Con una nota inoltrata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, la Federarchitetti ha richiesto chiarimenti in merito al pagamento delle competenze tecniche maturate dal professionista, architetto o ingegnere, prima dell’esecuzione dei lavori.
La richiesta nasce dall’interpretazione assunta dagli amministratori di condominio e dai committenti privati di non voler corrispondere il compenso per la progettazione e delle spese ad essa propedeutiche, prima dell’affidamento dei lavori all’impresa poichè le stesse potrebbero non essere riconosciute dall’Agenzia delle Entrate in caso di verifica.
Questa la richiesta inoltrata dal Presidente Federarchitetti:
“Premesso che:
– la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi);
– dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef;
– la detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare;
– per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio;
– la legge di stabilità 2016, (L. n.208 del 28/12/2015), ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire di tale maggiore detrazione;
– dal 1 gennaio 2017 tornerà nella misura del 36% a meno di ulteriori differenti proroghe;
– l’obbligo di invio della documentazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è abolito, unitamente a quello di indicare il costo della mano d’opera, in maniera distinta, nella fattura dell’impresa che esegue i lavori;
– sussiste l’obbligo da parte delle banche di operare una ritenuta dell’8% sui bonifici, quale acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che esegue i lavori;
– tra le altre spese ammesse alle agevolazioni, ai fini della detrazione è possibile considerare anche, nello specifico:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.
Che, inoltre, deve essere inviata all’Azienda Sanitaria locale competente comunicazione circa:
- Generalità del committente e ubicazione dei lavori;
- Natura dell’intervento da realizzare;
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice con esplicita assunzione di responsabilità in ordine agli obblighi in materia di sicurezza e contribuzione;
- Data di inizio dell’intervento.
(Nei casi nei quali la notifica preliminare all’ASL non è prevista la comunicazione non deve essere effettuata).
I pagamenti, ai fini della detrazione, devono essere effettuati con bonifico bancario (o postale), da cui risulti:
- Causale del versamento, (con rif. Alla norma art. 16-bis DPR 917/1986);
- Codice fiscale del beneficiario;
- Codice fiscale o partita IVA del beneficiario del pagamento:
La detrazione non viene riconosciuta, tra l’altro, se non è stata effettuata preventiva comunicazione all’ASL competente, se obbligatoria.
Ciò premesse, si richiede esplicito chiarimento su quanto segue:
Per quanto attiene le spese di progettazione e quelle propedeutiche all’intervento previsto e deliberato in sede condominiale o da parte di qualsiasi altro committente privato,
- atteso che la progettazione è propedeutica e connessa alla procedura di appalto;
- che la stessa deve essere pertanto a disposizione della Committenza per l’avvio della stessa;
- che appare anomala l’ipotesi che la documentazione progettuale debba essere fornita alla committenza in assenza di onorario;
- che il controllo sulla regolarità della posizione dei liberi professionisti è attribuito alle rispettive Casse di Previdenza,
CHIEDE
se le spese propedeutiche e progettuali, effettuate sulla base dell’intervento di ristrutturazione edilizia, possano essere pagate al professionista incaricato anche prima del formale inizio dei lavori ed espletamento della gara, vincolata agli atti medesimi, senza che ciò pregiudichi, per la committenza, la relativa inclusione delle stesse nelle spese soggette a detrazione fiscale di cui in premessa.”