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Un contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate e specifica che “nel mese di dicembre 2019 ha presentato una pratica di ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione d’uso della pertinenza censita nella categoria C/2 – nello specifico una vecchia abitazione cielo terra, dotata di due camini fissi adibiti ad impianto di riscaldamento – acquistata nel 2019 e adiacente all’immobile di categoria A/3 che, al termine dei lavori di ristrutturazione, verrà accorpata a tale ultimo immobile.

A seguito del rilascio, a gennaio 2020, da parte del Comune del permesso a costruire per gli interventi da realizzare sulla predetta pertinenza censita nella categoria C/2, i lavori sono iniziati a luglio 2020 con l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio in questione e il rifacimento totale del tetto e degli infissi. Nello stesso mese è stato installato sul nuovo tetto dell’immobile in questione un impianto fotovoltaico e le relative spese sono state pagate utilizzando i bonifici predisposti per gli interventi di ristrutturazione che danno diritto alla detrazione del 50 per cento delle spese stesse. L’insieme dei predetti lavori comporterà una diminuzione di almeno due classi energetiche della predetta pertinenza.

L’Istante riferisce, inoltre, che nel mese di maggio ha sostituito gli infissi dell’altra pertinenza censita in categoria C/6 e che nel mese di settembre ha sostituito,nell’immobile in categoria A/3, una caldaia a condensazione per la fornitura di acqua calda sanitaria con annessa installazione di un nuovo impianto solare termico che servirà le 3 unità immobiliari.

Tanto premesso, chiede se:

– può fruire del cd. Superbonus del 110% per le spese sostenute per l’isolamento termico, il rifacimento del tetto e per la sostituzione degli infissi della pertinenza censita nella categoria C/2 che, al termine dei lavori, sarà accorpato all’immobile in categoria A/3 nonché per l’installazione sulla predetta pertinenza dell’impianto fotovoltaico, come intervento trainato, anche se, per tale lavoro, i pagamenti sono stati effettuati utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per la ristrutturazione edilizia;

– sia possibile fruire della detrazione del 65%, quale riqualificazione energetica,delle spese per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e l’installazione del nuovo impianto solare termico nell’immobile in categoria A/3, atteso i predetti interventi non comporterebbero una diminuzione di due classi energetiche dell’immobile;

– per la sostituzione degli infissi dell’altra pertinenza C/6 spetti la detrazione per interventi di ristrutturazione e quindi al 50%.”

Con la risposta n. 562 del 27 novembre scorso l’Agenzia delle Entrate così precisa:

“In risposta ad una FAQ pubblicata nell’area tematica dedicata al “Superbonus110%” del sito dell’Agenzia delle entrate è stato chiarito che, in linea con la prassi in  materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dall’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 sono ammessi al Superbonus – che non costituisce una “nuova” agevolazione -anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Ciò, implica, tra l’altro, che – come ribadito nella medesima circolare n. 24/E del2020 – relativamente agli interventi di efficientamento energetico è necessario, anche ai fini del Superbonus, che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento.”

“Da quanto sopra illustrato discende, dunque, che è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro di un edificio accatastato in categoria C/2, dotato di camini aventi le caratteristiche sopra richiamate,a condizione, tuttavia, che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in abitativo. Nell’ambito degli interventi di isolamento termico, peraltro, rientra, come chiarito nella citata circolare n. 24/E del 2020, anche la coibentazione del tetto se costituisce elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno.”

“Per quanto riguarda, infine, la sostituzione degli infissi nell’altra pertinenza incategoria C/6, in assenza di specifiche ulteriori indicazioni dell’Istante, si ritiene chesia possibile fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR -attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute – qualora l’intervento in esame si configuri almeno come manutenzione straordinaria.”

Per approfondimento:

EBIPRO