Proseguiamo con l’art. dell’ing. Giacomo Pucillo, Funzionario ASL di Benevento e Componene Comitato Scientifico “Sicurezza in Cantiere” della Federarchitetti, la pubblicazione del contenuto della rivista edita per l’VIII Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri” dal tema “Sicurezza in Evoluzione”
LA SICUREZZA DEL LAVORO NON PUO’ PRESCINDERE DALLA QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE E DELL’ORGANO DI VIGILANZA
Si continuano a registrare gravi infortuni, nonostante l’impegno di promuovere la cultura della sicurezza da parte delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.
Probabilmente siamo ancora lontani dal pensare che il lavoro è tale se viene svolto in osservanza delle regole antinfortunistiche. I consulenti, infatti, sono spesso chiamati “a giochi fatti” dai datori di lavoro per assolvere agli obblighi minimi che la normativa impone loro e non allo scopo di prestare la propria professionalità e le proprie competenze al fine di effettuare un analisi dello stato di fatto per l’effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Tale stato di fatto, oltre a mortificare tanti professionisti del settore, va in direzione contraria alla ratio della norma stessa, ovvero il coinvolgimento di tutte le figure della sicurezza al fine di far accrescere la cultura della prevenzione e rendere più sicuro il lavoro di ognuno.
Un tipico esempio di tale situazione è quella che si verifica negli istituti scolastici, riguardo alla nomina degli RSPP. Come è ben noto, detta figura, per le istituzioni scolastiche dovrebbe essere preliminarmente ricercata tra il personale interno avente i requisiti richiesti ed, in seconda istanza, tra personale esterno. Ebbene, a causa delle scarse risorse a disposizione dei dirigenti scolastici, l’incarico di RSPP viene generalmente retribuito con un compenso che si aggira intorno ai mille euro annuali o poco più, a fronte di responsabilità, compiti ed oneri che sono diventati molto rilevanti, soprattutto dopo le recenti sentenze di condanna, anche degli RSPP, da parte della Cassazione, a seguito degli incidenti verificatisi nelle scuole quale ad esempio quello dovuto al crollo di un soffitto in un’aula di un liceo di Rivoli, in provincia di Torino.
La cosa è ancor più rappresentativa dell’attenzione che viene data a tale materia, nel momento in cui stiamo parlando di sicurezza nelle scuole, sicurezza di ragazzi e bambini, dei nostri figli, e del luogo ove dovrebbe, invece, svilupparsi e crescere una vera cultura della sicurezza.
Sicuramente non è possibile “pesare” in modo così inadeguato un incarico di tale importanza, ma, allo stesso tempo, è da persone incompetenti e non professionali, accettare tali responsabilità senza avere poi, evidentemente, la possibilità, i mezzi e le risorse per operare ed esercitare il proprio ruolo in maniera completa, costante e tangibile.
Ma quello delle scuole è solo uno spicchio della realtà in cui si trovano ad operare RSPP, consulenti ed organi di vigilanza. L’improvvisazione, spesso, la fa da padrona! E per improvvisazione intendo la mancanza di competenze, il ricorso ai Dvr fotocopia, la formazione approssimativa ove non fatta solo sulla carta, ecc. ecc.
Con i vari Accordi Stato-regioni, oggi i requisiti necessari per la figura del formatore per la sicurezza risultano ben definiti così come anche quelli per esercitare il ruolo di RSPP, ma resta senza alcuna definizione quella che è la figura del consulente.
Risulta indispensabile che il consulente per la sicurezza sia inquadrato innanzitutto nell’ambito delle professioni tecniche, mentre oggi non è raro vedere commercialisti, sociologi, medici o psicologi che esercitano suddetta attività.
Inoltre è necessario definire dei criteri di qualificazione delle competenze, in modo da garantire la disponibilità di professionalità adeguate ed a costi degni del ruolo svolto.
Ma oggigiorno, un consulente è nella condizione di poter chiedere e pretendere dai datori di lavoro di impegnarsi a progettare ed attuare realmente ed efficacemente la sicurezza nella propria azienda? ad affidarsi a persone competenti? a remunerarle in modo adeguato? a mettere mano alla tasca per investire nell’adeguamento delle macchine ed attrezzature nonché degli ambienti di lavoro? di destinare risorse alla sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori ed a mettere a loro disposizione Dpi efficienti ed adeguati? di programmare seriamente l’attività di formazione dei lavoratori? ecc. ecc.
Ma l’enorme massa di adempimenti imposta dal Testo Unico, nel caso di piccole attività quali negozi, uffici, piccole aziende agricole o artigianali, essendo “difficilmente” applicabile, ciò crea anche una sorta di dequalificazione della figura del consulente che, ovviamente, nel momento in cui va a prospettare adempimenti improponibili rende poco credibile anche la sua figura!