Con la sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017 la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un ingegnere e conferma, “secondo consolidato orientamento”, il diritto al compenso ove il conferimento del relativo incarico sia reso “in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente”.
Infatti, prosegue la Corte “la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall’attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”.
Nel caso giudicato dalla Corte, l’ingegnere, al fine di dimostrare l’avvenuto conferimento dell’incarico, aveva prodotto due fax concernenti ed una mail inviate dalla ditta che chiedeva una consulenza professionale.
Inoltre, in senso generale, non rappresenta un ostacolo “alla determinazione del compenso il solo dato di fatto dell’omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c. (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21934 del 21/10/2011)”.
Pertanto anche lo scambio di corrispondenza via fax o email con un professionista può dimostrare il conferimento dell’incarico professionale.
In generale, quindi, una prestazione d’opera professionale, che si presume sempre a titolo oneroso, richiede sempre il conferimento di un incarico, ma tale incarico può essere conferito in qualunque forma, purché idonea a manifestare, in modo inequivoco, la volontà del cliente di avvalersi dell’attività e dell’opera del professionista.
A seguito dell’esecuzione del mandato ricevuto, il professionista ha diritto ad esigere il compenso. Ove il cliente ne contestasse l’assenza di un incarico, il professionista può dimostrarne il conferimento con ogni mezzo di prova.