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Con varie disposizioni in merito, alla ripresa dei processi civili e penali, si sono definite delle linee guida da rispettare e delle misure a cui sottoporsi per prevenire ma soprattutto evitare la diffusione del contagio.

Il CSM in data 26 marzo 2020 ha pubblicizzato le linee guida per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare è stato stabilito che i Presidenti dei  tribunali devono suddividere le udienze attribuendo specifiche giornate a determinati Giudici con orari ben distanziati tra di loro.

Il Giudice dunque provvede a fissare la causa ad orario preciso e differenziato da quello delle altre cause in trattazione per la stessa udienza, considerando il tempo necessario a svolgere gli incombenti di ciascuna causa ed evitando la possibilità di assembramenti fra le persone in attesa della trattazione degli altri procedimenti; indica l’orario di espletamento dell’interrogatorio delle parti, libero o formale, o del tentativo di conciliazione; indica l’orario di escussione di ciascun testimone, determinato in base alla prevedibile durata della sua deposizione e dell’esigenza di evitare contatti con gli altri testimoni; indica l’orario dj convocazione del consulente tecnico d’ufficio; avverte, qualora si tratti di udienza pubblica, che potrà essere celebrata a porte chiuse.

L’accesso al tribunale è consentito esclusivamente alle persone direttamente interessate al procedimento (avvocati, testimoni, CTU) previo controllo all’ingresso dal personale di sicurezza. Il personale di sicurezza avrà a disposizione l’elenco dei procedimenti da svolgersi giorno per giorno.

Le persone ammesse in aula d’udienza, durante il tempo in cui vi rimangono, sono tenute a indossare i presidi sanitari necessari a contenere il rischio del contagio (mascherina e guanti) e a rispettare il distanziamento minimo stabilito dalla Autorità sanitaria. Durante l’udienza deve essere assicurato un continuo ricambio d’aria nell’aula d’udienza, anche mediante l’apertura delle finestre.

E’ discrezione del Giudice la possibilità di svolgere udienze di persona o da remoto.

Relativamente alle CTU, queste prevedono colloqui in presenza di più persone (Consulente Tecnico d’Ufficio, Consulenti di Parte, ausiliari e soggetti coinvolti nel processo), spesso in contemporanea presenza fisica e in uno spazio limitato. Ciò oggi appare visibilmente in contrasto con le indicazioni del Governo e con le ordinanze del Ministero della Sanità, che vieta gli assembramenti e la presenza negli studi professionali, più precisamente nella stessa stanza, di più di due persone. Le attività collettive devono pertanto essere sospese o sostituite con forme di interazione a distanza che gli stessi Giudici suggeriscono.

In considerazione del fatto che siamo ancora in emergenza (il Governo si accinge in questi giorni a prorogarla a tutto il gennaio 2021) vi è la necessità di stabilire i protocolli Covid-19 che devono attenersi i CTU in questa fase emergenziale.

Nel merito si riscontra il lavoro svolto dalla Commissione Ingegneria Forense, Etica e Deontologia della Fed.Ing.ER. (Federazione regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna) che ha messo a punto un documento, dal titolo: Linee guida di buone prassi per CTU per lo svolgimento delle operazioni peritali nel corso della pandemia da Covid-19 in atto e sino al termine dell’emergenza.

Il documento riepiloga le fasi della buona prassi in caso di affidamento di incarico quali CTU.

  1. Richiesta di autorizzazione da parte del CTU al conferimento dell’incarico. Privilegiando il lavoro agile (smart working), in occasione dell’accettazione dell’incarico il CTU chiede al Giudice l’autorizzazione a svolgere in videoconferenza le operazioni peritali che non necessitino di adunanza di persone.
  2. Modalità di svolgimento delle operazioni peritali. Ricevuto l’incarico e prima di iniziare le attività, il CTU invia una PEC ai difensori delle parti, sottoponendo le regole per lo svolgimento delle operazioni peritali in videoconferenza di cui al successivo articolo 3 e quelle per lo svolgimento delle operazioni peritali con necessità di riunire persone di cui al successivo articolo 4.
  3. Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali in videoconferenza. Il CTU crea sulla piattaforma informatica il gruppo ‘Procedimento n. R.G. ____/____ Tribunale di ____’ con le persone aventi diritto di partecipare alle riunioni (parti, loro procuratori e consulenti tecnici regolarmente nominati) le quali – almeno tre giorni prima della data d’inizio delle operazioni peritali – abbiano comunicato al CTU il loro indirizzo PEC (fatta eccezione per le parti in persona che non fossero in disponibilità della PEC, che possono comunicare un indirizzo mail ordinario). Il CTU ammette alle operazioni peritali solo i soggetti appartenenti al gruppo sopra indicato. Per l’accertamento dell’identità delle persone che partecipano alle operazioni peritali, il CTU ha facoltà di chiedere che venga esibito un documento d’identità.
  4. Regole per lo svolgimento delle operazioni peritali con necessità di adunanza di persone. Tutti i partecipanti alle operazioni peritali devono essere a conoscenza delle misure anti contagio di cui al DPCM del 26 aprile 2020 – e relativi allegati – e ss.mm.ii. nonché delle altre disposizioni regionali e locali eventualmente applicabili, e devono osservarle durante tutto il loro svolgimento. A riguardo, il CTU predispone preliminarmente uno specifico verbale richiamante detti obblighi e procede allo svolgimento delle operazioni peritali solo se tutti i partecipanti lo hanno sottoscritto per accettazione e condivisione. In caso contrario non dà corso alle attività e informa il Giudice. In caso di adunanza di persone in luoghi chiusi è necessario anche formalizzare il consenso degli eventuali occupanti dei locali in cui devono svolgersi gli accertamenti.
  5. Responsabilità da contagio. I partecipanti alle operazioni peritali possono concordemente inserire nello specifico verbale di cui all’articolo 4 una postilla del seguente tenore: ‘In virtù della peculiarità della pandemia da Covid-19, e l’impossibilità di stabilire un nesso causale tra l’eventuale contagio e lo svolgimento delle operazioni peritali, il presente verbale è firmato anche per manleva di responsabilità di tutti i sottoscrittori in caso di contagio, esclusi i casi di dolo e colpa grave’.

Riassumendo, sarà buona prassi attenersi a quanto sopra. Diversamente non sarà possibile espletare, oggi come oggi, l’incarico.

In via preliminare si dovrà preparare un apposito verbale con le misure anti contagio di cui al DPCM del 26 aprile 2020 nonché con riferimento alle altre disposizioni regionali e locali eventualmente applicabili.

Prima di terminare ogni riunione, il CTU invierà una PEC con il verbale (da lui firmato digitalmente) a tutti i partecipanti, i quali lo firmeranno digitalmente e lo restituiranno via PEC.

Successivamente il CTU avrà cura di inviare il verbale a tutti gli aventi diritto.

Solo dopo aver effettuato queste operazioni, il CTU può procedere allo svolgimento delle operazioni peritali solo se tutti i partecipanti hanno sottoscritto per accettazione, e condivisione, tale verbale con le regole anti contagio (osservandole durante tutto lo svolgimento delle operazioni).

In caso contrario il CTU non dà corso alle attività e ne informa il Giudice.

In caso di adunanza di più persone in luoghi chiusi, è necessario anche formalizzare il consenso degli eventuali occupanti dei locali in cui devono svolgersi gli accertamenti.

Ricordiamo brevemente le fasi dell’iter di incarico:

L’art. 195 C.p.c. dal giuramento alla “definitiva”
In merito al ruolo del CTU, ed in particolare in merito al corretto svolgimento delle operazioni peritali, è opportuno ribadire come nel rito civile la novella legislativa di cui alla Legge n.69/2009, ha modificato l’art. 195 c.p.c.
La principale modifica inerisce la “consegna” dell’elaborato.
Invero la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite (rectius avvocati) nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193; Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Il deposito della «definitiva» avviene oramai telematicamente tramite il PCT; il CTU dovrà successivamente depositare una copia cartacea di “cortesia” e i fascicoli /documenti che ha eventualmente ritirato per l’espletamento della CTU.
Precisazione
Occorre subito chiarire come la disciplina codicistica impone l’invio della relazione (in gergo «bozza») solo alle parti costituite (Test. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza).
Ciò significa che la bozza «deve» essere inviata alle parti che partecipano al processo e quindi ai loro procuratori che tramite il fascicolo di parte ritirato al momento del giuramento (ovvero tramite la consultazione del fascicolo telematico tramite il portale Giustizia.it) risultano essere appunto «costituiti» in giudizio.
Buona prassi e le regole di cortese tra professionisti impongono al CTU che in caso di nomina da parte dei procuratori delle parti di CTP, la bozza sia inviata anche a questi ultimi.
La procedura prevista dall’art.195 in pratica
1) La relazione deve essere trasmessa dal CTU alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza, (es.: Invio Bozza nei 60/90 gg. concessi dal giudice, di norma decorrenti dall’inizio delle OO.PP.).
2) Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti (costituite) devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione, (es.: osservazioni delle parti sulla bozza di relazione inviata dal CTU, di norma 15-20 gg); l’invio delle osservazioni non è obbligatorio e potrà essere assolto anche direttamente dall’avvocato (in caso di mancata nomina del CTP) senza «l’apparente» ausilio di un consulente di parte.
3) Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria[1] la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse, (es.: deposito della relazione in gergo «definitiva» allegando obbligatoriamente le osservazioni eventualmente ricevute  e le risposte sintetiche alle stesse, di norma 15/20 giorni).

Schema sintetico
1) Udienza di giuramento e conferimento quesiti
in tale sede il Giudice fissa una successiva data di udienza per le valutazioni alla CTU;
Tra l’udienza di giuramento e quella successiva:
2)Invio bozza ctu alle parti
3) Osservazioni alla ctu delle parti
4) Risposta alle osservazioni e contestuale deposito (telematico) della definitiva. 

Operazioni peritali e sospensione dei termini.
In primo luogo occorre precisare che ai termini di cui all’art.195 C.p.c (operazioni peritali, termini invio bozza e termini risposta osservazioni) va senz’altro riconosciuta natura processuale.
Ciò perché l’art.195 e soprattutto la riforma in commento hanno come fine quello di garantire l’attuazione ed il rispetto del contraddittorio processuale delle parti, in conformità al principio del diritto alla difesa, riconosciuto a tutti i soggetti dall’art. 24 della Costituzione, in qualsiasi stato e grado di un processo (ed è indubitabile che quello relativo allo svolgimento di una CTU sia uno “stato” di un determinato procedimento).
La Suprema Corte in tema di consulenza tecnica di ufficio, ha riconosciuto che, a seguito della modifica dell’art. 195 c.p.c. ad opera della l. 18 giugno 2009 n. 69, il CTU è obbligato a fornire alle parti costituite una «bozza» della propria relazione, essendo tale attività finalizzata a consentire alle parti l’esercizio del diritto di difesa, come del resto confermato dal  fatto che, nel sistema precedente tale modifica, le parti potevano legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del CTU.
Anche in tale senso va l’orientamento della S.C.. secondo cui le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale – e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice – perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale.

Infine, con riferimento al ritiro delle copie, al fine di evitare che si formino assembramenti, ciascun ufficio, relativamente alle copie degli atti che ricadono nella propria competenza, la cancelleria competente comunicherà all’utenza, per e-mail o telefonicamente, il giorno e l’ora in cui presentarsi al plesso deputato per il rilascio.

Va detto che ogni tribunale si regola per proprio conto.

Il Tribunale di Taranto in un caso in cui è stato nominato un CTU in un giudizio fra una banca ed un correntista, ha anche previsto il giuramento telematico del consulente e fissato indicazioni per l’instaurazione del successivo contraddittorio fra le parti, che dovrà essere meramente scritto. La particolarità di tale provvedimento sta nel giuramento del CTU, che avverrà in forma telematica, secondo un modello che il Giudicante ha allegato all’ordinanza.

Quanto al contraddittorio, invece, il Tribunale ha assegnato alle parti un termine sino a 10 giorni prima della data di udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte, nelle quali i difensori potranno svolgere considerazioni in ordine ai quesiti formulati, procedere alla nomina di propri CTP e comunque formulare le proprie richieste ed il giudice; con successivo provvedimento, disporrà procedersi con le operazioni peritali fissando tutti i termini previsti dall’art. 195 c.p.c. nonché la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.

Riguardo ai tempi che devono essere scanditi dal CTU per la data del primo accesso delle operazioni peritali e delle successive operazioni di espletamento, il Giudice ha ordinato al consulente di tenere “in primaria considerazione” l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le stesse sessioni peritali potranno essere svolte con i CTP e i difensori delle parti mediante collegamenti da remoto.

Il problema per noi tecnici si pone là dove sarà ovviamente necessario procedere almeno con un unico accesso nel sito oggetto di disputa.

Per non parlare dell’accesso agli atti della P.A. (Archivio progetti del Comune, Catasto, Conservatoria, ecc.).

Perché non tutti i documenti sarà possibile visionarli on line.

Alla giusta preoccupazione per l’adempimento del compito di Consulente del giudice – che sempre sorge – si aggiunge anche una preoccupazione per la gestione della pratica e per il reperimento della documentazione necessaria.

Tanti problemi ed adempimenti, ma il compenso professionale ancora non è equiparato a tutto ciò.

EBIPRO