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Con risposta n. 411 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’ammissibilità all’agevolazione fiscale del c.d. “bonus facciate” in caso di intervento sui balconi.

In particolare il contribuente ha chiesto chiarimenti riguardanti l’applicazione del predetto bonus in relazione ai seguenti interventi da eseguire sui balconie:

– rimozione pavimentazione esistente;

– impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione;

– rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura; rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.

Nel merito, il Fisco chiarisce che relativamente “agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché perrimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Nel caso di specie, pertanto, l’Istante, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa in esame, non oggetto della presente istanza di interpello,potrà fruire del bonus facciate per i descritti interventi che intende realizzare.”

Per approfondimento:

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