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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 363 del 16 settembre non riconosce le spese sostenute da un impresa, in conseguenza della pandemia da COVID-19, per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Eppure, l’attività professionale è propedeutica ad individuare il protocollo da seguire per eliminare o ridurre la possibilità di contagio sui luoghi di lavoro.

Il Fisco continua, ancora una volta, a non includere l’attività professionale quale componente del ciclo produttivo dell’azienda.

In particolare, per il caso in esame, l’Agenzia delle Entrate, nonostante consideri che il comma 2 della circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E  rappresenti un elenco non esaustivo ritiene necessario che le spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria sui luoghi di lavoro, da parte delle aziende, siano solo quelle riguardanti:

  1. la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati compresa l’attività svolta dall’operatore e gli oneri ed utile dell’impresa;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;

escludendo di fatto dall’agevolazione fiscale l’attività di progettazione, addestramento e stesura di protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro svolta dall’architetto o ingegnere senza considerare che tali soggetti sono coloro che si assumono la responsabilità della conformità dei processi lavorativi ai protocolli sottoscritti dal Governo e Parti Sociali.

Per approfondimento:

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