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Abbiamo assistito in questi ultimi quattordici anni ad un vero e proprio assalto al valore economico del nostro prodotto professionale a causa dell’eliminazione dei minimi tariffari.

E’ dal luglio 2006 che entra ufficialmente in vigore il decreto legge Bersani-Visco sulle liberalizzazioni, presentato dal Governo nella manovra finanziaria correttiva di quell’anno. Il DL n. 223 del 4 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 e convertito in legge il 4 agosto 2006, n. 248, è entrato in vigore da tale data.

Il provvedimento che abolisce i limiti tariffari per le libere professioni non smette di alimentare polemiche: associazioni di categoria  (come Federarchitetti), Ordini Professionali e federazioni di professionisti, si sono immediatamente messi sul piede di guerra per difendere quelle che ritengono irrinunciabili garanzie di tutela per i professionisti e per i clienti. Il decreto-legge, ricordiamo, ha previsto: – l’abrogazione dell’obbligatorietà delle tariffe minime dei professionisti; – l’abolizione del divieto di farsi pubblicità; – la possibilità di creare società professionali multidisciplinari; – l’obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell’attività professionale; – il divieto di incassare i compensi in contanti.

Viene dunque abrogato il principio di inderogabilità per tutti i contratti professionali. Nel gennaio 2012, con il Decreto Monti (decreto legge 24 gennaio 2012, n.1), sono abrogate definitivamente tutte le tariffe.

Tutte le prestazioni commissionate o svolte successivamente al 2012 non possono più fare riferimento cogente a norme abrogate, ma solo a condizioni contenute in specifici contratti e preventivi.

Ogni incarico professionale deve essere corredato da un preventivo e da un accordo contrattuale che definisce tutti i criteri di valutazione degli onorari. Questo è possibile laddove vi sia un contratto. Ma non è sempre così, come per alcuni incarichi.

Nello specifico vogliamo evidenziare le contraddizioni della normativa vigente analizzando il caso dei compensi al CTU.

Tutti noi siamo a conoscenza delle tante problematiche che ruotano intorno a questi incarichi, tanto da costringere molti di noi a non voler più affrontare questa tipologia di lavoro, cancellandosi addirittura dalle liste dei CTU presso i Tribunali.

La prima problematica è certamente quella della mancata rotazione degli incarichi. Infatti ci sono colleghi che hanno fatto di questa attività la professione preminente – dati i numerosi incarichi (anche mensili) che ricevono –  e colleghi che si vedono assegnare a malapena un incarico ogni due/tre anni.

I Presidenti dei Tribunali sono bene a conoscenza della questione ma le cose non variano.

Il secondo problema è quello dei compensi.

Redigere una CTU comporta, cosa risaputa, un notevole impegno e una grande responsabilità. Occorre precisare che i Tribunali hanno due distinte Sezioni: quella civile e quella penale. E’ evidente che il professionista incaricato, nell’uno e nell’altro caso, deve porre attenzione all’esame della disputa giudiziale per evitare che le sue conclusioni possano distorcere la realtà dei fatti accaduti.

Non va dimenticata che, per lo svolgimento dell’attività professionale di CTU, vige l’obbligo della copertura assicurativa mentre è ancora applicabile, in questo settore, la tariffa professionale.

Per i non addetti ai lavori va edotto che la vigente tariffa per gli ausiliari del Magistrato prevede un compenso di 8,15 € ogni due ore di lavoro (4 € e spicci l’ora) a prescindere se si tratti di CTU civile o penale.

Tale compenso era già irrisorio al momento dell’ultimo adeguamento della predetta tariffa, che risale a maggio 2002, ma oggi risulta del tutto inaccettabile.
La suddetta tariffa presenta anche altre mancanze a cui è urgente porre rimedio (ad esempio è necessario rimuovere o aumentare i limiti massimi degli scaglioni, aumentare i compensi per le prestazioni a forfait, etc.). 

Qual è di preciso la normativa di riferimento?

  • Legge n.319 del 8/07/1980 di cui rimane valido solo art. 4, come modificato dall’art. 1 del D.M. 30/05/2002;
  • D.P.R. n.115 del 30/05/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275);
  • D.M. n.182 del 30/05/2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”;
  • Allegato al D.M. n.182 del 30/05/2002 “Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale”.

A semplificare (o a complicare la vita) è stato anche introdotto il PCT.

Il Processo Civile Telematico, inteso come il sistema di servizi informatici destinato a sostituire la maggior parte delle operazioni di cancelleria, di deposito e notifica degli atti giudiziari, è diventato realtà dal 30 giugno 2014. 

Nato dall’esigenza di combinare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione con l’organizzazione della giustizia, il PCT è stato sviluppato con il fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi attraverso l’utilizzo degli strumenti telematici. 

Ma è davvero così?

Spesso il sito nazionale del Tribunale è in manutenzione, mentre in alcuni casi il sistema è farraginoso poiché non riesce ad acquisire l’invio telematico da parte del CTU. Spesso ci si trova a dover fare corse contro il tempo per la burocrazia e per le ricerche presso la P.A..

Benché l’introduzione del nuovo processo civile telematico abbia contribuito a snellire e velocizzare l’apparato burocratico riguardante la maggior parte delle operazioni di cancelleria, c’è ancora molto lavoro da fare sull’aggiornamento degli attuali criteri di determinazione della parcella del CTU, considerati vecchi e inadeguati. Ad oggi, la misura del compenso spettante all’ausiliario del Magistrato scaturisce dalla combinazione di una serie di fattori incerti, come la difficile individuazione della voce di riferimento in tabella (soprattutto se la prestazione principale è accompagnata da operazioni accessorie o strumentali) e dalla discrezionalità del Giudice stesso. A questo vanno aggiunti i problemi relativi all’obsolescenza dell’attuale tariffa oraria, inappropriata al ruolo e alle responsabilità che riveste il consulente tecnico. Così come quelli legati ai pagamenti, i cui tempi sono spesso estremamente dilatati, e la cui corresponsione, soprattutto se trattasi di stime immobiliari, è sempre più difficile da ottenere.

L’art.49 del D.P.R. 115/2002 prevede il diritto per gli ausiliari del Magistrato di ricevere, a fronte della prestazione esercitata, le seguenti compensazioni: onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute per portare a compimento l’incarico. Come accennato in precedenza, la misura degli onorari è demandata, sempre dal Testo Unico con l’art. 50, alle tabelle di cui all’Allegato del D.M. 30/05/2002.

Esse prevedono onorari fissi per quelle tipologie di incarico nelle quali la determinazione del grado di difficoltà e di impegno è tale che risulta agevole stabilire, a priori, l’esatta misura del compenso. Quando la natura complessa delle indagini non permette di predeterminare l’importo, le tabelle prevedono criteri di liquidazione variabili. Gli onorari sono compresi tra un minimo a un massimo. La richiesta di compenso dovrà necessariamente essere calcolata per interpolazione lineare fra il minimo e il massimo dei valori tabellati e valutata dal Giudice in funzione della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita (art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002).

Si adottano, invece, onorari variabili a percentuale per i quali il calcolo si effettua in base al valore della controversia o sull’entità del danno.

Quando non è possibile utilizzare i precedenti criteri ovvero qualora manchi una specifica previsione della tariffa o la voce di riferimento non sia logicamente giustificata o non sia possibile un’applicazione analogica, l’art. 1 dell’Allegato al D.M. 30/05/2002 dispone che l’onorario vada commisurato al tempo impiegato.

Ed ecco che qui troviamo la valutazione ferma ai tempi biblici. Gli onorari variabili a tempo vanno determinati in base al sistema delle vacazioni. La vacazione è definita come un periodo di due ore, il cui attuale compenso è di € 14,68 per la prima e di € 8,15 per le successive. L’onorario per la vacazione non si divide che per metà – trascorsa 1 h e 15’ è dovuta interamente – e il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Per maggiore chiarezza ecco un esempio di calcolo.

Attività Durata N° di vacazioni
Giuramento presso il tribunale 1 h e 40’ 1
Primo accesso ai luoghi di causa 2 h e 15’ 1,5
Accesso gli atti in Comune 50’ 0,5
Ritiro documenti in Catasto 20‘ 0,5
Secondo accesso ai luoghi di causa 4 h e 15’ 2,5
N° 15 sessioni di 8 h per redazione perizia 120 h 60
Deposito perizia 35’ 0,5
Totale vacazioni: 65,5

TOTALE = € 14,68 x 1 vacazione + € 8,15 x 64,5 vacazioni = € 530,35 oltre accessori di legge e spese vive e documentate sostenute per portare a compimento l’incarico.

Davvero sconcertante.

In una Italia che, giustamente, parla di salario minimo garantito pari a 9 €/h per i lavoratori dipendenti e subordinati, si chiede l’adeguamento dei compensi per gli ausiliari dei Magistrati di cui alla Legge 319/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
Chiediamo un giusto compenso e non un “ristoro” come nella pratica avviene.

La nostra professione è svilita, dimenticata e sottovalutata.

Si dice che se ci si fa pagare poco si vale poco, ma ciò non corrisponde alla corretta professionalità che mettiamo quotidianamente in campo.

Ma qui non siamo noi a farci pagare con la sottoscrizione di un contratto. Qui è lo Stato che ci impone obtorto collo queste ridicole spettanze.

Ecco perché molti di noi si rifiutano di sottostarvi, lasciando il campo libero a chi di questi compensi si contenta. Perché gli incarichi – non rispettando la turnazione – sono dati sempre agli stessi “stoici” che resistono e che non hanno necessità di rivendicare giustizia a casa della Giustizia.

EBIPRO
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