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Le scorse settimane abbiamo iniziato a pubblicare il documento che Confedertecnica ha inviato alle altre parti sociali di analisi e studio per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti  degli studi professionali, elaborato dalla stessa con il contributo del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM) dell’Università del Sannio. In particolare ci siamo soffermati sulle proposte di adeguamento delle tipologie contrattuali relative al contratto a tempo determinato e lavoro intermittente..

Questa settimana proseguiamo la pubblicazione delle proposte contenute nel documento sulla flessibilizzazione dell’impiego della forza lavoro attraverso i contratti di somministrazione e di quello part-time.

Il titolo XIII, art. 55 del CCNL degli studi professionali 2015 deve essere innanzitutto aggiornato alle novità normative introdotte con il d.l. 87/2018, che ha modificato in diverse parti il capo IV del d.lgs. 81/2015. 

Si tratta di uno schema contrattuale in grado di governare le esigenze di flessibilità del settore: è, infatti, una fattispecie utile sia in piccoli studi durante periodi di lavoro particolarmente intenso, ma anche in contesti più ampi caratterizzati da grandi livelli di interdisciplinarietà e specializzazione.

Questo istituto, inoltre, può essere utilmente impiegato al cd. fine occupazionale, che abbiamo visto ispirare la contrattazione collettiva nel settore degli studi professionali sin dal CCNL del 2011: esso, infatti, può favorire la trasformazione o la tendenziale stabilizzazione dei lavoratori somministrati. Anche sotto tale ottica è possibile cogliere l’utilità dell’approccio sistematico, così rimarcando il differente utilizzo che, pur a fronte di esigenze simili, può condurre lo studio professionale a preferire un lavoratore somministrato. È, dunque, utile conservare questo approccio in sede di contrattazione sindacale, dal momento che il nuovo impianto normativo lascia degli spazi di intervento non indifferenti alla contrattazione collettiva per quanto concerne i seguenti aspetti: – il termine di durata massima dei contratti di somministrazione a tempo determinato connesso alla presenza di causali individuabili dalla stessa contrattazione; il limite quantitativo derivante dalla cd. clausola di contingentamento.

Il titolo X (artt. 35-51) del CCNL degli studi professionali 2015 non necessita di aggiornamento normativo, ma di uno sguardo sistematico utile più ad intervenire su altri istituti che su quello in questione.

In altri termini, la flessibilità temporale consentita dall’istituto è volta ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, consentendo ai lavoratori di conciliare gli impegni lavorativi e quelli personali e al datore di lavoro di far fronte alle diverse esigenze produttive; il contratto part-time, soprattutto grazie agli strumenti del cd. lavoro supplementare e delle clausole elastiche, può ritenersi in astratto in concorrenza con varie formule contrattuali. Si può, quindi, segnalare l’utilità di sfruttare la possibilità fornita alla contrattazione collettiva di delineare più precisamente le condizioni di utilizzo degli altri tipi contrattuali,

senza condurre ad inutili sovrapposizioni con le esigenze che potrebbero proficuamente essere soddisfatte tramite il ricorso al contratto part-time, nella sua identità di strumento flessibile e duttile alle varie esigenze, anche quelle più estemporanee.“

EBIPRO