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Scade il 30 settembre prossimo il versamento della seconda rata dei minimi soggettivo ed integrativo e del contributo di maternità ad INARCASSA.  Il versamento dei minimi è obbligatorio anche per i pensionati iscritti con quota ridotta al 50%.

Poiché la scadenza ricade di sabato il pagamento dei contributi può essere effettuato al massimo il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza, ovvero il 2 ottobre. In tal caso il versamento viene considerato nei termini e non vengono applicate le sanzioni.

Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente nel mese di scadenza della rata, mentre chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve versare solo la seconda tranche del minimo integrativo e quello di maternità.

Si ricorda che il ritardo nei pagamenti dei contributi comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini oltre agli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza. L’irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e la sanzione è ridotta del 70%, nel caso in cui richiede il ravvedimento operoso. Quando invece le sanzioni sono state già notificate o è stata già comunicata l’irregolarità (attraverso ad esempio un certificato di non regolarità contributiva), l’associato potrà utilizzare, su proposta di Inarcassa, l’accertamento con adesione così da avere la riduzione delle sanzioni del 30% ed eventualmente mettersi in regola in forma rateale.

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