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Velocissima Inarcassa a trasmettere ai ministeri vigilanti il documento relativo al cumulo gratuito, approvato con un’amplissima condivisione dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 13 ottobre, il giorno dopo l’emanazione della Circolare INPS n. 140 del 12 ottobre 2017 .

Si tratta delle proposte di modifica al Regolamento Generale di Previdenza che recepiscono nell’ordinamento dell’Ente la pensione in cumulo come nuova tipologia di prestazione previdenziale, a seguito della Circolare INPS del 12 ottobre scorso.  

Il nuovo istituto si aggiungerà pertanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione per accorpare contribuzioni frutto di carriere discontinue, accreditate in più Enti di Previdenza obbligatoria, non appena le modifiche, ora al vaglio dei ministeri, riceveranno il via libera.

In base alla circolare n. 140 emanata dall’INPS lo scorso 12 ottobre, i soggetti che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Nel caso di pensione di vecchiaia, qualora risultino perfezionati i requisiti di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e non anche quelli previsti dall’ordinamento della Cassa di previdenza, l’interessato, alla maturazione dei citati requisiti di cui ai commi 6 e 7, presenta la domanda di pensione all’INPS che avrà cura di inoltrarla all’Ente di ultima iscrizione per la relativa istruttoria.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, l’Ente istruttore acquisisce dalle forme assicurative interessate al cumulo i dati relativi all’anzianità contributiva utile per il diritto, i periodi cui si riferiscono tali contributi e, in caso di pensione di vecchiaia in cumulo, anche la data del perfezionamento dei requisiti previsti dagli ordinamenti degli Enti di previdenza privati coinvolti ove diversi da quelli stabiliti dai citati commi 6 e 7 della legge n. 214 del 2011.

L’Ente istruttore, accertata la sussistenza del diritto al trattamento pensionistico richiesto, acquisisce le quote di pensione di competenza delle forme interessate al cumulo.

Nel caso di liquidazione della pensione di vecchiaia in pro quota, l’Ente di previdenza privato, al successivo perfezionamento dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento, comunica all’INPS il relativo pro quota.

Calcolo del pro quota a carico dell’INPS

L’articolo 1, comma 245, della legge n. 228 del 2012 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.

Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

EBIPRO