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Con una nota inviata ai ministeri competenti, a firma del Presidente Nazzareno Iarrusso e dal referente per il Superbonus nonché Coordinatore Nazionale Pasquale Iaselli, la Federarchitetti stigmatizza il contenuto del Disegno di Legge di Bilancio 2022, varato nei giorni scorsi dal Governo, nella parte che elimina il  Superbonus su edifici unifamiliari e villette.

“Federarchitetti esprime il profondo disappunto degli architetti e ingegneri liberi professionisti – afferma la nota – per la limitazione che il Disegno di Legge di Bilancio 2022, all’articolo 8 “Proroghe in materia di superbonus fiscale ecc.”, riporta per gli interventi di Superbonus 110% su edifici unifamiliari e villette.

La proposta di agganciare l’incentivo fiscale per i singoli proprietari di unità immobiliari autonome ad un parametro ISEE di 25mila euro e a lavori iniziati il 30 settembre appare quantomeno grottesca, sia perché ingiustamente limitativa della maggior parte degli interventi potenziali per l’efficientamento energetico del paese, sia perché sperequata rispetto agli stessi potenziali fruitori di incentivo che posseggono unità immobiliari in condominio, sia perché riferita a riprovevole pratica di retrodatazione.

La detta proposta aggrava ulteriormente il lavoro di migliaia di studi tecnici professionali, già pesantemente stremati per la gravissima crisi ormai decennale, e ulteriormente stressati dalle varie stesure, spesso farraginose e contraddittorie, dei provvedimenti relativi al Superbonus, oltre che dalle ormai terrorizzanti risposte e interpretazioni dei vari apparati dello Stato in materia.

Pur apprezzando i notevoli sforzi per un incentivo rivoluzionario e veramente dirompente per l’economia legata all’edilizia quale il Superbonus 110, non solo per la ripresa post-pandemia ma per una strutturale rinascita del paese, rileviamo con tristezza che la proposta che contestiamo non tiene in alcun conto dei tempi della progettazione tecnica professionale, che nella materia di cui si tratta sono lunghi e necessitano di accortezza e precisione.

Azzerare la possibilità di accesso all’incentivo da parte di migliaia di piccoli edifici unifamiliari, di cui una grandissima parte già con relative progettazioni in corso, è uno schiaffo alla professionalità e al tempo necessario per eseguire un lavoro corretto: le sole indagini di laboratorio necessarie per il Sismabonus e i rilievi diagnostici per l’Ecobonus richiedono mesi di lavoro, mentre i tempi per la progettazione strutturale con le verifiche sismiche e lo studio per l’efficientamento energetico, con la stesura dei progetti e delle relazioni e con la redazione dei complessi computi metrici estimativi, sono ancora più lunghi ed estenuanti.

Dalle nostre analisi di architetti e ingegneri liberi professionisti, gli interventi di Superbonus relativi ad un piccolo edificio unifamiliare rappresentano – per un singolo professionista che si dedichi solo a questo unico progetto – un lavoro di circa 6 mesi tra progettazione e direzione lavori, e la possibilità di un reddito di circa 1.500,00 euro mensili, dedotti oneri e costi professionali.

E inoltre non sfugge al Governo che il meccanismo dell’accesso all’incentivo del Superbonus di fatto ha avuto un concreto avvio da settembre 2021. Fino al DL Semplificazioni del 28 maggio 2021, infatti, gli studi professionali si sono districati tra le pieghe della conformità urbanistica, mettendo a nudo un patrimonio immobiliare compromesso dal punto di vista della legittimità e conformità, tanto che da più parti si invocava un ricorso all’ennesimo condono edilizio. In un lungo anno di studio e di confronto tra la realtà e quanto è conservato negli archivi dei Comuni, dell’Agenzia del Territorio e del Genio Civile, si è rilevata una enorme difficoltà ad operare, tanto che i cantieri erano troppo pochi e i progetti stentavano a realizzarsi.

Il DL Semplificazioni, magistrale “coup de theatre”, ha reso possibile operare quando prima era impossibile nel 90% dei casi edilizi, molti dei quali assolutamente insanabili. E non solo certo per le difformità eseguite dai singoli proprietari, ma soprattutto per la vetustà del patrimonio edilizio, basato su progetti datati non conformi perché attuati in epoca con diversa sensibilità alla precisione procedurale istituzionale in ambito edilizio urbanistico, e per i sistemi di disegno, costruzione e rilevazione certamente imprecisi e approssimati.

Dal 28 maggio al 28 luglio, nei due mesi in cui il DL è diventato legge subendo ancora ulteriori e sostanziali modifiche, la necessità di interpretare un dispositivo legislativo tanto originale e sorprendente, e di poter operare senza indugio e senza correre il rischio di incappare nel recupero dell’incentivo da parte dello Stato, ha comportato l’inattività dei cantieri e delle progettazioni, molte pronte ai nastri di partenza ma frenate dai dubbi. Prova ne è la copiosa produzione di cronaca giornalistica sull’argomento. Se si aggiunge la pausa estiva, si può dire che il superbonus sia partito il primo settembre, portando con sé le note problematiche di rincaro dei prezzi e di rarità dei prodotti e delle forniture.

Ebbene, il 28 ottobre il Governo, con il detto Disegno di Legge, propone di chiudere la porta a migliaia di progettazioni da mesi in corso, retrodatando – ed è la cosa più odiosa da subire – un limite al mese precedente (30 settembre!!) per gli interventi iniziati che potranno procedere senza alcuna limitazione nel 2022.

Gli studi tecnici professionali hanno in corso migliaia di queste progettazioni! Se il legislatore immagina che un progetto di SUPERBONUS Eco o Sisma sia al pari di “premere un tasto”, continua ahinoi a perpetrare il clichè della semplicità nello svolgere la professione ben sapendo la complessità che lo stesso deve oggi affrontare per risolvere i problemi posti dalla società.

Aggiungiamo che il dispositivo in questione appare quanto meno inappropriato, e probabilmente incostituzionale, anche perché l’ISEE, riferendosi alla situazione patrimoniale relativa allo “stato di famiglia”, non riflette la condizione del singolo proprietario dell’immobile. E mentre i proprietari di appartamenti in condominio possono usufruire del bonus per parti private, fino a due appartamenti di proprietà, anche se con ISEE di gran lunga superiore al limite proposto, migliaia di piccoli proprietari di piccole case anche fatiscenti, ma con un libretto postale contenente i risparmi dei sacrifici di una vita, non potranno beneficiare del superbonus edilizio.

Riteniamo che il governo abbia sottovalutato quanto sia lungo e gravoso questo lavoro per i liberi professionisti, e non abbia valutato – pur avendone i dati economici – che dalla pandemia non c’è stato ancora alcun miglioramento delle condizioni economiche dei liberi professionisti perché i pagamenti relativi ai lavori di Superbonus si attivano a cantiere avviato (almeno al 30% dei lavori). E soprattutto non ricordi che la maggioranza dei liberi professionisti hanno dovuto accedere ai miseri ristori previsti dal Governo avendone i requisiti di ulteriore perdita di fatturato in questi anni.

Con questa nostra, pertanto, chiediamo con forza lo stralcio di tale dispositivo per dare la possibilità di iniziare le migliaia di progetti pronti per il cantiere, e ci auguriamo che il nostro grido non sia deluso e non ci porti – come è successo per molti liberi professionisti prima della pandemia – alla necessità di chiudere le attività professionali.

Chiediamo in particolare – termina la nota – che all’articolo 8 del Disegno di Legge di Bilancio 2022, comma 1, punto d), vengano stralciati i seguenti periodi:

“… per i quali, alla data del 30 settembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulti effettuata la comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata  (CILA),  ovvero,  per  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative  formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, … “ e “… Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. …”

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