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In data odierna, l’Agenzia delle Entrate, con quattro risposte formula chiarimenti ad altrettanti quesiti posti dal contribuente che di seguito si riassumono:

  • con l’interpello di cui alla risposta n. 325 il contribuente chiede se spetti l’agevolazione più elevata del 110% per gli acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nell’aprile 2018;
  • con il secondo quesito l’Istante chiede se anche le spese per gli interventi realizzati sull’unità collabente possono rientrare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus);
  • nel terzo quesito l’istante rappresenta di essere residente in un immobile facente parte di un edificio quadrifamiliare e detenere l’immobile in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato in forma verbale e regolarmente registrato il 1° giugno 2019 e chiede se sia possibile beneficiare delle agevolazioni previste dal citato articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 dato che non è proprietario dell’appartamento;
  • nell’ultimo quesito il contribuente rappresenta di essere proprietario di una villetta a schiera di testa, terra tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato). Precisa che la villetta è prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015. Su tale immobile intende effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) che porterà un miglioramento di due classi energetiche all’immobile. L’Istante chiede, pertanto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire per gli interventi descritti della detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020.

Per il primo quesito l’Agenzia delle Entrate risponde che la circolare n. 24/E del 2020, ha “precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori,provvedano alla successiva rivendita. …. Tanto premesso, nel caso di specie, l’Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto di tutte le condizioni richieste e di ogni altro adempimento previsto che non sono oggetto della presente istanza di interpello. In particolare, per effetto di quanto disposto dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, la predetta detrazione è elevata al 110 percento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.”

Per approfondimento:

Con risposta n. 326 del 9 settembre, l’Agenzia delle Entrate si esprime sul secondo quesito chiarendo che “relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito chetali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti“) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti,trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.”

Per approfondimento:

Il terzo quesito viene affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 327 del 9 settembre. In esso l’Ente stabilisce che con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E “è stato precisato che ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare,i soggetti beneficiari, devono detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione,anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.”

Per approfondimento:

Con la risposta n. 328 in data odierna l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nella circolare n. 24/E del 2020, “è stato precisato, tra l’altro, che sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi. Gli interventi devono essere realizzati, per quanto di interesse nel presente quesito, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. ….In presenza dei predetti requisiti e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e l’effettuazione di ogni adempimento richiesto che non sono oggetto della presente istanza di interpello, può fruire sulle spese sostenute del Superbonus per gli interventi che intende realizzare in relazione al descritto immobile(villetta a schiera), a prescindere dalla condizione che lo stesso sia adibito a “prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015”.”

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