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Il Presidente Nazionale della Federarchitetti, arch. Nazzareno Iarrusso, è intervenuto  al seminario che si è tenuto in webinar il giorno 11 novembre 2021 sul tema “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – il nuovo decreto legge 146/2021”

Evento organizzato, in partenership tra la Federarchitetti e gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Provincie di Napoli e Benevento, ha  consentito un confronto e un dibattito sulle recenti modifiche apportate dal Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 in materia di sicurezza sul lavoro.

“L’obiettivo della riduzione degli infortuni e i morti sul lavoro – ha sottolineato il Presidente Iarrusso – spinge Federarchitetti ogni anno ad organizzare, anche nei giorni precedenti all’evento attraverso le proprie Sezioni Territoriali,  una “Giornata Nazionale” sul tema della sicurezza nei cantieri in quanto siamo convinti della necessità di un’evoluzione culturale che veda coinvolti sull’argomento non solo i soggetti direttamente coinvolti, tra i quali i committenti, le imprese i lavoratori e i tecnici, ma l’intera società civile al fine di sensibilizzare le coscienze e finalmente adottare tutte le misure e gli accorgimenti atti a garantire l’incolumità del lavoratore nello svolgimento delle sue attività.

L’inasprimento del sistema sanzionatorio del recente decreto legge n. 146/2021 difficilmente farà ridurre gli incidenti ed i morti sul lavoro se non si procede ad educare sia i soggetti attori del processo, come il committente e l’impresa, sia i lavoratori, sull’importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro.

L’unico soggetto veramente formato – ha sottolineato il Presidente Iarrusso – è l’architetto o ingegnere libero professionista, il quale, per poter svolgere la mansione di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione, o per assolvere agli altri ruoli che il Dlgs. 81/08  individua (RSPP, responsabile dei lavori, ecc.)  deve aver svolto e superato un corso di formazione di 120 ore, mentre gli altri due soggetti, committente ed impresa, non hanno alcun obbligo formativo e possono svolgere la loro funzione da subito. Oggi accade che qualsiasi persona o società che voglia svolgere un attività d’impresa, dopo essersi iscritto alla Camera di Commercio di appartenenza, può da subito operare anche senza sapere nulla delle norme che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro; situazione ancora più gravosa se il titolare dell’impresa è un soggetto proveniente dagli altri Paesi dell’Unione Europea, in particolar modo per quelli dell’Est.

Per quanto attiene ai liberi professionisti che operano nel settore – conclude il presidente Federarchitetti – al fine di effettuare un controllo dei requisiti sui soggetti qualificati a svolgere la mansione prevista dal Dlgs. 81/08, è auspicabile l’istituzione di un albo degli operatori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, possibilmente presso il ministero del Lavoro e più precisamente presso Ispettorato Nazionale del Lavoro, considerato che il recente decreto legge n. 146/2021 già indica in questo soggetto la verifica sulla formazione erogata dai soggetti attuatori.”

EBIPRO