Con risposte n. 295 e n. 297 del 1° settembre l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere sui seguenti due quesiti formulati dal contribuente:
- con il primo quesito l’Istante rappresenta che, per l’effettuazione di lavori edili su un proprio immobile, ha presentato il 4 luglio 2017, al Comune competente, una richiesta di permesso di costruire (“PDC”), senza allegare all’istanza l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, prevista dall’articolo 3, comma 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, per fruire del cd. “sismabonus“;
- con il secondo quesito l’Istante, in qualità di legale rappresentante della società X Srl, rappresenta di voler acquistare due unità immobiliari, facenti parte di un fabbricato residenziale esistente oggetto di lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento” da parte dell’impresa costruttrice. In particolare, fa presente che acquisterà una unità immobiliare abitativa in qualità di persona fisica mentre, l’altra unità immobiliare, sarà acquistata in nome e per conto della Società, come unità immobiliare strumentale per natura (ufficio).
In risposta al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che con “decreto ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal successivo d.m. n. 65 del 2017, sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati. L’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione. …. Al riguardo, con la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, e da ultimo con la circolare 8 luglio 2020, 19/E, è stato chiarito che, sulla base delle richiamate disposizioni, un’asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione. ….. Ciò premesso, relativamente ai quesiti posti dall’Istante concernenti la presentazione, del permesso a costruire (invece della SCIA) e la presentazione dell’asseverazione successivamente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del Comune, ma prima dell’inizio dei lavori, si osserva che il comportamento posto in essere dall’Istante è avvenuto prima dell’entrata in vigore della predetta norma, i lavori infatti sono iniziati il 27 febbraio 2019 (in vigenza della precedente disciplina), pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, il deposito dell’asseverazione effettuato dall’Istante deve essere considerato tardivo. Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1 quater dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.”
Per approfondimento:
Con il secondo quesito l’Agenzia delle Entrate precisa che “la disposizione sull’acquisto di case antisismiche, pur avendo alcuni elementi di analogia con il c.d. “sismabonus”, si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna delle predette unità. …. con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 è stato precisato che la detrazione di cui al citato comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’art. 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tal caso, tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico. Nel caso di specie, pertanto, l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste che non sono oggetto della presente istanza di interpello, potrà fruire per gli immobili che intende acquistare della detrazione di cui al citato comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, atteso che, come dichiarato, la prevista asseverazione è già stata presentata dall’impresa di costruzione (il 19 dicembre 2019).
Per approfondimento: