Un consulente del lavoro, abilitato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del decreto n. 164 del 1999, a rilasciare i visti di conformità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, chiede all’Agenzia delle Entrate se può applicare il predetto visto di conformità direttamente in caso di opzione per la cessione, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, di un proprio credito.
L’AdE risponde nel merito attraverso l’interpello n. 61 del 28 gennaio.
“Sotto il profilo procedurale – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto di cui al successivo articolo 121, l’articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio specifica che «il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (trattasi degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro e dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997».
Pertanto, per gli interventi che danno diritto al Superbonus, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il visto di conformità è rilasciato ai sensi del citato articolo 35 dai soggetti sopra indicati dal comma 3 dell’articolo 3 del d.lgs. n. 322 del 1998, i quali sono tenuti, nell’ambito dei controlli di finalizzati al rilascio del visto di conformità, a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti ai sensi dell’articolo 119,comma 13 del decreto Rilancio (cfr. circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 8.1).
Con riferimento al citato comma 3, articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014 è stato precisato che i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione,possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti con circolare n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore.
Al riguardo, si osserva che il richiamo all’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 comporta l’applicazione di tale disciplina e della relativa prassi adottata in materia, anche ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto di cui all’articolo 121, come stabilito dal comma 1 dell’articolo 119.”
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