cadiprof 728

Un libero professionista che aderisce al regime forfetario previsto dall’articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, propone interpello al fine di conoscere il parere dell’Amministrazione finanziaria in tema di cessione del c.d. “superbonus” al 110 per cento (di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) da parte di soggetti privi di capienza per la detrazione IRPEF.

In particolare, l’istante riferisce di aver intenzione di ristrutturare un’unità immobiliare ubicata in zona sismica “2”, nel rispetto dei requisiti di legge previsti per l’applicazione del c.d. “sisma bonus” (di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni) e “cessione del credito ad istituto di credito” (di cui all’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Considerato che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e prevede di svolgere attività professionale avvalendosi del regime forfetario sopra richiamato, che non possiede capienza IRPEF per poter beneficiare delle detrazioni ordinarie da sisma bonus (pari ad euro 96.000 in 5 anni tramite il quadro RP del modello Redditi PF), e che le detrazioni massime “ordinarie” di cui potrebbe beneficiare sono pari a … euro annui, in quanto possiede anche dei redditi da locazione, chiede chiarimenti circa la possibilità di fruire dell’agevolazione cosiddetta “sisma bonus” mediante cessione del relativo credito ad un istituto bancario.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 513 del 2 novembre, chiarisce che i primi chiarimenti in merito al superbonus sono stati forniti con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.

In particolare, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione (paragrafo 1.2), è stato precisato che “..È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.

I predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […]. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari […].

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta». Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 24/E del 2020 sopra richiamata, si ritiene che l’istante, che afferma di applicare il c.d. “regime forfetario”, salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione dell’agevolazione c.d. sisma bonus ed il rispetto degli adempimenti di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847/2020 dell’8 agosto 2020 (come modificato dal provvedimento prot. n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020), potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto rilancio pur se, come affermato, risulterà privo di capienza per la detrazione dall’IRPEF.”

Per approfondimenti:

confedertecnica