fondo professioni

Nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia, pubblicato il 15 luglio 2017, è stato definito il nuovo regolamento, in vigore dal 1° luglio 2017, per l’aggiornamento e lo sviluppo dei professionisti architetti.

La formazione professionale o aggiornamento può avvenire nel seguente modo:
1.    partecipazione ai corsi di formazione, anche online
2.    partecipazione a master universitari, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti
3.    altre attività ed aventi autonomi del CNAPPC o in collaborazione con gli ordini territoriali
Ancora una volta si è persa l’occasione per inquadrare correttamente la formazione erogata dalle Associazioni di Professionisti interni al CNAPPC dagli Enti Terzi. La mancata distinzione non tiene conto che Le Associazioni di Professionisti sono soggetti che già corrispondono il contributo annuale al CNAPPC ed erogano la formazione tenendo conto delle esigenze dei professionisti rispetto agli enti Terzi che sono per la maggior parte Aziende avente natura commerciale.

L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo a quello di prima iscrizione all’ordine.
Il Consiglio dell’Ordine territoriale, su domanda dell’interessato, può valutare la possibilità di esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo, previa delibera consiliare motivata e in coerenza con le linee guida.

Costituisce illecito disciplinare la violazione dell’obbligo di formazione continua (all’art. 7 comma 1 del dpr 137/2012). Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione.

Il periodo dell’attività e di valutazione dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo è triennale e coincide con quello solare. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’ordine. L’unità di misura base dell’attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un’ora di formazione. L’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 60 crediti formativi professionali, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.

EBIPRO
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