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Gli immobili oggetto dell’intervento di ristrutturazione  sono:

  • un’unità accatastata alla categoria catastale C/2 (pertinenza di un’abitazione categoria catastale A/3)
  • un fabbricato collabente accatastato come F/2.

L’intervento che intende effettuare il proprietario consiste nella demolizione e ricostruzione dell’unità C/2 e parte dell’unità F/2, al fine di realizzare un unico immobile di categoria A/3 (con volumetria inferiore alla somma delle due unità immobiliari esistenti prima degli interventi).

Pertanto, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se possa beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. “Superbonus”) per gli interventi antisismici sugli immobili di categoria C/2 ed F/2.

Con risposta n. 17 del 7 gennaio 2021 l’A.d.E. chiarisce che in “merito alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”), si rileva che il comma 1 del citato articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l’incremento al 110 per cento della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati. Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, ai sensi del quale «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento perle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021».

Relativamente alle detrazioni disciplinate nei richiamati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nella circolare 8 luglio 2020 n. 19/E è stato ribadito che tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus.

Per completezza si osserva inoltre che per beneficiare del Superbonus in relazione ad interventi antisismici su un fabbricato diruto l’immobile oggetto degli interventi deve risultare classificato come “unità collabente” e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve inoltre, risultare che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio.

In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013, sono ammessi al Superbonus, anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione.”

Per approfondimento:

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