Con interpello n. 256 del 7 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’impresa che chiedeva di poter beneficiare del sismabonus dopo aver frazionato un unità immobiliare in 15 unità.
Nel merito, l’AdE chiarisce che “con circolare n. 31 maggio 2019, n. 13 “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità”, al paragrafo “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,per misure antisismiche …” precisa che “Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno consideratele unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo”.
Tanto premesso, si ritiene che la società possa individuare il limite di spesa per l’agevolazione “sisma bonus”, sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione sisma bonus.”