Con risposta n. 356 del 15 settembre l’Agenzia delle Entrate risponde ad un professionista (avvocato) che conduce in sublocazione una stanza compresa in un immobile, adibita all’esercizio della propria attività professionale .
L’Istante chiede se può accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) evidenziando di aver subito, nei mesi di aprile e maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019.
Il Fisco, in risposta al quesito, premette che chiarimenti nel merito sono stati forniti con la circolare del 6 giugno 2020, n.14/E che, al paragrafo 3, precisando che il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
“Al riguardo – risponde l’Agenzia delle Entrate – si ritiene che, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica. Pertanto, considerata anche la finalità dell’articolo 28 del decreto Rilancio di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, si ritiene che l’Istante potrà, accedere al beneficio previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.”
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