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Una società osserva che da un lato il decreto-legge n. 34 del 2019 ha esteso la detrazione cd. “sisma bonus acquisti”, in origine limitata ai fabbricati ubicati in zona 1, agli interventi nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3; dall’altro, che con la Risoluzione n. 22/E del 2018 è stata riconosciuta la possibilità di fruire del cd.”sisma bonus” anche per gli interventi su immobili posseduti da società destinati alla locazione.

Ciò rilevato, la società chiede chiarimenti all’A.d.E. in merito al termine di allegazione dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017.

Con la risposta n. 508 del  2 novembre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, “con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-bis effettuati dai soggetti passivi Ires, si evidenzia che con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 è stata riconosciuta l’agevolazione degli interventi riguardanti immobili “non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione“.

Tale orientamento, in materia di sisma bonus, è stato ulteriormente specificato con la risoluzione n. 34/E del 2020 che ha considerato agevolabili “gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione“.

Per il caso in specie, “l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che «Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…) decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato».” “Ciò premesso, relativamente al quesito posto dall’Istante concernente la presentazione dell’asseverazione successivamente alla presentazione della SCIA e all’inizio dei lavori si osserva che il deposito dell’asseverazione effettuato dall’Istante deve essere considerato tardivo ciò in quanto la norma citata (articolo 16 bis, comma 1-quater) era già in vigore già dal 1° gennaio 2017 e non è stato oggetto di modifiche. Ne consegue che alle spese sostenute per i lavori effettuati non spettano le maggiori detrazioni previste dal comma 1 quater dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013.”

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