitolo viene spiegato alle Imprese:

    1. Che eventuali integrazioni al PSC proposte dall’Impresa sono comunque soggette ad approvazione da parte del CSP (perciò l’Impresa dovrà attendere l’autorizzazione del CSE, che oltretutto dovrà anche inserire le “proposte di integrazione formulate” nel PSC, o almeno nei contenuti di una “Riunione di coordinamento”).

    2. Che sono obbligate a redigere il proprio POS non solo “per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori” (come previsto nell’Allegato XV punto 2.1.3), ma anche perché l’art. 92, comma 1, lettera b) prescrive che deve essere considerato come “piano complementare di dettaglio del PSC”.

    3. In questo breve paragrafo, viene ricordato alle Imprese che ogni POS dovrà essere verificato e validato dal CSE prima di iniziare i lavori affidati (anche perché il CSE, con la “validazione”, diventa di fatto corresponsabile dei contenuti inseriti nel POS, soprattutto per quanto riguarda la “congruenza con il PSC”).

    4. A questo punto – dopo aver ricordato all’Impresa quali sono gli obblighi e le responsabilità del CSE nella verifica di idoneità e congruità del POS – non ci resta che inserire in questo paragrafo l’indice dei capitoli che dovranno obbligatoriamente essere elaborati nel dettaglio in questo documento, onde evitare possibili interpretazioni divergenti che potrebbero comprometterne l’indispensabile approvazione relativa all’accertamento richiesto (ovvero, la verifica e validazione).

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Parte SECONDA PIANO DETTAGLIATO DELLA SICUREZZA PER FASI DI LAVORO.

A – Schede di sicurezza collegate alle singole “Fasi lavorative”

B – Schede di sicurezza per “Gruppi omogenei di Lavoratori”

C – Elenco dei “Macchinari e attrezzature tipo” che presumibilmente saranno utilizzati in questo cantiere (l’inserimento delle “Schede di sicurezza per l’impiego” è invece previsto nel POS)

D – Cronoprogramma generale di esecuzione lavori

E – Computo estimativo dei costi della sicurezza

F – Legislazione di riferimento

Voglio subito chiarire che il commento di questa “Seconda Parte” sarà molto più breve di quello che è stato necessario per la “Prima Parte” di questo PSC tipo, dove abbiamo voluto proporvi quelle prescrizioni di carattere generale che abbiamo dettagliato come se si trattasse di un “Capitolato speciale della sicurezza” o un “Disciplinare della sicurezza” da rispettare nella realizzazione di quell’opera.

Però, anche se brevemente, commentiamo “uno alla volta” questi elaborati che possono essere anche definiti come “le prescrizioni e/o le procedure attuative più tecniche” da inserire in ogni PSC.

Una precisazione.

E’ opportuno inserire una copertina prima di ogni raggruppamento degli elaborati che seguono, e questo non solo per rendere più gradevole la veste grafica di queste raccolte, ma anche per spiegare cosa ci proponiamo di evidenziare.

A. Schede di sicurezza collegate alle singole fasi lavorative

Innanzitutto è bene ricordare che queste “Schede” debbono essere strettamente collegate al “Cronoprogramma dei lavori”.

Questo perché la lettura “combinata” delle “Schede” e del “Cronoprogramma” dovrebbe rendere più chiaro cosa ci proponiamo di evidenziare, in tema di sicurezza, per quella fase o sottofase lavorativa che vogliamo indirizzare, soprattutto per rendere “gestibili le “interferenze” che abbiamo rilevato.

Perciò, è opportuno iniziare questa “Seconda parte” inserendo un “Elenco delle schede di sicurezza collegate alle singole fasi e/o sottofasi di lavoro previste nel presente PSC” specificando anche che:

Le schede che seguono, anche se evidenziano i pericoli ricorrenti in ogni fase operativa, non esonerano dall’obbligo di rispettare tutte le norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente in materia”.

Subito dopo, verranno inserite le varie “Scheda di sicurezza per fasi lavorative programmate” dove sono evidenziate:

    • l’Attività’ svolta nel Cantiere (corrispondente a quella inserita nel cronoprogramma dei lavori, dal quale è anche rilevabile il tempo che presumibilmente sarà necessario per eseguirla);

    • la Fase lavorativa (descrizione sintetica e cenni sulla tipologia e caratteristiche operative della fase lavorativa da svolgere);

    • Il coordinamento con altre fasi lavorative (evidenziando, se è necessario, quali sono, come possono interferire con l’attività prevista e quali sono le procedure organizzative che si intende attivare);

    • Le possibili Interferenze con altre Ditte operanti in Cantiere (evidenziando quali sono quelle prevedibili, come possono interferire con l’attività prevista e quali sono le procedure previste per il loro coordinamento);

    • Le possibili interferenze con Esterni al cantiere (se è prevedibile cioè la presenza di fornitori esterni, visite, ecc.)

    • Mezzi, Attrezzature e Materiali (indicazioni di massima dei quelli che verranno utilizzati);

    • Possibili rischi (elenco di quelli che più frequentemente possono essere riconducibili a questa attività);

    • Segnaletica (elenco di quella che può essere necessaria per segnalare pericoli, ecc.);

    • Misure di Sicurezza con riferimenti a Norme di legge, DPR./D.M. e Circolari (elenco non esaustivo di quelle collegabili al lavoro da svolgere);

    • DPI – Dispositivi di Protezione Individuali – (elenco non esaustivo dei più comuni DPI da utilizzare)

    • Cautele e Note (suggerimenti utili per non incorrere in grossolane dimenticanze)

    • Sorveglianza Sanitaria (alcuni richiami alla necessità di produrre documenti quali “l’Idoneità al lavoro” delle maestranze addette, ecc.).

B. Schede di sicurezza dei Gruppi omogenei di lavoratori

Chiaramente anche queste schede saranno precedute da un “elenco” e da una “copertina” dove è opportuno inserire una dicitura simile:

Le schede che seguono non esonerano l’Impresa dall’obbligo di rispettare tutte le norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente in materia (quindi anche quelle non evidenziate).

Pertanto, vengono inserite nel presente PSC “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, con lo scopo di fornire all’Impresa le seguenti informazioni preventive:

  1. attività che generalmente svolge quel tipo di Lavoratore;

  2. fascia di appartenenza di rischio rumore;

  3. valutazione dei rischi principali presenti nelle lavorazioni che dovrà eseguire;

  4. tipo di DPI che dovrà utilizzare;

  5. tipo di sorveglianza sanitaria che dovrà effettuare;

  6. informazione e formazione che dovrà avere, in relazione alla specificità del lavoro da eseguire ed alle eventuali interferenze con altre attività presenti in cantiere”.

E’ quindi chiaro che ogni Impresa esecutrice dovrà:

  • integrarle e adattarle alla “reale valutazione dei rischi” ed alle caratteristiche specifiche di ogni “gruppo omogeneo” di lavoratori che sarà presente nelle sue attività lavorative;

  • riportare nel POS le proprie schede (i cui contenuti dovranno riferirsi alle sole attività lavorative che dovrà effettivamente svolgere in cantiere).

C – Elenco dei “macchinari e attrezzature tipo (e disposizioni generali da rispettare per il loro uso in cantiere).

Questo elenco deve essere fornito nel PSC per indicare quali saranno quei “macchinari ed attrezzature tipo” che, presumibilmente, saranno presenti nelle varie fasi lavorative, e per le quali l’Impresa dovrà inserire nel proprio POS le relative “Schede di sicurezza”.

Ovviamente non è possibile imporre ad una Impresa la “marca” del mezzo e/o della attrezzatura che dovrà utilizzare.

Ma è importante, invece, quando la particolarità del lavoro lo richiede, indirizzare il dimensionamento, la potenza, la resa produttiva, ecc. che si vuole ottenere dal mezzo, ecc., anche ai fini della sicurezza.

Quindi l’inserimento delle “Schede di sicurezza per l’impiego” non è necessario in quanto sarà poi ogni Impresa esecutrice a dover fornire tutte le prescrizioni operative necessarie prima di consentire ai Lavoratori l’uso di una qualsiasi macchina/attrezzatura tipo, ecc.

D – Cronoprogramma generale di esecuzione lavori

L’Allegato XV.2 del DLgs 81/2008 e smi specifica che lo scopo principale del “Cronoprogramma” è quello di rappresentare graficamente “la sequenza temporale e la durata di ogni fase e le sottofase di lavoro” necessaria per attuare la “programmazione delle interferenze gestibili” evidenziate nel PSC (perciò, possiamo dire che deve essere redatto ad “integrazione” di quello più generale previsto nel progetto esecutivo).

Vi ricordo, comunque, che in buona parte abbiamo già trattato questo argomento nel Capitolo 5 del PSC, dedicato alle “Prescrizioni operative ecc. in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni”, dove abbiamo evidenziato che le interferenze che sarà necessario gestire (per garantire l’organizzazione generale e soprattutto l’attività di coordinamento delle attività presenti in cantiere) sono state evidenziate anche nel “Cronoprogramma generale di esecuzione dei lavori” nel quale, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni, sono stati indicate:

  • la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi;

  • eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze (ciò permette di rilevare se si creano “fasi critiche”, in cui il grado di attenzione deve essere ancora maggiore, e la compatibilità tra le stesse fasi lavorative);

  • il tempo necessario presunto per l’esecuzione in sicurezza di ogni fase lavorativa (quindi anche con la possibilità di individuare l’impiego degli U/G raggruppati distintamente per “singole opere”);

  • e, di conseguenza, il tempo necessario per l’ultimazione dell’intera opera, suddiviso in settimane lavorative o mensilità (a seconda dell’importanza del lavoro).

A questo punto, per chiudere l’argomento, non mi rimane che ricordarvi che anche sulla copertina del “Cronoprogramma” è opportuno inserire – proprio per rendere più incisivo il messaggio dato all’Impresa – una dicitura simile:

“… Il Cronoprogramma che segue è stato redatto in fase preventiva per ricavare i dati necessari alla compilazione del PSC, pertanto sarà soggetto – a causa della flessibilità delle lavorazioni da eseguire – ad aggiornamenti in corso d’opera …”

“… Inoltre, non esonera l’Impresa esecutrice dall’obbligo di presentare un proprio “Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere prima dell’inizio dei lavori”, per verificarne la compatibilità con i criteri di sicurezza adottati nel presente PSC …”

Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti.

E – Computo estimativo dei costi della sicurezza.

Del “Metodo di stima” adottato e delle “Motivazioni” di cui si è tenuto conto per la gestione del coordinamento delle “Interferenze tra Fasi lavorative” ho già parlato nei commenti al Capitolo 10, dove sono selezionati gli “apprestamenti, procedure ecc.” che debbono essere stimati come “costo della sicurezza da attribuire al Committente nel PSC di cui trattasi”.

Perciò, in questa “Parte Seconda del PSC” non ci resta che completare il conseguente ”Computo estimativo dei costi della sicurezza”.

(E’ chiaro che le voci da inserire questa volta saranno solo quelle che sono state selezionate precedentemente nel capitolo 10 del PSC).

F – Legislazione di riferimento

Anche su questo inserimento ci sono pochi commenti da fare.

A questo punto del PSC è opportuno inserire l’indice dei 306 articoli contenuti nei 13 Titoli del DLgs 81/2008 e s.m.i. e quello dei 51 Allegati.

Quale è la motivazione?

Si evince dalla precisazione che di solito inseriamo prima questi indici:

Con lo scopo di facilitare il compito di tutte quelle persone che saranno chiamate a rispettare e far rispettare la SICUREZZA NEL CANTIERE, ed al fine di contribuire alla divulgazione dei contenuti del presente PIANO DI SICUREZZA – anche nell’ottica dell’Informazione e Formazione – si riporta una sintesi aggiornata del DLgs 81/2008 e smi”.

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Parte TERZA GRAFICI

Non credo sia il caso di dilungarci troppo anche sui contenuti di questa parte del PSC.

Basterà ripetere quanto è riportato nell’Allegato XV, nel punto 2.1.4:

Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta”.

Perciò, è chiara la necessità di inserire in questa “Parte Terza” tutti quei GRAFICI, ecc. che ritenete possano essere utili come integrazione delle prescrizioni che avete già fornito nella “parte descrittiva del PSC” per quanto riguarda i percorsi, le limitazioni, le stratigrafie del terreno (se necessarie), ecc.

Potremmo riassumerle, per un cantiere medio piccolo, con questi elaborati:

  1. Tavole planimetriche, nelle quali sono evidenziate:

  • La delimitazione e le caratteristiche dell’area di cantiere (quindi non solo il perimetro, ma anche – ad esempio – se vi sono alberi, fossati, manufatti interferenti, ecc., sui quali intervenire all’interno del cantiere).

  • Il tipo di recinzione perimetrale prevista (spingendosi, se necessario, anche a rappresentare graficamente i particolari costruttivi della recinzione da eseguire (sezione e prospetto tipo, con le caratteristiche costruttive, ecc.: distanza e tipo di paletti di sostegno, eventuali basamenti, caratteristiche della rete e/o del tavolato richiesto, ecc.).

  • I varchi di accesso (indicando, se necessario, di quanto deve essere arretrato il cancello d’ingresso rispetto al filo della strada – per consentire la sosta del mezzo in entrata, in attesa dell’apertura del cancello – oppure le caratteristiche dimensionali e costruttive sia di quello pedonale che di quello carrabile, se sono necessari entrambi).

  • L’ubicazione suggerita per gli elementi componenti il Cantiere logistico, ecc. (non a caso ho detto “suggerita” perché normalmente la scelta definitiva del tipo di baraccamenti ecc., rientra nella sfera delle competenze e scelte autonome dell’Impresa che, però, è obbligata a realizzarle nel rispetto le prescrizioni e caratteristiche minime inserite nel PSC ed in conformità di quanto richiesto nell’Allegato XIII del DLgs 81/2008 e smi).

  • Le interferenze rilevate in fase di progettazione (sia quelle che è stato possibile rilevare direttamente dai sopralluoghi, anche per quanto riguarda eventuali interferenze con fattori esterni che comportano rischi per il cantiere o che, viceversa, il cantiere può portare verso l’esterno – come la presenza di altri fabbricati vicini o adiacenti, gli ingombri della gru a torre, ecc. sia quelle indicate – ad esempio – nelle planimetrie fornite da Enti proprietari e/o gestori di linee elettriche aeree, di sottoservizi di ogni natura e specie (elettrici, gas, acquedotti, fognature, ecc.).

  • le delimitazioni delle aree praticabili e/o interdette, a seconda delle fasi lavorative previste nel PSC (ma a queste vanno anche aggiunte – sempre se è necessario, per la particolarità delle opere da eseguire – anche le “zone di carico e scarico”, di “deposito delle attrezzature”, dello “stoccaggio di materiali”, della “dislocazione degli impianti di cantiere” ecc).

  1. Stratigrafia del terreno

Ovviamente, se stiamo elaborando il PSC per la ristrutturazione degli interni e del tetto di un edificio esistente non sarà necessaria ma, se sono previsti degli scavi profondi, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno saranno necessarie, anche per la scelta del tipo di protezione degli scavi ecc.

  1. Altri grafici eventualmente utili come integrazione al PSC.

Insomma, se necessario, potrà essere evidenziato graficamente tutto quanto può indirizzare l’Impresa ad organizzare sia il “Cantiere logistico” che le “Aree di lavoro”.

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CONCLUSIONI

Per concludere, non posso far altro che ricollegarmi alla “Premessa” di questo articolo ribadendo che dobbiamo innanzitutto imparare ad utilizzare correttamente le procedure applicative previste nella versione attuale del DLgs 81/2008, sforzandoci di integrarle e/o dettagliarle quando, a volte, le prescrizioni vigenti sono un po’ troppo generali.

Certamente questo sforzo ci premierà, come CSE, nella gestione in sicurezza dei cantieri.

E’ ovvio poi che tutti ci auguriamo che in un prossimo futuro vengano adottati dei correttivi alle norme vigenti nel campo della sicurezza, nella legittima speranza di essere guidati con più chiarezza nell’esercizio della nostra professione.

Ma non aspettiamoci “correttivi rivoluzionari e/o miracolosi che risolvano tutte le criticità attuali”, perché le leggi andranno sempre interpretate.

Personalmente poi, sono dell’opinione che noi italiani siamo un popolo di “fabbricatori di norme” nella speranza che queste bastino a modificare l’ordine delle cose da fare; peccato però che siamo anche fra i meno diligenti ad applicarle!

Perciò, impariamo ad usare bene quelle che già abbiamo; poi ben vengano quelle modifiche correttive al DLgs 81/2008 ecc. che tutti invochiamo, purché siano “poche ma buone”!

Massimo CAROLI. Geometra, Dottore in ingegneria della Sicurezza, Direttore di cantiere di grandi opere di ingegneria civile, Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, esperto e consulente per la sicurezza di grandi opere. Docente di corsi presso la LUISS Management, la SAPIENZA di Roma, Facoltà di Architettura, la DEI Consulting, Federarchitetti e altri ordini professionali. Autore e articolista per riviste specializzate. Ha dato un contributo rilevante alla pianificazione e gestione della sicurezza sul lavoro. Le sue pubblicazioni sono distribuite dalla DEI Tipografia del Genio Civile, Roma.

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