Il proprietario di un immobile residenziale sul quale, nel 2019, ha iniziato lavori di ristrutturazione con ampliamento dell’edificio esistente, di efficientamento energetico e creazione di nuova autorimessa, dopo l’entrata in vigore della legge n. 77/2020 (Decreto Rilancio) e del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), chiede all’Agenzia delle entrate se:
1) possa detrarre integralmente i costi sostenuti senza cioè escludere la parte relativa alla “nuova costruzione”;
2) in merito ai lavori di riqualificazione energetica del fabbricato di cui all’allegato I Tabella 1 del Decreto Efficienza Energetica del 2020 che fissa in euro 1.000/mq la spesa massima per la zona climatica F, gli interventi che ricadono in questa fattispecie possano rientrare nel cd. Superbonus quale intervento trainante o perlomeno quale intervento trainato a seguito della coibentazione di oltre il 25 per cento della superficie disperdente dell’edificio originale e della sostituzione del generatore di calore con tipologia ammessa dal Superbonus;
3) l’intervento con ampliamento possa rientrare tra quelli che fruiscono del sismabonus poiché l’immobile si trova in zona sismica 3.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 12 del 7 gennaio 2020, chiarisce che “con riferimento al quesito 1) atteso che come dichiarato dall’Istante gli interventi posti in essere sono di ristrutturazione con ampliamento dell’edificio esistente e nel presupposto che gli stessi siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia), si ritiene che, come sopra precisato, l’Istante abbia diritto alle detrazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013) solo per le spese riferibili alla parte esistente.
La precisazione fornita da ultimo con la citata circolare n. 19/E del 2020, in merito agli interventi di ristrutturazione senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, si ritiene ancora valida anche a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 10, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto “Semplificazione”) al citato articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia). Ciò in quanto le richiamate modifiche, riguardano il diverso caso in cui siano realizzati interventi edilizi di “demolizione e successiva ricostruzione” di edifici esistenti.
In tale ultimo caso, a seguito della modifica normativa intervenuta gli interventi di demolizione e ricostruzione, nei termini richiesti dalla norma, sono ricompresi nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se non viene rispettata la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali.
Con riferimento al quesito sub 2) si fa presente che l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus)…..
….. Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); – su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Ai sensi del comma 15-bis del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, le disposizioni agevolative in commento non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari “non aperte al pubblico”.
Nel caso di specie non è stato precisato se l’immobile sul quale si intendono effettuare gli interventi rientri tra quelli sopra elencati.
Pertanto, qualora l’immobile oggetto dell’istanza possieda le caratteristiche sopra evidenziate – nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 202032 e di ogni altra condizione richiesta dalla norma che non sono oggetto della presente istanza di interpello – l’Istante potrà fruire del Superbonus relativamente alla coibentazione della superficie disperdente dell’edificio e della sostituzione del generatore di calore che intende effettuare.
Infine, con riferimento al quesito 3) relativo alla possibilità che l’intervento di ristrutturazione con ampliamento possa fruire del Superbonus si ritiene che nella fattispecie in esame, in cui i lavori di ristrutturazione sono iniziati nel 2019 e, come affermato nell’istanza non è stata presentata la prevista asseverazione delle classi di rischio, l’Istante non possa fruire dell’agevolazione.”
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