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Sul sito dell’ENEA sono stati pubblicati i vademecum per i vari interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti. Da questa settimana iniziamo a pubblicare quello relativo alla riqualificazione globale.

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

• impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;

• interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

CHI PUO’ ACCEDERE:

Tutti i contribuenti che:

– sostengono le spese di riqualificazione energetica;

– possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’intero edificio.

I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

PER QUALI EDIFICI:

Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:

– “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

– dotati di “impianto termico”, così come definito dalla faq n. 9D sull’ecobonus.

Se l’intervento avviene senza demolizione con ampliamento, NON è consentito far riferimento al comma 344, ma occorre riferirsi ai singoli commi 345, 346 e 347 e la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte non ampliata.

ENTITA’ DEL BENEFICIO:

Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute. Limite massimo di detrazione ammissibile: 100.000 euro.

REQUISITI TECNICI DELL’INTERBENTO

L’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai limiti definiti dall’Allegato A del D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010.

L’intervento deve essere relativo all’intero edificio.

Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai requisitiŸ precedenti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa4 , per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E ed F le chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza termica di cui alla tabella seguente (cfr. tab. 4a, art. 4, lettera c, del D.P.R. 59/2009):

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

SPESE AMMISSIBILI

• Spese per interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica dell’intero edificio. 

Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni; direzione dei lavori etc.). 

Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventiŸ (cfr. D.M. 19/02/2007, articolo 3).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA

1. “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere6 , ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

1. DI TIPO TECNICO:

• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;

asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra7;

• copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;

• copia delle relazioni tecniche necessarie ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;

schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);

dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto (se l’intervento riguarda l’impianto termico).

2. DI TIPO AMMINISTRATIVO:

delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa. Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale, si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/ agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016).

Per approfondimento:

EBIPRO