Con interpello n. 244 del 5 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’impresa di costruzioni che chiedeva di poter beneficiare del sismabonus dopo aver ottenuto dal Comune, dove era ubicato l’intervento, un doppio provvedimento autorizzativo:
– la SCIA per la demolizione dell’immobile;
– il Permesso di Costruire per la ricostruzione dell’edificio.
Nel merito, l’AdE chiarisce che
“La disposizione sull’acquisto di case antisismiche, pur avendo alcuni elementi di analogia con il c.d. “sisma bonus”, si differenzia da quest’ultimo in quanto beneficiari dell’agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 oppure 85 percento, entro l’importo massimo di 96.000 euro.
Ciò premesso, con riferimento al primo quesito posto dall’istante, la disposizione normativa prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati “mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente”. Rientra, quindi, nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione (cfr. circolare 13 maggio 2019 n. 13/E); di conseguenza,non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito abbia una volumetria maggiore dell’edificio demolito.”
In merito al secondo quesito del doppio titolo autorizzativo per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione simico, l’AdE chiarisce che “l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che «Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…) decreto 14gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato».
Il successivo comma 3 stabilisce che «conformemente alle disposizioni regionali,il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».
Infine il comma 5 del medesimo articolo 3, statuisce, espressamente, che:«l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013».
Nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E è stato, al riguardo, precisato che, sulla base delle richiamate disposizioni, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione.”