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Una società precisa di avere, nel proprio oggetto sociale, anche l’attività di gestione di immobili .

“Nell’ambito di tale attività di gestione è proprietaria di due appartamenti nel comune di …. Da poco ha acquistato nel medesimo comune un negozio ed un appartamento.

Ciò premesso, la società intende eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna dei due appartamenti (di cat. A/2 e A/3) usufruendo della detrazione prevista dall’articolo 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019 (c.d. “bonus facciate”) per la quota di competenza dei due appartamenti posseduti.

Al riguardo –precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 517 del 2 novembre – con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito i primi chiarimenti. Sotto il profilo soggettivo la circolare ha chiarito che sono ammessi a fruire della detrazione in commento anche i soggetti che conseguono reddito d’impresa.

Relativamente al profilo oggettivo e quindi alla tipologia di immobili che possono essere oggetto di lavori agevolabili con il bonus facciate, il predetto documento di prassi ha chiarito che “la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”. Pertanto, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa oggetto di chiarimenti che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del Tuir (ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa).”

Per approfondimento:

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