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Le modifiche apportate al Regolamento Generale Previdenza (RGP) con la deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25-26 giugno 2020 ed approvare a dicembre dai ministeri vigilanti, da quest’anno avranno conseguenze economiche rilevanti sui pensionati con redditi bassi e che continuano l’attività professionale.

Infatti, dal primo gennaio 2021 è stato “introdotto l’obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura del 100% anche per i pensionati iscritti. La contribuzione ridotta al 50% resta confermata solo per gli iscritti titolari di pensione di invalidità Inarcassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli con disabilità grave.”

Se la misura è stata ideata nel tentativo di eliminare lo svolgimento dell’attività professionale per i pensionati sicuramente, il provvedimento approvato, non raggiungerà lo scopo in quando andrà a colpire unicamente i soggetti più deboli che dal prosieguo dell’attività professionale ricavano quel minimo vitale che gli consente di integrare l’importo basso della pensione (€ 500 – 700). In buona sostanza si andranno a colpire solo coloro che non hanno grandi commesse e che vanno avanti con piccoli incarichi professionali. Infatti, i pensionati che percepiscono redditi alti dal prosieguo dello svolgimento dell’attività professionale hanno tutti gli interessi a versare i contributi minimi raddoppiati poiché gli stessi consentono loro di ridurre i redditi prodotti nell’anno fiscale, con conseguenze positive sia sulla tassazione da corrispondere allo Stato che sui contributi previdenziali da corrispondere ad Inarcassa.

Facciamo un esempio:

  • pensionato che ha un reddito superiore ad € 16.241,00 (importo del reddito per il calcolo del contributo soggettivo minimo per l’anno 2020): Reddito imponibile prodotto nell’anno 2021 € 40.000,00

Calcolo imponibile ante modifica RGP:

imponibile:                   € 40.000,00

Contributo soggettivo: €   1.175,50 (€ 2.355,00/2)

                                    —————-

           RESTANO        € 38.822,50

su questo importo l’irpef da corrispondere allo Stato è di € 10.486,44 (calcolo dal sito irpef.it), mentre il contributo soggettivo da corrispondere ad Inarcassa è di € 5.629,26 (€ 38.822,50 x 14,5 %) a cui va detratto la somma già corrisposto di € 1.175,50 per un importo da versare a conguaglio di € 4.453,76.

Calcolo imponibile post modifica RGP:

imponibile:                   € 40.000,00

Contributo soggettivo: €   2.355,00

                                    —————-

           RESTANO         € 37.645,00

su questo importo, invece, l’irpef da corrispondere allo Stato è di € 9.996,54 (calcolo dal sito irpef.it) mentre il contributo soggettivo da corrispondere ad Inarcassa è di € 5.458,53 (€ 37.645,00 x 14,5 %) a cui va detratto la somma già versata di € 2.355,00 per un importo da corrispondere a conguaglio di € 3.103,53.

Come si può notare, l’iscritto pensionato, anticipando il pagamento del contributo soggettivo, risparmia € 489,90 (€ 10.486,44 – 9.996,54) di Irpef da corrispondere allo Stato ed € 170,73 (€ 5.629,26 – 5.458,53) da corrispondere in meno come contributo soggettivo ad Inarcassa con un risparmio complessivo di € 660,63, ovvero con il risparmio si paga circa il 56 % della metà del minimo soggettivo oltre a ritrovarsi contributi che vanno a sommarsi al supplemento di pensione che gli sarà corrisposta ogni ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione. Quale investimento oggi consente di avere dopo un anno un rendimento così elevato? Si evince, in questo caso, che pagare i contributi previdenziali conviene.

L’aver escluso, poi, i pensionati dalla deroga ai minimi è un ulteriore iniquità che non tiene conto delle difficoltà per questi soggetti di avere a disposizione piccole risorse economiche che possano farli vivere con dignità, anche alla luce delle conseguenze che la pandemia sta producendo sulla categoria.

Auspichiamo, pertanto, un intervento dei delegati per un’ulteriore modifica al RGP che ponga rimedio agli squilibri ancora presenti nella nostra regolamentazione previdenziale.

EBIPRO