Un contribuente si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per conoscere se rientrano nell’agevolazione fiscale del 110 % alcuni lavori che vorrebbe effettuare sul lastrico solare, ancorché di proprietà esclusiva, ma che svolge essenzialmente la funzione di copertura dell’edificio in condominio.
In particolare il contribuente chiede:
– se l’intervento di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva,costituendo la copertura dell’edificio in condominio, rientri tra gli interventi agevolati ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020 e se la verifica dell’incidenza di tale intervento su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e del miglioramento della classe energetica, vada effettuata con riferimento all’intero condominio o al proprio appartamento;
– se i lavori di realizzazione dell’impianto solare da installare sul lastrico di proprietà congiuntamente ai lavori di isolamento dello stesso rientrino tra le opere agevolabili ai sensi del citato articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
– in caso di risposta affermativa, poiché sosterrebbe interamente le spese, quale sia l’ammontare massimo della detrazione spettante;- se le fatture dei lavori eseguiti e i relativi pagamenti siano da intestare e da sostenere, rispettivamente, dal condominio odall’Istante e se può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevista dall’articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 499 del 27 ottobre “ritiene che l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà, che l’Istante intende effettuare dopo aver ricevuto l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, rientri tra gli interventi “trainanti” agevolabili ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 34 del 2020. Pertanto,nel rispetto delle condizioni sopra illustrate nonché di ogni altro adempimento previsto dalla normativa in esame che non è oggetto della presente istanza di interpello,l’Istante potrà fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale intervento. L’Istante potrà fruire del Superbonus anche in relazione alle spese sostenute per l’intervento “trainato” di installazione dell’impianto fotovoltaico ed eventualmente del sistema di accumulo integrato.
Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che se gli interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito. In particolare, se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro,moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; se lo stesso è composto da più di otto unità, il limite massimo di spesa è pari a 30.000 euro,moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Come chiarito, al riguardo, nellacitata circolare n. 24/E del 2020, ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che, come riferito dall’Istante, il condominio è composto da 10 unità immobiliari, il limite massimo di spesa sarà pari a 380.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 2 (60.000 euro). Nella medesima circolare n. 24/E del 2020 viene, inoltre,
specificato che nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. …. Nel caso di specie, pertanto, qualora l’assemblea del condominio autorizzi l’esecuzione dei lavori sul lastrico solare e deliberi all’unanimità che le relative spese saranno interamente a carico dell’Istante, quest’ultimo, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti richiesti dalla normativa in esame, potrà fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute, anche in misura eccedente rispetto a quella a lui imputabile in base alla quota condominiale ma comunque entro il limite massimo di 380.000 euro calcolato come in precedenza precisato.”
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