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Con nota ministeriale del 20 dicembre 2016 è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati in data 24-25 novembre 2016, concernente modifiche all’articolo 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza 2012, in materia di imponibilità ai fini del contributo integrativo dei volumi d’affari derivanti da fatture ad esigibilità differita.

Il nuovo comma prevede principalmente che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel medesimo anno con Iva esigibile negli anni successivi (ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 32-bis del D.L.83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma con Iva esigibile nell’anno stesso”.

Il principio ispiratore di tale disposizione è quello di far coincidere il versamento del contributo integrativo con l’esigibilità differita dell’IVA, al fine pratico, dunque, di escludere un versamento contributivo anticipato rispetto sia al pagamento della fattura professionale da parte del committente, sia al versamento al Fisco della relativa imposta sul valore aggiunto. È altresì stabilito che, a partire dalla comunicazione obbligatoria da rendersi per l’anno 2016 (da effettuarsi entro il 31 ottobre 2017), gli associati autocertifichino le operazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2012 -31 dicembre 2015 per le quali l’imposta non sia ancora divenuta esigibile, nonché l’ammontare della corrispondente contribuzione già versata alle aliquote previste alla data di fatturazione (n.d.r aliquota pari, nel quadriennio, al 4%).

La disposizione, così come articolata, prevede un periodo transitorio nel quale vanno eliminate le duplicazioni contributive a carico di quei professionisti che, in relazione al quadriennio precedente (2012-2015), abbiano già versato il contributo integrativo su fatture con IVA divenuta esigibile (o che diverrà esigibile) nell’anno cui la comunicazione si riferisce.

La presentazione on line del Modello Dich. 2016, consente di compilare un allegato specifico con lo scopo di raccogliere i dati relativi alle fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 per le quali sia già stato versato il contributo integrativo ad Inarcassa. Vi andranno pertanto riportate tutte le fatture suddette, avendo cura di indicare nella colonna apposita quelle non ancora divenute esigibili al 31/12/2015 e quelle divenute esigibili nel corso del 2016.

È possibile compilare tale allegato solo nell’ambito della procedura di dichiarazione 2016 e quindi i dati relativi possono essere inseriti o rettificati fino al 31 dicembre 2017.

EBIPRO
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