Tutte le prestazioni professionali per architetti, ingegneri e geometri non possono essere svolte senza iscrizione all’Albo professionale e senza il possesso di partita IVA, e quindi né con contratti a progetto , né in forma di prestazione occasionale. Lo dice, con estrema chiarezza, l’art. 61, comma 3 del Dlgs 276 del 10/9/2003 (c.d. Legge Biagi) che recita testualmente : “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, …”
Per un approfondimento sull’argomento leggi l’articolo di Professione Architetto con utili riferimenti alla Legge Biagi, al DPr 633/72 , e ad una nota del Ministero delle Finanze del 25.02.2015 sulle prestazioni occasionali di professionisti iscritti agli Albi.
»» Professionisti e prestazioni occasionali – la nota del Ministero delle Finanze