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Un contribuente è proprietario di due unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) non potendo effettuare interventi c.d. “trainanti”, per la natura dell’edificio, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi c.d.”trainati” (ad esempio sostituzione degli infissi) sulle due singole unità immobiliari,fruendo della detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute in ambito di efficienza energetica. Ciò posto, l’Istante chiede se per i prospettati interventi possa beneficiare degli incentivi fiscali (cd. Superbonus) previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio).

La circolare “n. 24/E del 2020 – chiarisce l’Agenzia delle Entrate con  la risposta n. 595 del 16 dicembre 2020 – in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, ha chiarito che la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1. della medesima circolare e che,qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame.

Pertanto, se l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio,sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Sulla base della normativa e della prassi citati, si ritiene che l’Istante in relazione alla fattispecie prospettata possa accedere Superbonus, potendo optare altresì per la sua fruizione in una delle modalità alternative alla detrazione dall’imposta lorda previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.”

Per approfondimento:

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