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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 455, chiarisce i dubbi di un contribuente che deve effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile acquistato con le agevolazioni di prima casa. Detti lavori consistono nella demolizione e ricostruzione dell’edificio e che il comune in cui si trova l’immobile è classificato zona 2 rischio sismico precisando, inoltre, che l’edificio risultante a seguito dell’intervento edilizio avrà una diversa sagoma rispetto al precedente con una volumetria leggermente diminuita, un indice di prestazione energetica di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi) ed una classe di rischio sismico di classe A o superiore (miglioramento di più di due classi).

L’AdE nel merito chiarisce che, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare 24/E del 2020, “nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame – fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello – si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio a prescindere dalla condizione che lo stesso venga adibito ad abitazione principale, atteso che tale condizione come sopra precisato non è più richiesta ai fini del Superbonus.”

Per approfondimento:

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