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IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS.81/08

 

Proseguiamo, con un altro articolo di Carlo Borgazzi Barbò – Presidente della Sezione territoriale Federarchitetti di Milano – la pubblicazione del contenuto della rivista edita per l’VIII Giornata per la Sicurezza nei Cantieri dal tema “Sicurezza in Evoluzione”.

Il D.Lgs.81/08 e s.m.i. all’art. 88 (Campo di applicazione) definisce quali sono i casi nei quali si applicano o meno le disposizioni del Capo I del Titolo IV, ossia “le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”. Nello specifico la norma precisa:

– a) i casi nei quali non si applicano tali disposizioni (art. 88, comma 2).

Si tratta principalmente di lavori particolari connessi ad attività in miniere, cave, mare; opere per le quali sono previste normative specifiche.

– b) i casi nei quali si devono applicare le disposizioni previste dal Titolo IV, ossia quanto si opera in “cantieri temporanei o mobili”.

          Per comprendere quando si ricada nel secondo caso è necessario riferirsi alla definizione di cantiere temporaneo o mobile, così come prevista nell’art. 89:

  1. a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’Allegato X.

          Per un pronto confronto si riporta sotto il testo dell’Allegato X (elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’art. 89, comma 1, lettera a)):

 – 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

n 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Criticità:

A seguito di un’attenta analisi di quanto elencato nell’Allegato X si può concludere che in concreto qualunque lavoro di natura edile o di ingegneria civile, a parte le esclusioni di cui al comma 2 dell’art. 88, sia da considerarsi “cantiere” (secondo la definizione dell’art. 89) e pertanto sempre soggetto a quanto previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.

    Qualunque opera, indipendentemente dalla complessità o semplicità, dalla durata, dal costo e dalle lavorazioni previste.

    Tra gli adempimenti previsti nel Titolo IV di primaria importanza è la nomina, o meno, del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; obbligo inserito nell’art. 90 e in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori:

Art. 90

(Omissis)

– 3. nei cantieri in cui é prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

– 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

– 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

(Omissis)

     Si considera importante evidenziare che la norma prevede la nomina di tali figure professionali quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se agiscono in momenti diversi, ossia non in contemporanea.

    Ma se non sussistono interferenze spazio-temporali quale dovrebbe essere l’oggetto del coordinamento? Perché si rende necessaria la nomina del Coordinatore?

In conclusione:

se ogni opera edile ricade nella definizione di “cantiere” e se in tale cantiere, anche il più piccolo, operano almeno due imprese, anche non in contemporanea, il Committente deve nominare un Coordinatore della sicurezza.

     Nella realtà dei cantieri edili la presenza di più imprese risulta essere una costante, conseguentemente la nomina del Coordinatore della sicurezza è da considerarsi di fatto sempre necessaria.

Soluzioni:

Si ritiene che nella definizione del campo di applicazione sarebbe utile, al posto di limitarsi ad elencare diverse tipologie di attività edili, discriminare i “cantieri” in rapporto a due principi:

–  1. Il fattore di rischio delle lavorazioni previste.

Si potrebbe predisporre un elenco di lavorazioni con un determinato fattore di rischio (demolizioni, lavori in quota, ecc) la cui presenza farebbe ricadere il “cantiere” nell’obbligo di adempiere a quanto prescritto nel Titolo IV del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;

– 2. La sussistenza d’interferenze temporali e spaziali tra le lavorazioni a rischio individuate.

    In tale caso tra gli adempimenti prescritti nel Titolo IV, si dovrebbe adempiere all’obbligo di nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.

    Una ri-definizione univoca del campo di applicazione, anche affinchè sia chiaro quando sia necessario nominare il coordinatore della sicurezza, si rende essenziale per garantire al cittadino il chiaro riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri.

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