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Il 03 settembre è entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 che ridefinisce “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi prevenzione e protezione”.

Il provvedimento non prevede soltanto una revisione dei percorsi formativi di RSPP e ASPP precedentemente definiti negli Accordi del 26/01/2006 e del 21/12/2011, ma interviene anche su parti del D. Leg.vo 81/2008, e prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale potranno essere avviati corsi conformi alla normativa previgente.

Varie le novità, tra queste quella relativa ai corsi per RSPP e ASPP, non solo se prevista da norme e Accordi Stato Regioni come in passato, ma anche nel caso in cui sia espressamente prevista dalla contrattazione collettiva.

Scompaiono dall’elenco dei soggetti formatori dei corsi RSPP e ASPP gli Enti Bilaterali che nel D. Leg.vo 81/2008 e nel precedente Accordo SR del 21/12/2011 figuravano tra i soggetti abilitati, mentre resta confermata la presenza degli Organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore di riferimento.
Tra i soggetti formatori, oltre a quelli già previsti, sono stati inseriti i Fondi interprofessionali di settore.

Con il nuovo Accordo viene elevato da 30 a 35 il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione RSPP/ASPP e l’articolazione del programma subisce delle modifiche molto importanti, sia per quanto riguarda la durata che per quanto riguarda i contenuti.

Il tema che forse presenta le modifiche più significative è l’aggiornamento della formazione. Il principio sul quale si basa la modalità di aggiornamento degli RSPP e ASPP è il cosiddetto “life long learning”, ovvero la “formazione continua nell’arco della vita lavorativa”. Questo concetto prevede che “per esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.
In questo modo viene scoraggiata la partecipazione ad un unico corso di aggiornamento della durata pari all’intero monte ore minimo necessario, essendo più efficace l’aggiornamento distribuito durante l’intero quinquennio.

Una novità importante riguarda la doppia valenza della formazione di aggiornamento prevista dall’Accordo: le ore di formazione effettuate saranno valide sia per gli RSPP/ASPP che per i Coordinatori per la sicurezza nei cantieri, introducendo a tal proposito una modifica dell’allegato XIV del D. Leg.vo 81/2008 che cancella la limitazione a 100 partecipanti dei convegni e seminari precedentemente prevista per i Coordinatori, uniformando le caratteristiche di tali eventi per entrambe le figure.

Per ulteriori approfondimenti vai al testo dell’Accordo

http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=17436&iddoc=54190&tipodoc=2

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