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Un contribuente sta eseguendo lavori di isolamento dell’involucro edilizio (cappotto e isolamento copertura) presso un’abitazione di proprietà, iniziati nel dicembre 2019.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, gli interventi sono stati posticipati ed eseguiti a partire dal mese di luglio 2020. Per lo stesso motivo, anche i relativi pagamenti sono stati eseguiti successivamente al 1° luglio 2020. In data 5 agosto 2020, è stata aggiornata la SCIA, includendo quali interventi “trainati“, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi, installazione impianto fotovoltaico e sostituzione della caldaia esistente con caldaia a condensazione..

Poiché i lavori sono iniziati a dicembre 2019 e non è stato prodotto l’attestato di prestazione energetica della situazione ante intervento l’Istante chiede se detta circostanza impedisca la possibilità di accedere al “Superbonus” del 110 per cento.

“In merito alle modalità di presentazione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) – chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 571 del 9 dicembre 2020- il D.M. 6 agosto 2020 (Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus) ha stabilito all’articolo7, comma 3, che «Per gli interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato 1 del Decreto Linee Guida APE».

Il successivo articolo 12 del medesimo decreto ministeriale prevede che «Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto.

Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007».

Sulla base del quadro normativo sopra riportato, ai fini del Superbonus, il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Tale adempimento può essere assolto anche avvalendosi dell’A.P.E. compilato con riferimento ai dati dell’impianto ante intervento al fine di ottenere due A.P.E. (ante e post intervento) confrontabili.

Al riguardo come chiarito dall’ENEA (cfr.https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/superbonus2.html – faq n. 5) “nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020  l’A.P.E. ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori“.

Ciò considerato, nel caso in esame, fermo restando che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni relative al Superbonus, la dimostrazione del miglioramento di almeno due classi energetiche (o, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) è data dal raffronto dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), sia prima che dopo l’intervento, nel presupposto che i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore del citato DM 6 agosto 2020, l’A.P.E.ante intervento può essere redatto anche successivamente all’inizio dei lavori e dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio degli stessi.”

Per approfondimento:

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