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Il caso esaminato dal Fisco riguarda un contribuente che chiede se per i lavori che intende effettuare possa beneficiare del cd. bonus facciate, introdotto dalla Legge n. 160 del 2019. In particolare, chiede di sapere se il bonus facciate è fruibile solamente nel caso in cui si effettuino dei lavori su facciate perimetrali che siano visibili dalla strada, con esclusione quindi delle facciate perimetrali esterne di abitazioni senza l’affaccio sulla strada, oppure se per ogni singolo edificio, considerato in maniera isolata, bisogna differenziare le pareti esterne da quelle interne e usufruire del bonus solo per quelle esterne.

Con risposta n. 418 del 29 settembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”.

“Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Tanto premesso si ritiene che nel caso in esame – considerato che l’immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico – l’intervento che l’Istante si accinge ad effettuare sull’involucro esterno non rientri tra quelli agevolabili.”

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