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Il rappresentante di una parrocchia “dichiara di essere un ente non commerciale e di essere proprietaria di immobili ad uso residenziale di categoria catastale A/2 e, in particolare, di:

1) due alloggi che costituiscono il fabbricato utilizzati come abitazione dai religiosi che prestano servizio nella Parrocchia;

2) un alloggio posto all’ultimo piano del fabbricato adibito a scuola dell’infanzia parrocchiale, utilizzato come abitazione dalle religiose che operano nella scuola stessa, su cui grava la copertura di tutto il fabbricato che necessita di miglioramento sismico ed energetico oltre che opere di manutenzione ordinaria.

In merito a tali unità di natura residenziale (di cui ai punti 1 e 2), l’Istante intende beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura previsti dall’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, “in relazione agli interventi rientranti nei requisiti definiti per il “Superbonus”.

In particolare, con riferimento all’immobile residenziale che ospita la scuola dell’infanzia parrocchiale (punto 2), intende effettuare anche altri interventi rientranti in quelli elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio ): “recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti”.

L’istante chiede di conoscere, con riferimento agli interventi sopra richiamati sugli immobili di cui ai punti 1 e 2, se possa beneficiare del citato articolo 121 del decreto Rilancio.”

Con la risposta n. 14 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “la norma non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi, i quali, pertanto, potranno fruire del Superbonus se rientrano anche tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) del citato comma 9. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

Pertanto, l’Istante non potrà avvalersi delle maggiori detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto Rilancio, relativamente agli immobili posseduti.

Con riferimento alla possibilità di avvalersi delle opzioni disciplinate dal citato articolo 121 del decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi diversi dal Superbonus, come chiarito anche dalla circolare n.24\E del 2020, si fa presente che, l’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

– efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico ( ecobonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus;

– adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Tuttavia, con riferimento agli interventi di cui all’art 16-bis del TUIR, comma 1 lett. a) e b) si osserva che la corrispondente detrazione spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Pertanto, le richiamate disposizioni non si applicano agli enti non commerciali.

Tali ultimi soggetti possono, invece, accedere alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (ecobonus), antisismici di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui chiarimenti sono stati forniti con la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, la risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E e circolare n. 31 maggio 2007, n. 36/E a cui si rinvia.”

Per approfondimenti:

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