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Tutte le prestazioni professionali per architetti, ingegneri e geometri non possono essere svolte senza iscrizione all’Albo professionale e senza il possesso di partita IVA, e quindi né con contratti a progetto , né in forma di prestazione occasionale. Lo dice, con estrema chiarezza, l’art. 61, comma 3 del Dlgs 276 del 10/9/2003 (c.d. Legge Biagi) che recita testualmente : “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, …

Per un approfondimento sull’argomento leggi l’articolo di Professione Architetto con utili riferimenti alla Legge Biagi, al DPr 633/72 , e ad una nota del Ministero delle Finanze del 25.02.2015 sulle  prestazioni occasionali di professionisti iscritti agli Albi.

»» Professionisti e prestazioni occasionali – la nota del Ministero delle Finanze

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