Proseguiamo, con l’articolo di Giancarlo Maussier – Presidente della Sezione territoriale Federarchitetti di Roma – la pubblicazione del contenuto della rivista edita per l’VIII Giornata per la Sicurezza nei Cantieri dal tema “Sicurezza in Evoluzione”.
OCCORRE ISTITUIRE L’ALBO DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA
È noto a tutti che il Titolo IV del Dlgs 81/08 e s.m.i., prevede obblighi formativi di varia natura per tutte le figure che operano nei cantieri edili, uno dei luoghi di lavoro a più elevato rischio, ed è ormai sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori la speculazione che molte società commerciali, che della formazione fanno il loro principale business, stanno portando avanti con proposte formative estremamente allettanti, sia per il costo, scandalosamente basso, che per la modalità di erogazione in e-learning, che, con metodi facilmente immaginabili, consente agli interessati di non seguirli per l’intero svolgimento, o di farli seguire da altri, o di seguirli in maniera distratta perché contemporaneamente impegnati in altre attività.
È il caso, per esempio, di corsi di aggiornamento quinquennali per coordinatori proposti da una nota società di Roma, che alterna il busines della formazione con quello dell’Editoria, che, sul proprio sito, offre il corso di 40 ore a 69 Euro + IVA (!!!) o di tante altre società commerciali che ci martellano quotidianamente con la pubblicità di corsi di formazione on line, pur non avendo i requisiti per erogare tale tipo specifico di formazione, perché non compresi tra i soggetti legittimati a farlo.
Voglio riportare, per esempio, e per essere più chiaro, quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 98 del Decreto 81/08 che per quanto riguarda i requisiti professionali dei coordinatori per la sicurezza afferma che essi … devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
Da una lettura attenta di questa norma non si può non notare che lo specifico corso in materia di sicurezza di cui trattasi deve esser ORGANIZZATO dalle regioni, … … dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro … ecc. e non dalle società commerciali che, per conto di questi Enti erogano la formazione.
Non si tratta di differenza di poco conto, né di sterile pignoleria, perché, se si vuole rispettare la norma, devono essere i soggetti legittimati ad organizzare e a promuovere questi corsi, con opportune campagne pubblicitarie, stabilendone il costo e curando la riscossione delle quote di iscrizione, dal momento che saranno poi proprio questi soggetti a rilasciare il previsto attestato abilitante.
Succede spesso invece, se non sempre, che sia la Società “XYZ” ad organizzare il corso, a curarne gli aspetti commerciali (promozione, riscossione quote di iscrizione ecc.) ed anche al rilascio degli attestati, sui quali spesso la firma del soggetto che li rilascia non è neppure in originale, con la compiacenza del Rettore o di un funzionario di qualche università, comprese quelle telematiche, o di qualche Sindacato surrettizio che, dietro compenso, personale o per l’Ente, “prestano” il proprio ruolo di soggetto legittimato, il proprio logo, quasi sempre indistintamente abbinato a quello della Società commerciale, e la propria firma e timbro.
È un costume scandaloso e inaccettabile, contrario alle regole, che noi di Federarchitetti denunciamo da anni e che le autorità preposte dovrebbero debellare, in quanto mina alle basi uno dei pilastri fondanti del Dlgs 81/08, ovvero la prevenzione attraverso la formazione, che è, per sciagurata scelta politica, diventata erogabile anche on line.
Ma il Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, ormai in continuo aggiornamento, prevede obblighi formativi per una molteplice varietà di figure , e precisa anche, come nel Titolo IV, chi, quando e come possa erogare i relativi corsi di formazione.
Sono soggetti, per esempio, all’obbligo di formazione, prima di tutto i lavoratori, ed è interessante, a questo proposito, riportare testualmente il contenuto del comma 12 dell’articolo 37 del Decreto 81/08, che recita testualmente: … La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
È opportuno sottolineare, a questo proposito, che se la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire … durante l’orario di lavoro … , per la formazione dell’operario , che ha una durata di almeno sedici ore, l’impresa – datore di lavoro dovrebbe sostenere il costo di due giornate lavorative dell’operaio e quello della formazione.
È per questo che i datori di lavoro, legittimamente orientati a guadagnare il massimo spendendo il minimo, preferiscono rivolgersi a quelle società di formazione che forniscono il sospirato attestato, da esibire all’odioso coordinatore o all’ispettore di passaggio, a prezzi estremamente ridotti e con il minore impegno orario dell’operaio che, all’impresa, è più utile in cantiere che “a scuola”.
Succede così che società di formazione senza o con pochissimi scrupoli propongono all’impresa fantomatici corsi on line per gli operai, con verifica dell’apprendimento fatta con quiz a risposta multipla da rispedire, via fax, al cosiddetto formatore, che dopo aver verificato l’esattezza delle risposte, rilascia l’attestato di avvenuta formazione dietro un corrispettivo irrisorio di importo variabile da € 25.00 a € 35.00.
La forma è salva, la sostanza un po’ meno, specialmente se immaginiamo che questi quiz a risposta multipla, in pratica già fornita, direttamente o indirettamente dalla società di formazione, e che quindi possono essere completati da una segretaria o dallo stesso datore di lavoro che provvedono a mettere le crocette in corrispondenza delle risposte esatte (quelle suggerite) , a farlo firmare dall’operaio interessato , del quale magari, per puro scrupolo, si allega anche una fotocopia di un documento di identità, e a rinviarlo via fax al formatore , che rilascerà l’attestato di AVVENUTA FORMAZIONE (!!!!)
UNO SCANDALO E UN ATTENTATO ALLA SICUREZZA SUL CANTIERE.
Ma, ove non bastasse, ci sono casi di società di formazione che con maggiore scaltrezze e organizzazione, dovendo svolgere questi corsi … in collaborazione con gli organismi paritetici … , hanno pensato di costituire, tramite sindacati surrettizi, organismi paritetici ad uso personale, o, più esattamente, finti ma idonei comunque a garantire ai propri “clienti” la apparente legittimità di un corso e di un attestato di formazione che , altrimenti, non avrebbero potuto svolgere e/o rilasciare
E allora come si deve comportare il CSE in sede di verifica della documentazione e del POS delle imprese? Si deve limitare ad accertare l’esistenza di un documento che attesti la avvenuta formazione dell’operaio, o deve invece approfondire la verifica alla stregua di un investigatore ?
Sicuramente i coordinatori sono combattuti tra un atteggiamento tollerante e forse anche non vedente, che però gli garantisce un rapporto sereno con l’impresa e, soprattutto, con il committente (che lo paga), e un altro rigoroso, forse eticamente più corretto, che lo mette in pace con la coscienza anche se lo espone al rischio di essere “licenziato” perché l’eccesso di zelo crea problemi sia all’impresa, che, conseguentemente, al committente.
Il solito problema del vaso di coccio (il coordinatore) tra due vasi di ferro ovvero l’impresa che vuole legittimamente guadagnare il massimo possibile e il committente che vuole spendere il minimo indispensabile.
Fortemente preoccupati di queste sciagurate usanze, nel corto intitolato “AL MERCATINO DEGLI ATTESTATI” (http://www.youtube.com/watch?v=bRTdZiSRgo0) prodotto e presentato il 12 aprile 2013 da Federarchitetti in occasione della “QUARTA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI” abbiamo fatto una denuncia forte e chiara, con tanto di nomi e cognomi, partendo dal testo dell’interrogazione a risposta in Commissione 5-07181 presentata dall’on.le ANTONIO BOCCUZZI il 21 giugno 2012, nella seduta n.654, che riguarda appunto le attività di formazione e non solo della società CDS ed anche di A.N.F.O.S. ed Ebinfos, tutte riconducibili ad una persona e ai suoi familiari, i cui nominativi, sono stati chiaramente indicati nell’interrogazione e nel corto di cui sopra.
Non è facile risolvere questo grave problema che si basa su usanze ormai consolidate, proprio perché ignorate anche dal legislatore, ma alcune iniziative, i cui costi per la Pubblica Amministrazione potrebbero essere coperti dalle sanzioni previste dai successivi punti, possono tuttavia essere assunte quali:
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Istituire un Albo Regionale dei soggetti formatori abilitati ad erogare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, previa verifica del possesso dei requisiti
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Prevedere pesanti sanzioni a carico delle società di formazione che promuovono direttamente corsi di formazione con rilascio di attestati abilitanti, e ne incassano direttamente il prezzo richiesto, soprattutto nel caso di legittimazione finale di questi corsi e attestati da parte di soggetti legittimati che sono rimasti estranei all’iniziativa formativa fino alla firma dell’attestato. La sanzione dovrebbe riguardare anche tutte le persone fisiche che firmano l’attestato finale.
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Effettuare approfondite verifiche sulla correttezza dei percorsi formativi tramite organi ispettivi (Guardia di Finanza, Ispettori INAIL, ecc.) presso le sedi dei soggetti formatori che hanno rilasciato gli attestati, irrogando pesanti sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti.
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Obbligare i soggetti formatori alla tenuta di un registro dei soggetti abilitati alle funzioni di referente per la sicurezza (CSP, CSE, RSPP, ASPP, RLS, Operaio edile, ecc.) e a fornire, a richiesta del CSE copia autentica dell’attestato, con relativo numero e data di rilascio, prevedendo sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.