Sul sito dell’ENEA sono stati pubblicati i vademecum per i vari interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti. Da questa settimana iniziamo a pubblicare quello relativo alla riqualificazione globale.
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:
• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
• impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
• interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
CHI PUO’ ACCEDERE:
Tutti i contribuenti che:
– sostengono le spese di riqualificazione energetica;
– possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’intero edificio.
I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
PER QUALI EDIFICI:
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
– “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
– dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9D sull’ecobonus.
Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento, NON è consentito far riferimento al comma 344, ma occorre riferirsi ai singoli commi 345, 346 e 347 e la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte non ampliata.
ENTITA’ DEL BENEFICIO:
Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute. Limite massimo di detrazione ammissibile: 100.000 euro.
REQUISITI TECNICI DELL’INTERBENTO
L’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai limiti definiti dall’Allegato A del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010.
L’intervento deve essere relativo all’intero edificio.
Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai requisiti precedenti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa4 , per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza termica di cui alla tabella seguente (cfr. tab. 4a, art. 4, lettera c, del D.P.R. 59/2009):
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
SPESE AMMISSIBILI
• Spese per interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica dell’intero edificio.
• Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni; direzione dei lavori etc.).
• Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (cfr. D.M. 19/02/2007, articolo 3).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA
1. “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere6 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:
1. DI TIPO TECNICO:
• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
• asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra7;
• copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
• copia delle relazioni tecniche necessarie ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;
• schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);
• dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto (se l’intervento riguarda l’impianto termico).
2. DI TIPO AMMINISTRATIVO:
• delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
• fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
• ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa. Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/ agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016).
Per approfondimento: