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Proseguiamo con l’intervento dell’ing. Luigi Carlini, Dirigente Dipartimento di Prevenzione UOSD Sicurezza Cantieri Ascoli Piceno,edito sulla nostra rivista collegata alla manifestazione

Caro Presidente,

mi trova perfettamente d’accordo su tutti i punti da Lei evidenziati nella nota allegata.

In particolare, riguardo  al punto 9), aggiungerei che la competenza di tutte le attività tecniche istituzionali degli Enti preposti alla vigilanza ed al controllo sul comparto cantieristico, deve essere assolutamente esplicata da dirigenti tecnici i quali debbono supervisionare gli atti UPG compiuti dal personale addetto ai controlli, anch’esso con specifica preparazione tecnica di base, oltre che giuridica, ecc.

Ho condotto e conduco una battaglia che dura ormai da 20 anni su questi aspetti. È gravissimo che nella nostra penisola i servizi deputati al controllo appartenenti alle AASSLL locali – i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, propriamente detti – siano diretti da funzionari dirigenziali medici con preparazione totalmente sanitaria.

È risaputo che questi Servizi inglobano in loro competenze sanitarie ma anche preponderanti competenze tecniche e ciò è inconfutabile.

Non mi metto qui a citare i casi possibili, ma si pensi solo ad inchieste per infortuni lavorativi avvenuti con macchine, linee complesse industriali, attrezzature più o meno complesse presenti in tutti i settori lavorativi laddove un medico o un profilo sanitario ben poco può dire – per scarsa formazione di base – anche e soprattutto in merito all’individuazione delle responsabilità in gioco e della normativa tecnica applicabile (norme UNI, EN, ISO, buone prassi, ecc. ecc.). Per non parlare dei requisiti tecnico-strutturali dei luoghi di lavoro, ecc.

Non sono rari i casi in cui alcuni imprenditori ed altri soggetti siano stati condannati a seguito di indagini errate effettuate da profili sanitari su questioni tecniche, soggetti poi rivelatisi assolutamente estranei, in sede di appello, ai fatti loro contestati.

È bene che questa situazione venga portata ad un Tavolo Nazionale dove finalmente si stabilisca che tutte le Regioni debbano adeguarsi ad un’organizzazione dei controlli che veda in campo due strutture separate per competenza, con direttori responsabili di profilo e formazione corrispondente (vedasi descrizione successiva):

–          Da un lato un servizio di Medicina ed Igiene del Lavoro, che si occupi di tutte le questioni sanitarie legate al lavoro e delle malattie professionali in genere oltre che dei protocolli sanitari applicabili;

–          Dall’altro un servizio di Prevenzione e Sicurezza a contenuto tecnico che gestisca e controlli tutte le questioni tecniche applicabili ai luoghi di lavoro.

ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI CONTROLLI NELL’AMBITO DEL LAVORO

In generale il (Servizio Medicina Igiene del Lavoro) si occupa di:

1.    indagini di epidemiologia occupazionale;

2.    mappatura dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori esposti;

3.    monitoraggio degli ambienti di lavoro e monitoraggio biologico dei lavoratori esposti;

4.    accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta/delega dell’autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali;

5.    pareri sanitari;

6.    controllo sulla regolare applicazione da parte dei datori di lavoro della normativa vigente in materia di igiene e medicina del lavoro;

7.    istituzione e gestione del registro degli esposti a rischi di natura professionale;

8.    giudizi di idoneità alle mansioni su richiesta del lavoratore che ricorre avverso il giudizio espresso dal medico competente;

9.    controlli di carattere sanitario previsti dalla normativa per la tutela delle lavoratrici madri.

In generale lo SPSAL propriamente detto si occupa di:

1.    vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

2.    accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta/delega dell’autorità giudiziaria, su casi di infortunio;

3.   verifica di esposti e segnalazioni di enti, associazioni, privati su problematiche tecniche di sicurezza sul lavoro;

4.    attività di vigilanza su insediamenti artigianali/industriali e di attività commerciali e di servizi ai sensi del D.Lgs 81/2008;

5.    attività di vigilanza su cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/2008;

6.    verifica delle condizioni di sicurezza di conformità alla Direttiva Macchine, ai sensi del D.Lgs 17/2010, di macchine ed attrezzature;

7.    attività di assistenza e informazione ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, ad associazioni di categoria e ai cittadini sull’antinfortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro;

8.   valutazione a fini di sicurezza delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata dalle Ditte interessate al servizio, ai sensi della normativa vigente;

9.    deroghe relativamente ai requisiti tecnici nei luoghi di lavoro;

10. attività di assistenza e informazione ai datori di lavoro, ai lavoratori, alle organizzazioni sindacali, ad associazioni di categoria e ai cittadini;

11.       pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori (NIP);

12. implementazione dell’Ufficio “Banca delle Soluzioni Tecniche” nel territorio di competenza. (le inchieste infortunio sono tecniche)

Con questa organizzazione, da applicarsi su tutto il territorio nazionale, forse finalmente si attuerebbero quei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa sanciti dalla nostra Costituzione nel cosiddetto “Buon andamento dell’azione amministrativa”, di cui all’art. 97.

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