La semplificazione edilizia “sbarca” anche nell’ambito della tutela del paesaggio con l’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 13.02.2017 n. 31.
Già nel lontano 1939 vengono promulgate due importantissime leggi che faranno da basamento per tutto quanto verrà dopo: la legge 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse storico artistico) e la 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali).
Prima di queste solamente un Regio Decreto nel 1913 (prima della 1° Guerra Mondiale si badi bene), il n. 363 poneva veramente l’attenzione sulla necessità/volontà di notificare l’esistenza di un qualcosa di importante interesse. Nella Sezione IV art. 74 chiunque in possesso o in proprietà di una cosa immobile, una volta intervenuta la notificazione dell’importante interesse, avesse voluto compiere lavori all’interno o all’esterno della stessa avrebbe dovuto interpellare necessariamente la Soprintendenza competente per ragione di territorio.
Ma ancora prima e siamo nel 1905 già si sentiva l’esigenza di una tutela giuridica del paesaggio. Infatti a proposito della tutela della pineta di Ravenna si giunge il 16.07.1905 alla legge n. 411 (legge Rava dal nome di Luigi Rava) che dichiara la pineta di Ravenna Monumento Nazionale. Va detto che la prima Soprintendenza italiana nasce proprio a Ravenna nel 1897.
Con la legge 1497/1939 si entra nel pieno merito delle cose immobili ricadenti in aree protette, infatti all’art. 1 lettere 1), 2), 3) e 4) si elencano tutte le cose immobili soggette a questa legge a causa del loro notevole interesse pubblico.
A questo articolo fa riferimento il D.L. 27.06.1985 n. 312, convertito nella legge 8.08.1985 n. 431. E’ iniziata l’era della c.d. legge Galasso (dal nome del politico e storico Giuseppe Galasso). Alla quale faranno seguito i “galassini” cioè tutti quei Decreti Ministeriali di dichiarazione di notevole interesse pubblico di vaste aree paesaggistiche ai fini di una tutela urgente e provvisoria. Gran parte di questi “galassini” furono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali dopo l’entrata in vigore della legge Galasso e cioè dopo il 6.09.1985. Non volendo entrare nel merito delle contestazioni avvenute all’interno di quei Comuni dove la pubblicazione di questi “galassini” sia avvenuta in ritardo provocando contestazioni e ricorsi, si sa per certo che questi decreti hanno portato pian piano alla istituzione, Regione per Regione, dei Piani delle aree naturali protette.
Nel 1985 anche un’altra legge, ricordata per ben altri motivi, inserisce al suo interno le indicazioni che saranno di riferimento per procedere ai passi amministrativi che interesseranno opere edilizie in immobili sottoposti a vincolo: la legge 47/1985 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) nota come “1° legge sul condono edilizio”.
Ma per comprendere meglio questo passaggio dobbiamo per forza menzionare il Codice Urbani ovvero il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6.07.2002 n. 13), là dove dice (art. 146 co. 1) che: i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all’art. 157…..ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”. Ciò significa che per le nuove opere atto propedeutico ai titoli autorizzativi comunali è l’autorizzazione paesaggistica intesa sia come atto diretto della Soprintendenza competente per territorio, sia come atto diretto del Comune ove sub delegato. Tutto ciò richiamando l’art. 47 della legge prima enunciata, la n. 1089/1939.
In questo caso va accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Ma per le opere già eseguite in epoca antecedente il D.Lgs. 42/2004 magari su immobili poi oggetto di richiesta di Condono edilizio ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 che accade?
Occorre accantonare l’ultima legge sul Condono Edilizio, la 326/2003 perché meriterebbe un discorso a parte, analizzando solo le prime due leggi, la 47/1985 e la 724/1994.
In questo caso non si parla più di autorizzazione paesaggistica bensì di Parere paesaggistico, atto anche questo necessario e propedeutico per l’ottenimento della Sanatoria da parte del comune. E’ dunque in questo ambito che arriva il riferimento alla legge 47/1985, all’art. 32 (Opere su aree sottoposte a vincolo) al co. 1: Fatte salve le fattispecie previste dall’art. 33 (n.d. Opere non suscettibili di sanatoria), il rilascio della Concessione o della Autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei Parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso…. In questo caso parliamo di parere paesaggistico.
In questo caso va accertata la conformità urbanistica dell’intervento.
Fatto questo preambolo necessario per comprendere le varie fasi e le varie leggi che hanno condotto alle più recenti leggi e Decreti, analizziamo le prime semplificazioni.
LA SEMPLIFICAZIONE
Vale ricordare che da ora in poi si dovrà parlare solo ed esclusivamente di Autorizzazioni e non di Pareri.
Vale anche ricordare che la Autorizzazione paesaggistica è atto vincolante e propedeutico al rilascio di qualunque titolo abilitativo comunale, in edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
La prima semplificazione che si incontra è quella normata dal D.P.C.M. 12.12.2005. Qui si parla di semplificazione formale principalmente e non sostanziale. Vale a dire che vengono menzionate alcune categorie di opere (nelle Note per la compilazione) che conducono a Richiesta di Autorizzazione paesaggistica semplificata. Si parla dunque di impianti di ricetrasmissione, strutture temporanee o stagionali, pannelli fotovoltaici o solari. La legge per la prima volta dà anche un esempio per la redazione della Relazione paesaggistica (semplificata).
Si ricorda che per tutte le altre tipologie di intervento vige la Richiesta di Autorizzazione paesaggistica ordinaria.
Per avere la prima vera semplificazione su casi ammessi a Richiesta semplificata bisogna arrivare al D.P.R. 139/2010.
Importante decreto presidenziale che amplia notevolmente gli interventi di “lieve entità” elencando nell’Allegato I (previsto dall’art. 1 co. 1) i noti 39 interventi per i quali si può procedere con la Richiesta Semplificata. La semplificazione si amplia anche nei riguardi della documentazione da produrre da parte del tecnico. Infatti già si è visto come con il D.P.C.M. 12.12.2005 alcuni interventi fossero soggetti a documentazione semplificata. Ora nell’art. 2 co.2 si precisa che: Alle autorizzazioni semplificate (n.d. ai sensi del presente Decreto) non si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 12.12.2005…ad eccezione della “scheda per la presentazione della richiesta di Autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”.
Doppia semplificazione dunque: sostanziale e procedurale.
Negli anni, poi, si è giunti addirittura a decidere che alcuni interventi, poi vedremo quali, potessero essere realizzati addirittura senza alcun tipo di Autorizzazione né ordinaria né semplificata con il D.P.R. 13.02.2017 n. 31: Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, come modificato dall’art. 25 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”. Pubblicato sul n. 68 della Gazzetta ufficiale del 22.03.2017.
Il l regolamento sono allegate ben due tabelle, la 1 (Allegato A) A che riguarda 31 interventi esonerati dal nuovo Regolamento sostituisce, in pratica, il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che con l’articolo 19 viene abrogato.
Aall’autorizzazione paesaggistica e la tabella 2 (Allegato B) che riguarda 42 interventi di lieve entità per i quali si può ricorrere all’autorizzazione paesaggistica semplificata così come già precedentemente definito con il decreto presidenziale n. 139/2010 e che, di fatto, sostituiscono e ampliano quelli di cui all’Allegato I del precedente decreto presidenziale.
Osservazioni:
La “domanda di paesaggio” richiesta dalla collettività, quale luogo da salvaguardare per il soddisfacimento di bisogni fondamentali quali la tutela della salute, del benessere psicofisico, della sicurezza alimentare ed ambientale, dello sviluppo sostenibile, riflette il bisogno dell’individuo di riprendere il contatto con la natura e con le sue trasformazioni antropiche per riscoprire i valori identitari del luogo.
L’attività edilizia deve intervenire nelle aree soggette a vincolo paesaggistico nel rispetto di questi valori, privilegiando il recupero degli edifici esistenti attraverso il rispetto della tradizione costruttiva del luogo.
La semplificazione prevista dal DPR n. 31/2017 consente di velocizzare la nuova azione antropica sul territorio ma è compito dell’architetto o dell’ingegnere qualificati fare in modo che l’intervento risponda ai requisiti di sviluppo sostenibile salvaguardando la qualità del territorio.