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La scorsa settimana Confedertecnica ha inviato alle altre parti sociali un documento di analisi e studio per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti  degli studi professionali, elaborato dalla stessa con il contributo del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM) dell’Università del Sannio.

Questa settimana iniziamo la pubblicazione delle proposte contenute nel documento.

L’utilità, infatti, di considerare in fase di contrattazione le diverse tipologie contrattuali esistenti anche in un’ottica di comparazione con istituti simili o concorrenti consiste nell’ideare una disciplina in grado di permettere un uso corretto degli strumenti contrattuali, ossia rispettoso del fine tipologicamente predeterminato, ed efficace, nel senso di facilitare l’individuazione dello schema contrattuale più adatto alle esigenze dello specifico studio e dello specifico professionista. 

Nel CCNL degli studi professionali del 2015 si osserva criticamente la presenza di una caratterizzazione delle tipologie contrattuali che non valorizza quanto potrebbe la pluralità della strumentazione giuridica esistente nel nostro ordinamento, nella sua identità di apparato tipologico duttile e funzionale a rispondere alle esigenze plurali e variegate degli studi professionali. 

In questa direzione, al fine di specificare gli utili ambiti di intervento, alla luce delle esigenze presentate in premessa di cui il mondo degli studi professionali è portatore, le proposte saranno presentate adottando tre “categorie” di sistemazione delle tipologie contrattuali:

3. strumenti contrattuali alternativi al tradizionale rapporto di lavoro subordinato.

  • STUMENTI CONTRATTUALI RISPONDENTI AD ESIGENZE DI FLESSIBILIZZAZIONE

Nell’ottica sopradescritta gli strumenti contrattuali appartenenti a questa “categoria” possono essere a loro volta distinti nella seguente dicotomia:

  1. Strumenti finalizzati alla flessibilizzazione dell’impiego della forza lavoro

Il titolo XI (artt. 52-54) del CCNL degli studi professionali 2015 deve essere innanzitutto aggiornato alle novità normative introdotte con il d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (convertito dalla l. 9 agosto 2018, n. 96) che ha modificato in diverse parti il capo III del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

Il nuovo impianto normativo lascia degli spazi di intervento alla contrattazione collettiva per quanto concerne i seguenti aspetti: – il termine di durata massima dei contratti a termine connesso alla presenza di causali individuabili dalla stessa contrattazione; – il limite quantitativo derivante dalla cd. clausola di contingentamento; – le condizioni della riassunzione.

L’intervento oggi ammesso sull’istituto da parte della contrattazione collettiva riguarda, dunque, aspetti essenziali, così da garantire un corretto utilizzo del contratto a termine, che può essere utilmente impiegato dagli studi professionali per esigenze non altrimenti fronteggiabili.   

Come noto, il contratto collettivo di prossimità ex art. 8, l. 14 settembre 2011, n. 148, nonché dal cd. Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, può riguardare la regolazione del contratto a termine; seppur nella consapevolezza di tutti i limiti derivanti dall’assetto gerarchico stabilito dal legislatore in materia di rapporto tra legge e livelli della contrattazione collettiva, il CCNL potrebbe svolgere il ruolo di cornice normativa nella quale poi inserire le necessarie variazioni legate a specifici territori e realtà organizzative, così da incentivare una combinazione fruttuosa delle fonti. Il presente strumento è, così, prezioso per le sopracitate necessità di adeguamento degli schemi contrattuali alle specifiche esigenze degli studi professionali, senza perdere di vista l’ottica di una regolamentazione di base omogenea.

Il titolo XIII, art. 56 del CCNL degli studi professionali 2015 non necessita di un aggiornamento normativo, ma di un adeguamento sistematico. 

Come noto, la flessibilità temporale connessa all’utilizzo di questo istituto consiste nella possibilità di utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. L’art. 56, comma 2 del CCNL degli studi professionali precisa che la fattispecie

contrattuale è stipulabile in periodi di particolare intensità lavorativa quali: dichiarazioni annuali nell’area professionale economica – amministrativa e nelle altre attività professionali; archiviazione documenti; informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali. Seppure l’elencazione abbia carattere puramente esemplificativo, una simile individuazione rappresenta un’occasione mancata per la contrattazione collettiva di indirizzare un più proficuo uso dello schema contrattuale, allorquando le attività richiamate possono essere svolte da parte di titolari di altri rapporti contrattuali, anche meno onerosi, quali il contratto di reimpiego, l’apprendistato o il contratto a termine per studenti universitari o scuole superiori. 

È, dunque, in un simile ambito che uno sguardo sistematico in sede di negoziazione della contrattazione collettiva potrebbe essere utile per sfruttare a pieno la potenzialità di questo schema contrattuale, prendendo in considerazione le specificità dimensionali e professionali presenti nei singoli studi professionali in sede di individuazione delle esigenze.”

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