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A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019 in questi giorni si sta arrivando alla definizione sul “Regolamento Unico” dei contratti pubblici. L’obiettivo di questo nuovo Regolamento dovrebbe essere quello di riunire e coordinare molte delle disposizioni del DLgs n. 50/2016 (Codice Appalti) con le linee ANAC e i Decreti Ministeriali, che hanno interpretato e disciplinato singoli istituti nell’ambito della contrattualista pubblica, nonché recepire quanto previsto dallo Sblocca Cantieri. La previsione di un Regolamento è stata inserita dal Legislatore all’art. 216, co. 27octies del Codice dei contratti ed andrà a sostituire quella che era stata definita la metodologia della “soft law” per la regolamentazione dei contratti pubblici (operata tramite provvedimenti del Ministero e linee guida ANAC); a fronte di tale nuovo cambio di posizione si ritiene che il Regolamento “unico” creerà un sistema ibrido tra la soft law e non. Vi sono ancora temi che sono in fase di aperta e serrata discussione, tra cui in particolare vi è la necessità di risolvere questioni applicative che possono determinare l’avvio di procedure d’infrazione da parte della Comunità economica europea (tra le quali vi è ad esempio la disciplina sull’istituto del subappalto), oppure far emergere le criticità relative al collaudo (connesse alle disposizione di cui al Decreto Legge n. 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”). C’è una forte aspettativa di semplificazione tramite questo nuovo Regolamento che però – date le premesse in discussione sui tavoli degli addetti ai lavori – potrebbe essere disattesa. A livello generale tra le novità contenute nelle bozze di Regolamento in discussione si segnala una rivisitazione dell’istituto dell’appalto integrato sul tema dei progetti di massima (contro cui si sono schierati l’OICE, l’associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria); il riconoscimento di premi alle imprese considerate più solide, nonché la necessità di semplificazione per i micro-affidamenti e rispetto del principio di rotazione per le gare (con la possibilità di derogarvi per appalti sotto ai 5.000euro); infine non si può non sottolineare l’attenzione che si sta ponendo a temi quali il rapporto tra congruità dell’offerta connesso ai costi della manodopera e al rispetto della sicurezza, come anche al fatto che dovrebbero sorgere nuove categorie ed aumenteranno le classifiche di qualificazione. Non da ultimo si segnala l’intervento del Legislatore sul ruolo centrale del RUP che torna nella sua veste di “project manager” negli appalti complessi e che per gli appalti cd. “minori” (rientranti nella fascia tra i 40mila e 150mila euro), si potrà procedere con l’aggiudicazione dopo aver consultato tre preventivi (richiesta da effettuarsi “con modalità informale” seppur in forma scritta) consentendo all’amministrazione appaltante la possibilità di aggiudicare (con specifica motivazione) anche solo in presenza di un unico preventivo ricevuto (fermo restando l’obbligo di richiederne almeno tre). Il Regolamento contribuirà a determinare una divisione più netta tra la disciplina dettata per gli appalti di servizi e forniture rispetto a quella per i lavori, evitando quindi aspetti disciplinatori comuni tra di essi nell’ambito dello stesso articolo. Sembrerebbe quindi ritornare al primissimo modello di gestione degli appalti pubblici in cui si aveva una normativa specifica dettata solo per i lavori (cfr. la cd. Legge Merloni) e le altre disposizioni solo per i servizi e forniture. Ad oggi ancora non si ha data certa sulla sua pubblicazione (viene detto auspicabilmente entro l’estate 2021) ma questo dato non è certo visto che stanno emergendo, dalle prime indiscrezione, alcune critiche sulla sua definizione di “unico” e sul fatto che il testo sarà composto da circa 313 articoli suddiviso in 7 parti non perfettamente coordinate con le altre disposizioni regolatrici del settore. Non sarà quindi un documento che necessariamente andrà a semplificare, anzi potrebbe far emergere ancor di più le già conclamate incongruenze normative applicabili ai singoli istituti. A livello di iter approvativo i tempi sembrano ancora lunghi, vi sono numerosi passaggi da rispettare quali l’approvazione del MEF, a seguito del quale il Regolamento – che al pari dei precedenti Regolamenti sarà un DPR – dovrà superare il vaglio della Conferenza Stato Regioni, del Consiglio di Stato, nonché in fine anche quello delle commissioni parlamentari competenti. Una volta che il testo sarà stato definito verrà posto sul tavolo del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e quindi la sua pubblicazione.

Fonte: Studio legale Nunziante – Magrone

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