Con risposta n. 185 del 12 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma il diritto di usufruire del bonus facciate anche per i lavori che interessano parti metalliche della facciata, come ringhiere ed inferriate, e degli elementi strutturali deteriorati, come il copriferro degli elementi aggettanti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha dato in parte ragione all’interpretazione data dall’istante facendo rientrare le “spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio, nonché per il rifacimento dei balconi – si rileva che, in base a quanto sopra precisato, le relative spese sono ammesse al “bonus facciate”. Per quanto riguarda, in particolare, gli interventi sulla facciata del condominio resta, ovviamente, fermo che la detrazione riguarda esclusivamente le spese sostenute per interventi effettuati sulla parte sull’involucro esterno visibile dell’edificio restando, invece, escluse quelle sostenute per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio (superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni), fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Qualora, inoltre, l’intervento in questione presenti le caratteristiche previste dal comma 220 dell’ articolo 1, della citata legge n. 160 del 2019, (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente dell’edificio) trovano applicazione anche le disposizioni in materia di risparmio energetico e vanno effettuati gli adempimenti sommariamente descritti in precedenza e riportati nel paragrafo 4 “Adempimenti e controlli” della citata circolare n. 2/E del 2020.
Con riferimento, invece, alle spese per il rifacimento dei balconi, rientrano tra quelle ammesse alla detrazione anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché, infine, per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Per quanto riguarda il quesito n. 3 – riferito alla possibilità che, ai fini del “bonus facciate” il terrazzo a livello possa essere equiparato al balcone, data la analoga funzione svolta – si osserva che il terrazzo a livello pur costituendo, analogamente al balcone, una “proiezione” all’aperto dell’abitazione cui è contigua, è, tuttavia, destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una “copertura” è solo la funzione di tale parte dell’edificio essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all’edificio. La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di “parete orizzontale” tale da escluderlo dal “bonus facciate”.
Analoghe considerazioni vanno effettuate anche per il quesito n. 4, riferito alla possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese per la copertura del fabbricato rurale che l’Istante intende riparare, rispetto al quale, inoltre, andrebbe anche verificato che l’immobile in questione sia ubicato in zona territoriale omogenea A e B o assimilate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1998 e non, invece, dato il carattere rurale, in o Zona C o Zona D, esclusi dall’ambito applicativo del “bonus facciate”.
Per approfondimento: Risposta all’interpello n. 185 del 12.06.2020