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Qualche giorno fa è’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157, denominato Decreto Ristori Quater.

Nell’esaminare il provvedimento del Governo si riscontra, all’art. 2, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre nel quale sono inclusi anche i liberi professionisti.

In particolare per “i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività’ di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al medesimo decreto-legge,

ovvero esercitano l’attività’ alberghiera, l’attività’ di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Pertanto, rientrano nel provvedimento governativo esclusivamente i professionisti che hanno “subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente”, escludendo di fatto tutti gli altri professionisti che hanno subito un calo di fatturato negli ultimi 11 mesi dell’anno.

Preme sottolineare che, per il fisco, la gestione contabile dei professionisti, deve avvenire per cassa, cioè per quanto effettivamente incassato nell’anno, e non per competenza, ossia in base alle fatture emesse e ricevute durante l’anno a prescindere se le stesse sono state pagate entro il 31 dicembre dell’anno fiscale.

Nel settore dell’area tecnica succede spesso che dall’emissione della fattura possono passare mesi o, in diversi casi, anni prima di ottenere l’incasso dell’importo dovuto; per cui è riduttivo, della reale gestione dello studio professionale, riferirsi al solo fatturato per essere inclusi nel recente provvedimento governativo. Invece, per l’accesso alle provvidenze contenute nel D.L. n. 157/2020 sarebbe opportuno per i professionisti che la riduzione del 33 % sia riferita agli incassi ricevuti nei primi undici mesi dell’anno e non sulle fatture emesse nel solo mese di novembre anche per tener conto della riduzione delle attività professionali derivanti dalla chiusura di quelle individuate dai provvedimenti governativi del 1° e 2° lockdown.

Misure auspicabili dal governo sono quelle che non hanno un impatto sulle oneri a carico dello Stato  e della nostra Cassa di Previdenza, ma che possono aiutare il collega a superare la difficoltà economica del momento. Ci riferiamo alla richiesta effettuata qualche settimana fa di annullare il pagamento dei minimi previdenziali per l’anno 2020 poiché, tali contributi minimi previdenziali (che per il corrente anno ammontano a circa € 3.100,00), sono l’anticipazione della porzione del dovuto dall’iscritto ad Inarcassa calcolato sull’imponibile indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 che, come è noto, avverrà con la presentazione del modello Unico nell’anno 2021 e, secondo lo statuto ed il regolamento Inarcassa, dovranno essere corrisposti integralmente entro il 31 dicembre 2021.

EBIPRO