Un contribuente è unico proprietario di un edificio composto da:
– corpo 1, che ospita una unità abitativa con relativo tetto di pertinenza;
– corpo 2 disposto su due livelli che ospita una unità abitativa al piano terra e un’altra unità al piano primo,
Le tre unità residenziali sono “funzionalmente indipendenti” e con accessi tramite portoncini blindati autonomi, tutti prospicienti sull’ambito esterno comune dal quale si accede alla pubblica via tramite un cancello pedonale e due carrai. Le due unità residenziali del secondo corpo sono date in uso, con regolare contratto, a terzi i quali vorrebbero eseguire interventi di risparmio energetico delle due unità in oggetto, isolando la facciata e la copertura, accedendo singolarmente in qualità di persone fisiche detentrici degli immobili alle detrazioni fiscali del 110%. L’Istante intende effettuare gli stessi interventi anche sulla unità del primo corpo, e chiede, pertanto, se possa fruire della detrazione fiscale del 110% unicamente per quest’ultima unità, in qualità di proprietario.
“Nel caso di specie- risponde l’Agenzia delle Entrate con il n. 16 del 7 gennaio 2021 – l’istante dichiara di essere proprietario di un edificio composto da due “corpi” affiancati di cui uno ospita l’unità immobiliare residenziale, sulla quale l’istante intende effettuare interventi di risparmio energetico, mentre l’altro corpo ospita due unità immobiliari (ad uso abitativo) concesse in uso a terzi. Al riguardo, si ritiene che, nel presupposto che l’unità immobiliare in questione sia “funzionalmente indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno”, nei termini sopra descritti, possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.
Per completezza si osserva che, con riferimento al caso di unità immobiliari locate o in comodato, con risposta ad una FAQ inserita nella sezione aree tematiche sul Superbonus presente sul sito dell’agenzia delle entrate è stato chiarito che una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.”
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