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Un libero professionista ha aderito regime forfetario con esclusivo reddito da lavoro autonomo, per l’anno 2019 e per l’anno in corso, e fa riferimento alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), con la quale è stata estesa la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica (cd.ecobonus), anche per le singole unità immobiliari.

Il professionista rappresenta all’Agenzia delle Entrate che intende effettuare sulla propria abitazione interventi di riqualificazione energetica (posa serramenti e infissi) e chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), al proprio genitore finanziatore dei suddetti interventi.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 432 del 2 ottobre, focalizza la tematica affermando che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

“Ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) – riporta la risposta dell’Agenzia delle Entrate – i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n. 63 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione,per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante – che si avvale del c.d. “regime forfetario” disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima.

L’istituto della cessione, infatti, è finalizzato ad incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente. La cessione  può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.” “Si ritiene, pertanto che l’Istante – in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – possa perle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al proprio genitore.”

Per approfondimento:

EBIPRO