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Con risposta n. 408 del 24 settembre 2020 l’Agenziadelle Entrate si esprime su di un parere posto dal contribuente relativo alla possibilità di accedere all’agevolazione fiscale del credito d’imposto al 110% per lavori eseguiti dal singolo condomino sulla facciata dell’edificio condominiale in caso di autorizzazione del condominio dov’è ubicato l’immobile.

“L’istante fa presente che l’assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l’efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (cd. cappotto termico) delle superfici opache dell’intero involucro dell’edificio. Tuttavia, l’assemblea ha concesso ai condomini proprietari delle singole unità immobiliari abitative, qualora interessati, la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti.

L’istante chiede, quindi, se può avvalersi dell’agevolazione prevista dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, nonostante l’intervento, anziché essere realizzato dal condominio, sia effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile.

L’istante chiede, altresì, se, in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile, possa avvalersi dell’agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato sull’involucro delle pareti interne dell’appartamento.”

L’Agenzia delle Entrate nel richiamare la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, precisa che “al paragrafo 2.1.1 è stato chiarito che il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo….

… Nel caso di specie, premesso che la qualificazione degli interventi richiede l’esperimento di accertamenti di natura tecnica, che esulano dall’ambito applicativo dell’interpello, si ritiene che l’Istante possa accedere alla detrazione del 110 per cento per gli interventi autorizzati dall’assemblea condominiale, che interessano la parte dell’involucro dell’edificio che riguarda la sua unità abitativa. Ciò a condizione che, conformemente a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla normativa, non oggetto della presente istanza di interpello – tali interventi interessino l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta,da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con riferimento agli interventi di isolamento termico realizzati sulle pareti interne dell’unità immobiliare di cui è proprietario si fa presente che, in generale,qualora venga effettuato sulle parti comuni dell’edificio in condominio almeno un intervento “trainante” tale circostanza consente a ciascun condominio di poter fruire del Superbonus effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” che rientrano nel cd ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante.

L’eventualità che l’intervento condominiale non venga effettuato per il diniego da parte degli organi competenti delle previste autorizzazioni amministrative, comporterà per l’Istante la mancata fruizione della detrazione del 110 per cento per gli interventi sulle pareti interne della propria abitazione.”

Per approfondimento:

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