Proseguiamo, con l’articolo dell’ing. Filippo Di Mauro libero professionista e Componente Comitato Scientifico “Sicurezza in Cantiere” della Federarchitetti – la pubblicazione del contenuto della rivista edita per l’VIII Giornata per la Sicurezza nei Cantieri dal tema “Sicurezza in Evoluzione”.
PREMIARE LA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE E NON IL PREZZO PIU’ BASSO
PREMESSE
Il legislatore italiano, nel 2006 con il decreto “Bersani”, ha eliminato l’obbligo della tariffa minima per i servizi di ingegneria, determinando, via via, un incremento dei ribassi, fino al raggiungimento degli altissimi valori registrati in data odierna.
L’articolo, dopo una brevissima analisi dei sistemi di affidamento dei servizi di ingegneria in vigore e dei ribassi registrati dai consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti, paesaggisti, conservatori e pianificatori, pone una riflessione sull’importanza della figura del coordinatore per la sicurezza, definita nelle sentenze, come figura di garanzia di alta sorveglianza, al fine di poter raggiungere livelli accettabili di sicurezza nei cantieri.
Il legislatore, con il D.lgs. 494/96 modificato dal D.lgs. 528/99 prima e poi con il D.lgs.81/2008, volendo assicurare livelli di sicurezza, ha introdotto la figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri, e con altri decreti, il D.lgs. 109/1994 e il D.lgs. 50/2016, ha voluto che i costi della sicurezza, che le imprese esecutrici devono affrontare nel cantiere, non fossero soggetti a ribasso. Per garantire analoghi livelli di sicurezza, vista la figura di alta sorveglianza della sicurezza esercitata dal coordinatore, si vuole qui portare un contributo per valutare la possibilità di intervenire sui bandi tipo per l’affidamento dei servizi di coordinamento per la sicurezza allo scopo di limitare il peso dei ribassi a favore della qualità, inserendo nei bandi tipo dei punteggi che premino la metodologia offerta rispetto a quanto strettamente previsto dalla legislazione vigente.
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
Il sistema legislativo italiano regolamenta l’affidamento dei servizi di ingegneria attraverso il D.lgs. 50/2016. L’articolo 157, al comma 2, distingue tali modalità anche in relazione alle soglie di valore del servizio, prevedendo in particolare che fra 40 mila e 100 mila euro sarà possibile ricorrere alla procedura semplificata per inviti ad operatori prescelti tramite elenchi ovvero con indagini di mercato (l’abrogato art. 267 DPR 207/2010); mentre in caso di importi superiori — ma sotto-soglia europea — sarà necessario, quindi obbligatorio, ricorrere alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 (procedura aperta) e 61 (procedura ristretta) del Codice.
Nel Nuovo Codice, per effetto della cosiddetta soft law, è stata eliminata la parte riguardante i Servizi di Ingegneria e Architettura contenuti nella normativa previgente, demandando le indicazioni alle linee guida pubblicate dall’A.N.A.C., anche se,sparse nel testo, sono contenute una serie di disposizioni che costituiscono il complesso della disciplina di riferimento per i servizi attinenti l’architettura el’ingegneria.
L’A.N.A.C. con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ha emanato le “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, pubblicata in (GU n.228 del 29-9-2016).” L’autorità, nelle suddette linee guida individua le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria per le soglie di importo:
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uguale o inferiore a 40.000 euro;
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tra 40.000 e 100.000 euro;
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tra 100.000 e le soglie comunitarie fissate in funzione del tipo di stazione appaltante;
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oltre soglia comunitaria.
Inoltre, chiarisce i requisiti economici e tecnici di partecipazione ai bandi da parte dei soggetti economici, i criteri di qualificazione e le indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Di particolare rilievo sono gli elementi di valutazione in essa contenuti e di seguito riportati in stralcio.
1. Elementi di valutazione
1.1. L’attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l’Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo Codice – secondo cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto, in cui rientrano anche l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto,qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto (art. 95, comma 6) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta (…);
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo;
e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi (…).
A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti,nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 95, comma 8, secondo cui: «I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi»(…)
1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovra’ essere parametrato come segue:
a) per il criterio a): da 30 a 50;
b) per il criterio b): da 30 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 20;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5.
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2. Criteri motivazionali
2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalita’ o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta e’ migliore di un’altra. (…)
b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sara’ considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonche’ i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
Si ritiene che nei bandi tipo che saranno predisposti dall’A.N.A.C. in conformità alle suddette linee guida, si potrà intervenire sul punto “b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita’ di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;”, attraverso una proposta operativa per i bandi di incarichi di coordinamento della sicurezza fondato nel vincolare il criterio c) “ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica”, come per altro consentito dalla linee guida ad un peso minimo, ad esempio pari ad “10”, con criterio di assegnazione bilineare e dare un perso massimo “50” al criterio b “ caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico” individuando sub-criteri di valutazione che premino la qualità dei servizi.
Nella relazione AIR, l’A.N.A.C. ha esposto le motivazioni che hanno portato alla redazione della stesua finale delle linee guida sui servizi di progettazione. L’Autorità ha posto in consultazione pubblica il documento recante «Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», con modalità aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 6/5/2016, assegnando un termine di 15 giorni per l’invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti n.80 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. Tra queste di particolare rilievo per le nostre considerazioni è quella riportata al punto 5.6.1 Utilizzo offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro.
Le osservazioni sono state le seguenti “Non sussiste alcun dato normativo testuale dal quale evinca la possibilità di imporre alle amministrazioni aggiudicatici di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo anche per importi inferiori a 40.000 euro nei casi di affidamento della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva. Si tratta di un campo in cui può essere suggerito dall’A.N.AC. l’utilizzo dell’OEPV, in un’ottica di tutela della qualità della prestazione vista la delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco, anche costituzionalmente garantiti, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.). La richiesta di prevedere, nelle linee guida, l’utilizzo del criterio del solo prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, sotto 40.000 euro, non può essere accolto. Si tratta di una possibilità rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, come si ricava a contrario dall’art. 95, comma 3 del Codice”.
Il D.lgs. 50/2016, ben sapendo che contiene numerose imprecisioni, in fase di sistemazione con l’atteso decreto correttivo, presenta positive novità rispetto alla pregressa normativa che fanno ben sperare in una evoluzione positiva per i professionisti ed in particolare per i giovani professionisti e per gli operatori di piccole e medie dimensioni.
In merito, recentemente, sulla Gazzetta ufficiale n. 36 del 13 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 recante “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; il provvedimento è entrato in vigore il 28 febbraio 2017.
Sull’articolo relativo alla presenza dei giovani professionisti, il Consiglio di Stato, nel proprio parere n. 2285 del 3 novembre 2016, aveva precisato che in riferimento a tali criteri, gli stessi sono attinenti alla materia della valutazione delle offerte, già disciplinata, per quanto concerne il profilo in esame, sia dalla normativa primaria recata dal codice (art. 95, comma 13) sia dalle linee guida dell’ANAC n. 1/2016 sui SIA e n. 2/2016 relative all’OEPV e, pertanto, al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, ha ritenuto che l’art. 9 avrebbe dovuto essere espunto dal testo del decreto.
RIBASSI REGISTRATI
Una recente pubblicazione del CNI sull’affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di ingegneria e architettura alla luce del nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici evidenzia come (vedi figura 8 – L’Affidamento dei Contratti Pubblici Attinenti ai Servizi di ingegneria e Architettura alla luce del Nuovo Quadro Normativo in Materia di Contratti Pubblici – D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC):
Il CNI, rileva che “anche passando alla questione del ribasso medio e massimo nelle diverse tipologie di appalti emerge una situazione di evidente (e crescente) criticità, fatta di valori ancora troppo alti e svantaggiosi, con un picco negativo nel caso dei servizi di ingegneria senza esecuzione: 34,8% per il ribasso medio e addirittura un inaccettabile 95 % per quello massimo.”
Su edilizia e territorio del 09/03/2015 usciva un articolo dal titolo “Maxiribasso a Cesenatico, incarico per la sicurezza da 13.000 a 350 euro”. In pratica un ribasso del 97%! In tale articolo si riporta l’estremità del caso e la segnalazione del CNI che attraverso il suo presidente ribadiva come “casi del genere sono possibili solo grazie ad un’anomalia della normativa”.
In base ai dati pervenuti al 31 gennaio (fonte: OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/01/2017) lo scostamento tra importo a base d’asta e valore di aggiudicazione con ribasso, per le gare pubblicate nel 2010 è il 41,7%, per quelle pubblicate nel 2011 scende al 39,2%. Per le gare pubblicate nel 2012 il ribasso cala ancora al 35,8%. Le gare pubblicate nel 2013 hanno raggiunto un ribasso medio del 36,1%, quelle pubblicate nel 2014 del 30,0%. Le gare pubblicate nel 2015 danno un ribasso medio del 40,0%. Le informazioni sulle gare pubblicate nel 2016 indicano un ribasso medio del 39,7%.
COSTI DELLA SICUREZZA
Il legislatore, con l’introduzione dell’obbligo di non assoggettare a ribasso i costi della sicurezza ha, sostanzialmente, voluto innalzare il livello della sicurezza nei cantieri con l’obiettivo di evitare che l’impresa esecutrice dei lavori fosse indotta a contenere indebitamente le spese relative all’applicazione delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Anche la giurisprudenza si è pronunciata fornendo orientamenti consolidati sull’importanza della sicurezza nei cantieri, ritenendo che gli oneri della sicurezza “elemento vincolante dell’appalto ex lege …. in quanto una sua riduzione si tradurrebbe in minori opere di prevenzione e in un maggior rischio sul lavoro” (Cfr. CdS 23/01/2002 n .393).
Analogamente, e come più volte sottolineato anche dai rappresentanti delle categoria professionale, non dovrebbe essere soggetto a ribasso l’onorario di chi opera per garantire il coordinamento tra le imprese esecutrici delle misure di prevenzione protezione qual è la figura del coordinatore della sicurezza. Il presidente del CNI, ing. Armando Zambrano, in occasione del maxiribasso citato in precedenza affermava che “Tutte le spese in materia di sicurezza nell’ambito dei lavori pubblici sono escluse dal ribasso. Proprio perché sulla sicurezza non si può risparmiare, dovendo garantire la massima attenzione e qualità”. Eppure tra queste spese non sono contemplate quelle per il coordinamento per la sicurezza, appaltate “sempre con il criterio del prezzo più basso e con ribassi che spesso raggiungono soglie vertiginose, come quella del comune di Cesenatico. Sia in fase di progettazione che di esecuzione è invece fondamentale per garantire che gli interventi per la sicurezza siano progettati ed eseguiti con la massima cura ed attenzione.”
Il segretario nazionale della Federarchitetti, arch. Maurizio Mannanici, nella rivista della VII Giornata della Sicurezza, affermava “E’ possibile assistere all’incongruenza per la quale il costo della sicurezza non è soggetto a ribasso ed è pagato interamente mentre, viceversa, lo è, senza alcun limite, il costo di colui che lo progetta e lo coordina? Non contrasta con i principi costituzionali che sanciscono il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro? Quantità e qualità, sono i parametri da cui dipende il costo della nostra prestazione professionale, da calcolare quindi in funzione del tempo minimo necessario per svolgere tutte le incombenze, il costante controllo e le valutazioni previste dalla legge, al di sotto del quale l’attività non può essere definita congrua e “tale da rendere effettiva la tutela dei lavoratori” (Cass. Pen. n. 38002 del 03 ottobre 2008). Valutare il tempo minimo necessario per la buona pratica dei CSP e dei CSE ci servirà a smascherare chi mortifica la nostra professione, pur essendo consapevoli che il tempo necessario da dedicare ad ogni fase del nostro lavoro dovrà essere sempre maggiore di quanto ipotizzato e stimato”.
D’altra parte, anche la suprema Corte precisa che la “funzione di vigilanza del coordinatore è “alta” … quindi il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori” (Cassazione Penale, sezione 4, Sentenza n. 18149/2010).
PROPOSTA DI MODIFICA ALLE LINEE GUIDA ANAC SUI SERVIZI DI INGEGNERIA
L’ANAC potrà recepire, come già fatto con le determine di ottobre e novembre, i suddetti suggerimenti di modifica nei bandi tipo.
Leggendo la relazione AIR delle linee guida, tutti gli interventi volti ad eliminare o limitare il ribasso sono risultati vani. Unica cosa suggerita è l’adozione di formule di assegnazione del punteggio relativi al ribasso che possano calmierare gli effetti dello stesso e di conseguenza la rincorsa a valori sempre piu alti dei ribassi.
Nei bandi per l’affidamento dei servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per valutare il criterio b (50 punti massimo) si potrebbero adottare i seguenti sub criteri:
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prevedere sopralluogo preliminare alla redazione del PSC con redazione di documentazione fotografica dello stato dei luoghi (5 punti);
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prevedere riunione preliminare con gli stakeolders committenti, progettisti, geologi (qualora previsto per il tipo di opera) e RUP con redazione di relativo verbale (2 punti per ogni riunione con un massimo di 6 punti);
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prevedere incontri con gestori dei sottoservizi, delle strade e delle altre eventuali infrastutture interferenti con relativi verbali (1 punti per ogni riunione con un massimo di 5 punti);
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integrare il Fascicolo dell’Opera con il piano di manutenzione fornito dal progettista e che sia dotato di tavole e grafici esplicativi (5 punti);
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prevedere la verifica, in contraddittorio con il RUP, che il PSC contenga i seguenti punti:siano state evidenziate tutte le criticità del cantiere legate all’area dei lavori ed alla istallazione di cantiere (5 punti); siano state evidenziate le eventuali interferenze tra le lavorazioni (5 punti); siano state previste le misure per l’uso comune di macchine,impianti ed attrezzature (5 punti); sia stato previsto l’uso dei d.p.i. per esigenze interferenziali (3 punti); sia stata coordinata la gestione delle emergenze (3 punti); siano stati determinati in modo congruo i costi della sicurezza (5 punti); in presenza di scavi, siano stati valutati la probabilità di rinvenimento di ordigni bellici e le modalità di esecuzione degli scavi mediante apposita tavola tecnica (3 punti);
Nei bandi per l’affidamento dei servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per valutare il criterio b (50 punti) si potrebbero adottare misure quali il numero di visite in cantiere da parte del coordinatore per la sicurezza (CSE) [soggetto di cui è stato valutato il CV nell’assegnazione del punteggio di cui al criterio a] e si potrebbero adottare i seguenti sub criteri:
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valutazione preliminare del PSC ricevuto e segnalazione delle migliorie procedurali (5 punti);
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riunione preliminare con RUP, Direzione dei lavori, alte sorveglianze ed imprese affidatarie ed esecutrici (1 punto per ogni riunione con massimo 5 punti).
Durante la realizzazione dell’opera, in funzione dei ruoli assegnati dal legislatore al coordinatore per l’esecuzione dei lavori si potrebbero assegnare i punteggi come segue:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Ad esempio: Al CSE è richiesto la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Tali attività dovranno essere effettuate mediante sopralluoghi/visite sul cantiere e documentate a mezzo di verbali di sopralluogo, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente.
Si richiede pertanto al concorrente di indicare il numero di visite/sopralluoghi che propone di effettuare presso il luogo dei lavori con indice su base mensile.
Tale valore dovrà risultare coerente con le lavorazioni da effettuarsi e comunque non inferiore a n°3 visite mensili.
Il metodo di valutazione sarà di tipo quantitativo e calcolato sulla base dell’applicazione della seguente formula:
V(a)=x-3/N-3
Con:
V(a) = coefficiente assegnato all’offerta (a).
x = valore offerto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere su base mensile.
N = valore massimo offerto per visite/sopralluoghi in cantiere su base mensile. Saranno considerate pari al massimo a 10, anche quando il concorrente proporrà numeri di visite superiori.
– all’offerta con valore proposto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere pari a 3 verrà quindi assegnato il coefficiente pari a 0 (zero).
– all’offerta con valore massimo proposto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere verrà quindi assegnato il coefficiente massimo pari a 10 (dieci).
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
Ad esempio: assicurando la verifica entro un tempo minimo di 10 gg e punti per ogni giorno in meno. Sarà assegnato un punteggio pari a 0 per 10 gg. e 5 per 5 gg. o valori inferiori
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; assicurando la redazione di un verbale di riunione preliminare ad ogni ingresso di nuova impresa esecutrice e lavoratore autonomo e lo scambio di informazioni tra DDL come nel seguente esempio.
Ad esempio: Al CSE è richiesto di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; tale attività dovrà essere effettuata mediante riunioni di coordinamento, documentata a mezzo di verbali, sottoscritti dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che dovranno essere inviati al Committente. Si richiede pertanto al concorrente di indicare il numero di riunioni di coordinamento da effettuarsi presso il luogo dei lavori con indice su base mensile.
Tale valore dovrà risultare coerente con le lavorazioni da effettuarsi e comunque non inferiore a n°2 visite mensili.
Il metodo di valutazione sarà di tipo quantitativo e calcolato sulla base dell’applicazione della seguente formula:
V(a)=x-2/N-2
Con:
V(a) = coefficiente assegnato all’offerta (a).
x = valore offerto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere su base mensile.
N = valore massimo offerto per visite/sopralluoghi in cantiere su base mensile. Saranno considerate pari al massimo a 10, anche quando il concorrente proporrà numeri di visite superiori.
– all’offerta con valore proposto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere pari a 2 verrà quindi assegnato il coefficiente pari a 0 (zero).
– all’offerta con valore massimo proposto dal concorrente per visite/sopralluoghi in cantiere verrà quindi assegnato il coefficiente massimo pari a 10 (dieci).
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; assicurando la visone degli accordi tra le parti sociali e fissando almeno una riunione con ogni RLS.
Ad esempio: punteggio pari a 0 per un incontro e 5 nel caso si dimostri una frequenza media degli incontri mensile.
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro.
Ad esempio: “Report periodico” – al CSE è richiesta la prestazione aggiuntiva consistente nell’inviare al RUP un report periodico (mensile) sullo stato della sicurezza nel cantiere,con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le eventuali criticità dei lavori, punti 5;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Ad esempio: adozione di strumenti di cantiere efficacie ed efficienti – dotarsi un tablet con connessione internet e stampante portatile in modo da poter redigere verbale di sospensione ed inviarlo via PEC immediatamente ai DDL delle imprese interessate; assegnazione di 5 punti.