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In questi primi giorni di settembre pioggia di chiarimenti, da parte dell’Agenzia dell’Entrate, sui crediti d’imposta relativi ai lavori che si effettuano sugli immobili. Infatti, l’Ente risponde ad alcune problematiche proposte dai contribuenti sull’agevolazioni fiscali inerenti il Bonus Facciate, Sismabonus e Superbonus.

In particolare, per il Bonus Facciate, l’Agenzia interviene con risposte a tre interpelli:

  • il primo verte sulla problematica sollevata da alcuni condomini i quali hanno intenzione di fruire del cd. “bonus facciate” mentre altri, per i medesimi interventi, del cd. “eco bonus” con la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante;
  • l’Istante del secondo quesito riferisce che mentre alcune facciate dello stabile sono visibili dalla strada, “la facciata” sul cortile interno condominiale, su cui è tra l’altro ubicato l’accesso dello stabile, affaccia in parte verso il distacco con un altro fabbricato ed è visibile dalla strada;
  • nel terzo quesito un’Azienda, produttrice di materiali e sistemi di decorazione per interni ed esterni,  chiede se stante le caratteristiche tecniche di alcuni suoi prodotti f possano beneficiare della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Con risposta di interpello n. 294 del 1° settembre l’Agenzia delle Entrate risponde al primo quesito precisando che “ai sensi del comma 221 sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi diversi da quelli appena menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica. …. Pertanto, in merito al quesito posto dall’istante si ritiene che ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica prevista dall’art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i relativi requisiti richiesti e che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.”

Per approfondimento:

Per il secondo quesito l’Agenzia delle Entrate risponde attraverso l’interpello n. 296 sempre del 1° settembre nel quale chiarisce che “sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l’altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.  …. Tanto premesso, si ritiene che – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio anche se la stessa, come nel caso in esame, sia solo parzialmente visibile dalla strada.”

Per approfondimento:

La risposta n. 319 dell’8 settembre, fornisce il parere dell’Agenzia delle Entrate per il terzo quesito. L’Ente osserva che, “gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020,e in particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Questo ultimo aspetto, infatti, rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuate in sede di interpello (restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell’amministrazione). Tutto ciò premesso, nel presupposto che il prodotto oggetto della presente istanza possa essere utilizzato in sostituzione dei materiali tradizionali, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. bonus facciate.”

Per approfondimento:

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